Cassazione Civile, Sentenza n. 28362/2020 del 11/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava che la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente valutato le violazioni della banca relative alle operazioni in derivati e denunciava un presunto ribaltamento dell'onere della prova. Sosteneva quindi di avere diritto al risarcimento per i danni derivanti dalle operazioni poste in essere dalla banca senza le necessarie cautele informative e operative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva in realtà ritenuto accertata la violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi e di diligenza; tuttavia ha altresì accertato la "consapevole e fattiva acquiescenza" del Salvati (presenza ripetuta allo sportello, visione delle fiches, allontanamenti solo dopo l'esecuzione degli ordini, operazioni analoghe nell'anno precedente con guadagni), così da ricorrere i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. (esclusione del risarcimento per danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza). Le censure del ricorrente sono state ritenute inammissibili in quanto miravano a una rivalutazione del materiale probatorio di merito. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 10.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, e al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso principale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 415/1996, art. 18
art. 18 d.lgs. n. 415/1996
La norma dispone l'onere probatorio a carico dell'intermediario in materia di operazioni finanziarie; la Corte segnala che tale principio non è stato invertito dal giudice di merito.
T.U.F., art. 23
Riproduce i principi di tutela previsti dall'art. 18 del d.lgs. 415/1996; conferma gli obblighi informativi a carico dell'intermediario.
codice civile, art. 1227, comma 2
art. 1227, comma 2, cod. civ.
Consente di escludere o ridurre il risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza; la Corte ha ritenuto applicabile la norma per la consapevole e fattiva acquiescenza dell'investitore.
Disposizioni regolamentari Consob
Le norme Consob impongono obblighi di comportamento al promotore/intermediario a tutela del risparmiatore ma non costituiscono di per sé un onere di diligenza a carico del risparmiatore, salvo che la sua condotta denoti collusione o consapevole acquiescenza.
Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 4037/2016, n. 6829/2011, n. 3319/2020)
Cass. n. 4037/2016; Cass. n. 6829/2011; Cass. n. 3319/2020
Precedenti che chiariscono che, in materia di intermediazione finanziaria, l'addebito di colpa concorrente in capo al risparmiatore non è configurabile se non quando la sua condotta presenti elementi di anomalia, collusione o consapevole e fattiva acquiescenza; le valutazioni di fatto del giudice di merito, se motivate, sono vincolanti in sede di legittimità.
Massime di principio
- La violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi non esclude automaticamente l'impossibilità di addebitare parte della responsabilità al risparmiatore: se emergono elementi che dimostrano consapevole e fattiva acquiescenza del risparmiatore, può applicarsi l'art. 1227(2) c.c. e il risarcimento essere escluso o ridotto.
- Le disposizioni regolamentari della CONSOB mirano a imporre doveri agli intermediari/promotori e, di norma, non trasferiscono sull'investitore un onere di diligenza tale da giustificarne l'addebito di colpa, salvo comportamenti anomali o ripetuti riconducibili a collusione o acquiescenza.
- Le questioni di fatto (es. valutazione della condotta anomala del risparmiatore) spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo nella misura in cui la motivazione sia viziata; una motivazione congrua del giudice di merito rende la rivalutazione probatoria inammissibile.
- Per contrastare una decisione che invoca l'art. 1227(2) c.c., il ricorrente deve fornire elementi idonei a dimostrare l'assenza di consapevolezza o acquiescenza e non soltanto chiedere una riconsiderazione del materiale probatorio.
- In controversie su prodotti complessi (derivati), rilevano elementi oggettivi quali ripetizione delle operazioni, modalità anomale di gestione, esperienza dell'investitore e comportamenti ripetuti che possano far ritenere la sua partecipazione attiva alla violazione delle regole.
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