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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04214/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (resistente)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio di cassazione definito con ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale di Foggia. La parte ricorrente, nel successivo procedimento per correzione di errore materiale, ha chiesto di rettificare l’ordinanza per l’omessa indicazione del codice fiscale delle parti in causa, invocando l’art. 6, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 605/1973. In via ulteriore ha sostenuto la nullità o inesistenza dell’ordinanza per mancata sottoscrizione del relatore, richiamando l’art. 161 c.p.c. e affermando che, per i provvedimenti collegiali con contenuto decisorio emessi ex art. 380-bis.1 c.p.c., sarebbero necessarie le firme del presidente e del relatore. Il consorzio intimato non ha svolto difese nel procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione/impugnazione. Ha ritenuto anzitutto invalida la procura speciale perché conferita anteriormente alla pubblicazione del provvedimento impugnato, essendo necessaria una procura successiva alla sentenza o ordinanza da impugnare in cassazione. Ha inoltre rilevato che il ricorso non risultava ritualmente notificato, ma ha escluso la necessità di assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, perché il ricorso era comunque prima facie inammissibile. Nel merito delle censure, ha escluso che l’omessa indicazione del codice fiscale integri errore materiale o nullità del provvedimento, ritenendo inconferente il richiamo all’art. 6 d.P.R. n. 605/1973 e richiamando il principio secondo cui l’omessa indicazione del codice fiscale in atti processuali non comporta nullità. Quanto alla dedotta nullità per mancata sottoscrizione del relatore, la Corte ha osservato che il provvedimento impugnato era un’ordinanza resa in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c. e, come tale, era validamente sottoscritta dal solo presidente ai sensi dell’art. 134 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, richiamando la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione degli errori materiali.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità o inesistenza del provvedimento per difetto di sottoscrizione; la Corte ne ha escluso l’applicazione al caso dell’ordinanza camerale.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte ha escluso la rinnovazione della notifica, perché in presenza di ricorso prima facie inammissibile non è opportuno assegnare un termine per instaurare ritualmente il contraddittorio.

  • art. 6, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 605/1973

    È stato ritenuto inconferente, perché riguarda la registrazione di atti di organi giurisdizionali e non i provvedimenti emessi dal giudice; l’omessa indicazione del codice fiscale non integra errore materiale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in tema di omessa sottoscrizione della sentenza; la Corte ha precisato che tale disciplina non si applica all’ordinanza camerale in esame.

  • art. 134 c.p.c.

    primo comma, ultimo periodo

    Per l’ordinanza pronunciata fuori udienza dal giudice collegiale è richiesta la sola sottoscrizione del presidente, non anche quella del relatore.

  • artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è stato qualificato come sostanzialmente amministrativo, privo di soccombenza e quindi non onerabile di spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Esclusa la sua applicazione al procedimento di correzione degli errori materiali, per mancanza di una vera soccombenza.

Massime di principio

  • La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere successiva al provvedimento impugnato; se conferita prima, il ricorso è inammissibile.
  • La mancata indicazione del codice fiscale delle parti o dei loro difensori negli atti o nel provvedimento non costituisce, di per sé, errore materiale né causa nullità dell’atto processuale.
  • Nel ricorso per cassazione, l’eventuale vizio di notificazione non impone la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. quando il gravame sia comunque prima facie inammissibile o infondato.
  • L’ordinanza collegiale pronunciata fuori udienza ex art. 380-bis.1 c.p.c. è validamente sottoscritta dal solo presidente, non essendo necessaria la firma del relatore.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non genera una situazione di soccombenza tale da giustificare la liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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