Cassazione Penale, Sentenza n. 20324/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava il diniego della sospensione condizionale della pena deciso dalla Corte territoriale. La difesa aveva dedotto che l'imputato era incensurato e che tale circostanza, di indubbia valenza positiva, non era stata adeguatamente valutata dai giudici di secondo grado, i quali si erano limitati a motivare in modo generico l'assenza di prognosi favorevole sul comportamento futuro. Si rilevava inoltre che il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) non è automaticamente incompatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al diniego della sospensione condizionale della pena, rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. La sentenza è stata confermata per quanto riguarda l'affermazione della responsabilità penale e la condanna (6 mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. b) d.lgs. n.152/2006). La Cassazione ha precisato che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione prognostica prevista dall'art. 164 c.p. e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'incensuratezza costituisce un elemento favorevole che richiede motivazione specifica per essere neutralizzato. Decisione del 25.02.2025.
Norme richiamate
d.lgs. n.152/2006, art.256, comma 1, lett. b)
La norma incrimina il trasporto di rifiuti pericolosi senza la prescritta autorizzazione; sulla base di tale norma la responsabilità penale dell'imputato è stata accertata.
codice penale, art.131-bis
Riguarda la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sentenza evidenzia che il mancato riconoscimento di questa causa non equivale automaticamente al rifiuto della sospensione condizionale della pena, poiché i presupposti dei due istituti non sono sovrapponibili.
codice penale, art.164
Disciplina il giudizio prognostico sulla futura condotta dell'imputato necessario per concedere la sospensione condizionale; la Cassazione ha ribadito che tale valutazione è di merito e spetta al giudice del rinvio.
Giurisprudenza Cassazione (Sez.4, n.2773 del 27/11/2012)
Principio secondo cui l'incensuratezza dell'imputato, pur non essendo di per sé sufficiente, è di indubbia valenza favorevole alla concessione della sospensione condizionale e impone al giudice di indicare elementi contrari idonei a neutralizzarla.
Giurisprudenza Cassazione (Sez.4, n.114 del 28/11/2018)
Stabilisce che, in caso di annullamento parziale con rinvio su questioni come attenuanti, determinazione della pena o sospensione condizionale, il giudicato sulla responsabilità impedisce che la sentenza sia dichiarata estinta per prescrizione sopravvenuta.
Massime di principio
- L'incensuratezza dell'imputato è un elemento favorevole alla sospensione condizionale e richiede che il giudice motivi espressamente eventuali elementi negativi che la neutralizzino.
- Il rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) non determina automaticamente il diniego della sospensione condizionale: vanno valutati separatamente i presupposti dei due istituti.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione prognostica prevista dall'art.164 c.p.; qualora la motivazione sia generica o insufficiente, è possibile l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame.
- In caso di annullamento parziale e rinvio su questioni di merito, il giudicato sulla responsabilità rimane efficace e impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta.
- Per ottenere la sospensione condizionale è utile che la difesa produca e evidenzi elementi concreti (es. situazione personale, lavoro, familiari, comportamenti successivi) così da consentire una motivazione specifica del giudice di merito.
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