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Circolare

Circolare numero 282 del 28-12-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare segnala alle Sedi due decreti-legge del 22 novembre 1990 che ripropongono disposizioni in materia contributiva già presenti in precedenti decreti decaduti. Per il D.L. n. 337 viene richiamata la proroga dell’applicazione di alcune norme sulla cassa integrazione e sulla mobilità fino alla riforma del settore e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990. Per il D.L. n. 338 vengono confermate: l’incremento dello 0,41% delle aliquote contributive al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’estensione di tale aumento a specifiche categorie e lavorazioni, le regole di calcolo dei contributi per detenuti e internati ammessi al lavoro carcerario e la disciplina contributiva delle somme versate alle Casse Edili.

Norme contributive del D.L. 22 novembre 1990, n. 337 e n. 338

Norme contributive contenute nei D.L. 22 novembre 1990, n. 337 e n. 338

La circolare informa le Sedi che i due decreti-legge del 22 novembre 1990 ripropongono disposizioni in materia contributiva già contenute in provvedimenti precedenti decaduti per mancata conversione. Le norme richiamate erano già state oggetto di precedenti istruzioni amministrative e vengono qui nuovamente segnalate per uniformarne l’applicazione.

Richiamo ai precedenti decreti e alle circolari già emanate

I decreti-legge interessati sono il D.L. n. 337 e il D.L. n. 338, pubblicati sulla G.U. n. 273 del 22 novembre 1990. La circolare evidenzia che le relative previsioni erano già presenti nei DD.LL. 24 aprile 1990, n. 82, 4 luglio 1990, n. 170 e 15 settembre 1990, n. 259, tutti decaduti per mancata conversione. In più punti vengono richiamate le circolari n. 62 del 13.3.1990, n. 125 del 5.6.1990, n. 161 del 17.7.1990 e n. 214 del 3.10.1990.

D.L. n. 337: proroga delle disposizioni sulla Cassa Integrazione e sulla mobilità

Per il D.L. n. 337, l’art. 5, comma 1, stabilisce che gli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 continuano a trovare applicazione fino all’entrata in vigore della legge di riforma della Cassa Integrazione Guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990. La circolare non introduce ulteriori precisazioni operative, ma rinvia espressamente alle circolari n. 161 del 17.7.1990 e n. 214 del 3.10.1990 per l’applicazione concreta della disposizione.

D.L. n. 338: aumento delle aliquote contributive al Fondo pensioni

L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 conferma l’incremento dello 0,41% della retribuzione imponibile delle aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. L’aumento riguarda tutti i lavoratori, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari e i pescatori della piccola pesca, ed è applicabile dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989. Il comma 3 estende la conferma dell’aumento anche ai lavoratori delle imprese che esercitano miniere, cave e torbiere con lavorazione, anche parziale, in sotterraneo, secondo la misura prevista dal D.L. n. 20 del 13 febbraio 1990, anch’essa con decorrenza dal 1.1.1989.

D.L. n. 338: contributi per detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere

L’art. 7, comma 1, riproduce l’interpretazione già contenuta nei precedenti decreti in materia di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali per i detenuti e gli internati ammessi al lavoro in carcere. Il riferimento normativo è l’art. 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 1989, n. 389. La circolare limita il proprio intervento a richiamare le istruzioni già impartite con le circolari n. 125 del 5.6.1990, n. 161 del 17.7.1990 e n. 214 del 3.10.1990.

D.L. n. 338: somme versate alle Casse Edili

L’art. 9, commi 1, 2 e 3, disciplina il regime contributivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate periodicamente alle Casse Edili. Anche in questo caso la disciplina viene confermata secondo l’impostazione già contenuta nei precedenti decreti-legge. La circolare non aggiunge nuove regole di dettaglio, ma rinvia alle precisazioni già fornite nelle circolari n. 125 del 5.6.1990, n. 161 del 17.7.1990 e n. 214 del 3.10.1990.

Punti principali

Richiamo ai decreti-legge e ai precedenti provvedimenti

La circolare evidenzia che il D.L. 22 novembre 1990, n. 337 e il D.L. 22 novembre 1990, n. 338, pubblicati sulla G.U. n. 273 del 22 novembre 1990, contengono norme in materia contributiva già presenti in precedenti decreti-legge decaduti per mancata conversione, ossia i DD.LL. 24 aprile 1990, n. 82, 4 luglio 1990, n. 170 e 15 settembre 1990, n. 259. Le disposizioni erano già state illustrate in precedenti circolari e vengono nuovamente segnalate alle Sedi.

D.L. n. 337: contributo addizionale e norme sulla cassa integrazione

Per il D.L. n. 337, l’art. 5, comma 1, dispone che continuano ad applicarsi gli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 fino all’entrata in vigore della legge di riforma della Cassa Integrazione Guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990. La circolare rinvia, per l’applicazione della norma, alle circolari n. 161 del 17.7.1990 e n. 214 del 3.10.1990.

D.L. n. 338: aumento delle aliquote contributive

L’art. 1, comma 1, conferma l’aumento dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile delle aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari e i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989. Il comma 3 conferma inoltre, per i lavoratori delle aziende esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione anche parziale in sotterraneo, l’aumento delle aliquote contributive secondo la misura prevista dal D.L. n. 20 del 13 febbraio 1990, sempre a partire dal 1.1.1989.

D.L. n. 338: detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere

L’art. 7, comma 1, ribadisce l’interpretazione già contenuta nei precedenti decreti in tema di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per detenuti e internati ammessi al lavoro in carcere, con riferimento all’art. 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 9.12.1989, n. 389. La circolare richiama le istruzioni già impartite con le circolari n. 125 del 5.6.1990, n. 161 del 17.7.1990 e n. 214 del 3.10.1990.

D.L. n. 338: somme versate alle Casse Edili

L’art. 9, commi 1, 2 e 3, disciplina il regime contributivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate periodicamente alle Casse Edili, confermando la disciplina già prevista nei precedenti decreti-legge. Anche per questo aspetto la circolare richiama le precisazioni contenute nelle circolari n. 125 del 5.6.1990, n. 161 del 17.7.1990 e n. 214 del 3.10.1990.

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