Sentenza n. 461/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. 290/2023, passata in giudicato, sul diritto alla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 290/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 luglio 2023 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2018/2019 al 2022/2023, alle condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato. Ha dedotto che il Ministero, benché la sentenza gli fosse stata notificata l’8 luglio 2024 e fosse decorso il termine per adempiere, non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto l’emissione della Carta e l’accredito di 2.500 euro, oltre agli adempimenti necessari a consentirne l’utilizzo per spese formative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda: la documentazione prodotta dimostrava il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza, mentre il Ministero non si era costituito né aveva contestato l’inadempimento. Ha rilevato anche il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, corrispondendo 2.500 euro oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e compiendo gli ulteriori adempimenti dovuti. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un suo delegato, da attivare su richiesta della ricorrente; nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.200 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. Disposta la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione alla mancata esecuzione dei pagamenti dovuti.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm..
L’ottemperanza è esperibile quando è documentato il giudicato e risulta non contestato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarvisi.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 8.7.2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ‘uffgabinetto@postacert.istruzione.it’, estratto dal «Registro delle PP.AA. » (v. documentazione allegata).
Per le amministrazioni statali il termine di 120 giorni per eseguire il provvedimento giurisdizionale decorre dalla notificazione; una volta scaduto senza adempimento, ricorrono i presupposti per l’ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente un Commissario ad acta, che, sin d’ora, si nomina nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, che darà corso a tutti i relativi adempimenti per soddisfare la pretesa giurisdizionale di parte ricorrente, rimasta inattuata.
In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia.
Massime di principio
- L’ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario è esperibile quando il ricorrente documenta il passaggio in giudicato e l’amministrazione non contesta di non avervi dato esecuzione.
- Per le amministrazioni statali, decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un ulteriore termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Come è indicizzato
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