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Ordinanza

Ordinanza n. 13159/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento dei provvedimenti n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno in data 21/09/2021, notificato in data 04/10/2021, con cui veniva respinta la domanda di cittadinanza del Sig. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno in data 07/09/2021, notificato in data 17/09/2021, con cui veniva respinta la domanda di cittadinanza della Sig.ra -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202112953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Due distinti provvedimenti del Ministero dell'Interno di diniego della cittadinanza italiana, impugnati cumulativamente con un unico ricorso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Due ricorrenti hanno proposto congiuntamente un unico ricorso per l'annullamento di due distinti dinieghi della cittadinanza italiana, adottati dal Ministero dell'Interno nei confronti di ciascuno di essi. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso cumulativo, in ragione della pluralità dei ricorrenti e della diversità dei provvedimenti impugnati, richiamando un precedente del Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitatamente alla questione dell'ammissibilità del ricorso cumulativo. Ha quindi rinviato la causa alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il Collegio rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, assegna alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione stessa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La proposizione cumulativa di un unico ricorso da parte di più soggetti contro distinti provvedimenti amministrativi pone una specifica questione di ammissibilità, che il giudice deve esaminare alla luce della connessione tra le posizioni e gli atti impugnati.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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