Cassazione Civile, Ordinanza n. 02603/2026 del 06/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti alla commissione istituita presso la Commissione tributaria provinciale di Genova. L'istanza era stata rigettata per asserita mancanza del fumus boni iuris, fondata sul difetto di giurisdizione. L'interessato aveva quindi proposto ricorso al Presidente della Commissione tributaria provinciale ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, ma il Presidente lo aveva dichiarato inammissibile sul presupposto che le commissioni per il gratuito patrocinio non fossero organi giurisdizionali, bensì amministrativi, e che i relativi provvedimenti fossero solo revocabili d'ufficio o su istanza di parte. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 99 d.P.R. 115/2002, sostenendo che la norma prevede espressamente l'impugnazione dinanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario e poi il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Presidente; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 131 c.p.c., dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992, dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 111, comma 6, Cost., per difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte, richiamando un principio sopravvenuto delle Sezioni unite, ha dichiarato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario e ha cassato il provvedimento impugnato. Ha affermato che, in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla commissione di cui all'art. 138 del testo unico spese di giustizia, deve essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. 115/2002 e non con il ricorso di cui all'art. 99 dello stesso testo unico, rimedio circoscritto al processo penale e non estensibile al processo tributario. La Corte ha inoltre dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha compensato le spese del giudizio di legittimità per l'assoluta novità della questione, risolta dalle Sezioni unite in pendenza del ricorso. Ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 115/2002
"le deliberazioni delle commissioni per il gratuito patrocinio siano impugnabili dinanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario e che le ordinanze di quest'ultimo siano ricorribili per cassazione"
La Corte chiarisce che tale rimedio non è applicabile al processo tributario, perché strettamente collegato al processo penale e non estensibile oltre i casi previsti.
art. 170 d.P.R. 115/2002
È il rimedio corretto per l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio tributario.
art. 138 d.P.R. 115/2002
Individua la commissione che emette il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 131 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione e l'inquadramento processuale della decisione.
art. 7 l. 212/2000
Richiamato dal ricorrente per dedurre il vizio di motivazione del provvedimento.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 170 d.P.R. 115/2002
La Corte lo indica come opposizione prevista per il sindacato sul decreto in materia di patrocinio a spese dello Stato nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l'impugnazione del provvedimento che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. 115/2002, non con il ricorso ex art. 99 d.P.R. 115/2002.
- Il rimedio di cui all'art. 99 d.P.R. 115/2002 ha ambito proprio del processo penale e non può essere esteso in via analogica al processo tributario.
- Quando sopravviene un principio di diritto delle Sezioni unite risolutivo della questione, la Corte può dichiarare d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice adito e cassare il provvedimento impugnato.
- In presenza di una questione di assoluta novità, risolta dalle Sezioni unite in pendenza del ricorso, è giustificata la compensazione integrale delle spese di legittimità.
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