Ordinanza n. 169/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Autorizzazione Premi n. -OMISSIS-, comunicata in data 12 marzo 2026, avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1307/2013. Art. 27 bis della L.P. n. 23/1992 s.m.i. Presa d’atto dell’intervenuta ‘risoluzione dei contratti per la concessione dei terreni demaniali del Comune di Lucoli con conseguente decadenza del titolo di conduzione delle superfici dichiarate a fascicolo aziendale”; - della nota -OMISSIS- - L.P. 23/1992, comunicata in data 12 marzo 2026, recante la comunicazione del mancato accoglimento dell’istanza Domanda Unica id. n. -OMISSIS-, campagna 2020, e della relativa istanza di accesso alla riserva nazionale ad essa collegata; - della comunicazione di APPAG prot. n. -OMISSIS-, di avvio del procedimento relativo alla Domanda Unica id n. -OMISSIS-, presentata per l’annualità 2020; - della nota -OMISSIS-, recante il mancato riconoscimento della forza maggiore e delle circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 640/2014; - di qualunque atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di presa d'atto della risoluzione dei contratti di concessione di terreni demaniali e della conseguente decadenza del titolo di conduzione, diniego della Domanda Unica 2020 e dell'accesso alla riserva nazionale, nonché atti connessi
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, la determinazione con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Autorizzazione Premi ha preso atto della risoluzione dei contratti per la concessione di terreni demaniali del Comune di Lucoli e della conseguente decadenza del titolo di conduzione delle superfici indicate nel fascicolo aziendale. Sono stati inoltre impugnati il mancato accoglimento della Domanda Unica relativa alla campagna 2020 e della connessa istanza di accesso alla riserva nazionale, la comunicazione di avvio del procedimento e il diniego del riconoscimento della forza maggiore e delle circostanze eccezionali ai sensi della normativa europea richiamata. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso nel merito né ha concesso o negato espressamente una misura cautelare. Ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a., ha ritenuto che le esigenze di tutela della ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, fissata al 14 aprile 2027. Poiché la mancata decisione cautelare non consente di individuare un'effettiva soccombenza nella fase cautelare, le spese della fase sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
eventuali misure cautelari possono essere accordate mediante la fissazione dell'udienza di merito
Il giudice può definire la fase cautelare fissando l'udienza di merito quando le esigenze di tutela possono essere adeguatamente soddisfatte dalla trattazione ravvicinata del giudizio.
Regolamento (UE) n. 1307/2013
Richiamato quale disciplina europea della Domanda Unica e dei relativi aiuti agricoli; l'ordinanza non ne interpreta specifiche disposizioni.
art. 27 bis L.P. n. 23/1992
Richiamato quale base normativa della determinazione amministrativa relativa alla risoluzione delle concessioni e alla decadenza del titolo di conduzione; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione.
art. 4 Regolamento (UE) n. 640/2014
Richiamato in relazione al mancato riconoscimento della forza maggiore e delle circostanze eccezionali; l'ordinanza non decide la relativa questione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando le esigenze di tutela cautelare possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito, il giudice amministrativo può fissare l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una specifica misura cautelare.
- La mancata decisione sulla domanda cautelare, accompagnata dalla fissazione dell'udienza di merito quale modalità di tutela, non determina un'effettiva soccombenza cautelare e giustifica la compensazione delle spese della relativa fase.
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