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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10475/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 19/06/2024 che aveva riconosciuto un indennizzo per ingiusta detenzione pari a euro 176.157,54, ma aveva detratto dal periodo indennizzabile 8 mesi corrispondenti alla pena inflitta, giungendo a un periodo indennizzabile di 747 giorni. Il ricorso denunciava violazione di norme di diritto processuale penale (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 314 co.2, 273 e 280 c.p.p.), sostenendo che la custodia cautelare fosse illegittima sin dall'origine perché, sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice della cautela, il fatto era poi stato derubricato in lesioni semplici (reato il cui minimo edittale non consentiva l'applicazione della misura cautelare), e pertanto non doveva essere operata la sottrazione prevista dal giudice di merito

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la detrazione dei 8 mesi (240 giorni) non fosse legittima quando la derubricazione intervenuta in sede di merito (che escludeva la possibilità di misura cautelare per il reato riconosciuto) è stata effettuata sulla base degli stessi elementi già in possesso del giudice della cautela; in tale ipotesi la condotta dell'imputato non ha efficienza causale rispetto all'adozione della misura. Perciò la Corte ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte che ometteva la liquidazione dell'indennizzo per 240 giorni e ha incrementato il quantum: alla somma già liquidata è stata aggiunta l'integrazione di euro 55.417,70, portando il totale a euro 237.754,34. L'annullamento è stato disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p. trattandosi di parametro aritmetico non controverso nella sede di legittimità

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione contraddittoria o illogica). È stato il presupposto formale del ricorso, invocato per censurare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte territoriale

  • art. 314 cod. proc. pen. (co. 2 e co. 4)

    Riguarda profili connessi alla custodia cautelare e agli effetti in tema di indennizzo; il comma 4 prevede ipotesi di riduzione dell'indennizzo in presenza di detenzione legittimamente patita. La Corte ha ritenuto che la riduzione prevista dal comma 4 non fosse applicabile quando la derubricazione che esclude la legittimità della misura è avvenuta sulla base degli stessi elementi già sottoposti al giudice della cautela (il giudice della riparazione non poteva dunque sottrarre i 240 giorni)

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo d'impugnazione, concerne aspetti processuali collegati alla fase cautelare e all'istruttoria; nella vicenda è stato evocato a supporto della censura sulla legittimità della custodia cautelare e sulla correttezza valutativa della Corte d'appello

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivare la censura processuale; connesso alle regole procedurali incidenti sulla fase cautelare e sulla decisione del giudice di merito

  • art. 620 cod. proc. pen. (lett. l))

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando l'errore riguarda parametri aritmetici o questioni di mero calcolo; nella fattispecie la Corte ha applicato tale disposizione per correggere direttamente il quantum dell'indennizzo

Massime di principio

  • Se la derubricazione del fatto in sede di merito (a un reato il cui minimo edittale non ammette misura cautelare) è avvenuta sulla base degli stessi elementi già posti all'attenzione del giudice della cautela, la custodia cautelare può essere considerata illegittima sin dall'origine e dà diritto all'indennizzo per l'intero periodo di detenzione.
  • La riduzione dell'indennizzo prevista dall'art. 314 co. 4 c.p.p. (detrazione di periodi 'legittimamente patiti') non si applica quando l'adozione della misura cautelare è risultata illegittima ab origine per effetto di una derubricazione basata sugli stessi elementi conoscitivi.
  • La sospensione della pena o il riconoscimento di benefici di esecuzione non impediscono automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione se l'illegittimità della custodia è dimostrata.
  • La condotta dolosa o gravemente colposa dell'imputato è ostativa all'indennizzo solo se è accertato che tale condotta ha avuto efficacia causale nell'originare la misura cautelare; se gli elementi decisivi erano già noti al giudice della cautela, la condotta dell'imputato perde efficacia causale.
  • Se l'errore riguarda il calcolo del quantum (parametro aritmetico) la Corte di cassazione può correggere il risultato e annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

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