Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 169/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Autorizzazione Premi n. -OMISSIS-, comunicata in data 12 marzo 2026, avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1307/2013. Art. 27 bis della L.P. n. 23/1992 s.m.i. Presa d’atto dell’intervenuta ‘risoluzione dei contratti per la concessione dei terreni demaniali del Comune di Lucoli con conseguente decadenza del titolo di conduzione delle superfici dichiarate a fascicolo aziendale”; - della nota -OMISSIS- - L.P. 23/1992, comunicata in data 12 marzo 2026, recante la comunicazione del mancato accoglimento dell’istanza Domanda Unica id. n. -OMISSIS-, campagna 2020, e della relativa istanza di accesso alla riserva nazionale ad essa collegata; - della comunicazione di APPAG prot. n. -OMISSIS-, di avvio del procedimento relativo alla Domanda Unica id n. -OMISSIS-, presentata per l’annualità 2020; - della nota -OMISSIS-, recante il mancato riconoscimento della forza maggiore e delle circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 640/2014; - di qualunque atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di presa d'atto della risoluzione dei contratti di concessione di terreni demaniali e della conseguente decadenza del titolo di conduzione, diniego della Domanda Unica 2020 e dell'accesso alla riserva nazionale, nonché atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, la determinazione con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Autorizzazione Premi ha preso atto della risoluzione dei contratti per la concessione di terreni demaniali del Comune di Lucoli e della conseguente decadenza del titolo di conduzione delle superfici indicate nel fascicolo aziendale. Sono stati inoltre impugnati il mancato accoglimento della Domanda Unica relativa alla campagna 2020 e della connessa istanza di accesso alla riserva nazionale, la comunicazione di avvio del procedimento e il diniego del riconoscimento della forza maggiore e delle circostanze eccezionali ai sensi della normativa europea richiamata. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso nel merito né ha concesso o negato espressamente una misura cautelare. Ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a., ha ritenuto che le esigenze di tutela della ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, fissata al 14 aprile 2027. Poiché la mancata decisione cautelare non consente di individuare un'effettiva soccombenza nella fase cautelare, le spese della fase sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    eventuali misure cautelari possono essere accordate mediante la fissazione dell'udienza di merito

    Il giudice può definire la fase cautelare fissando l'udienza di merito quando le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte dalla trattazione ravvicinata del giudizio.

  • Regolamento (UE) n. 1307/2013

    Richiamato quale disciplina europea della Domanda Unica e dei relativi aiuti agricoli; l'ordinanza non ne interpreta specifiche disposizioni.

  • art. 27 bis L.P. n. 23/1992

    Richiamato quale base normativa della determinazione amministrativa relativa alla risoluzione delle concessioni e alla decadenza del titolo di conduzione; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione.

  • art. 4 Regolamento (UE) n. 640/2014

    Richiamato in relazione al mancato riconoscimento della forza maggiore e delle circostanze eccezionali; l'ordinanza non decide la relativa questione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando le esigenze di tutela cautelare possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito, il giudice amministrativo può fissare l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una specifica misura cautelare.
  • La mancata decisione sulla domanda cautelare, accompagnata dalla fissazione dell'udienza di merito quale modalità di tutela, non determina un'effettiva soccombenza cautelare e giustifica la compensazione delle spese della relativa fase.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.