Sentenza del 30/10/2017 n. 1079 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposta sullapubblicità - in genere - sede di svolgimento dell'attività - insegna -esenzione articolo 17, comma 1-bis,d.lgs. n. 507 del 1993 - pannelli esposti su box fotografico - applicabilità esenzione - esclusione -fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
D.A. s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2013, dell'importo complessivo di euro 260,18 oltre sanzioni, sostenendo che i pannelli e la scritta pubblicitaria inseriti nella cabina fotografica automatica costituissero un'insegna di esercizio. Secondo la società, l'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 avrebbe dovuto applicarsi perché la superficie complessiva dei mezzi espositivi era inferiore a 5 metri quadrati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo soggetto all'imposta il messaggio inserito nella cabina fotografica, avente carattere pubblicitario. L'esenzione non è stata riconosciuta perché la cabina fotografica automatica non costituisce la sede legale o effettiva dell'impresa, né una sede secondaria o una pertinenza durevolmente collegata alla sede sociale. L'esenzione fiscale è stata interpretata restrittivamente. D.A. s.r.l. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
Articolo 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507 del 1993
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
L'esenzione richiede non solo che il mezzo abbia natura di insegna di esercizio e una superficie non superiore a 5 metri quadrati, ma anche che contraddistingua la sede in cui l'attività dell'impresa viene effettivamente svolta. Una cabina fotografica automatica collocata in un luogo pubblico o commerciale non è, di per sé, la sede dell'impresa.
Articolo 17 del d.lgs. n. 507 del 1993
La disposizione disciplina le ipotesi di esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità. Le esenzioni, in quanto derogatorie rispetto all'obbligo impositivo, devono essere interpretate restrittivamente.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 13023 del 2015
Per una società di capitali, la sede effettiva è il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive e operano gli organi amministrativi o i dipendenti. Un'apparecchiatura automatica destinata alla prestazione del servizio non coincide necessariamente con tale sede.
Sentenza n. 726 del 2016, Sezione n. 24
La nozione di insegna esente è collegata alla sede dell'attività e non può essere estesa automaticamente a impianti o strutture dislocate che svolgono solo una funzione operativa o commerciale.
Sentenza n. 962 del 2017, Sezione n. 9
Conferma l'orientamento secondo cui l'esenzione per le insegne sotto i 5 metri quadrati non opera quando il supporto pubblicitario non contraddistingue la sede effettiva dell'impresa.
Massime di principio
- Per applicare l'esenzione sulle insegne di esercizio non è sufficiente rispettare il limite dimensionale di 5 metri quadrati: il mezzo deve anche identificare la sede dell'impresa in cui l'attività viene effettivamente svolta.
- Un distributore automatico, una cabina fotografica, un totem o un'apparecchiatura collocata presso terzi può svolgere un'attività commerciale, ma non per questo diventa la sede legale, amministrativa o effettiva dell'impresa.
- La scritta o il pannello inserito in un'apparecchiatura può essere considerato messaggio pubblicitario soggetto a imposta, anche quando promuove il servizio erogato dalla stessa apparecchiatura.
- Le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione: in caso di dubbio, non possono essere estese a strutture prive di un collegamento stabile e durevole con la sede dell'impresa.
- Per sostenere l'esenzione occorre poter dimostrare che il luogo o il supporto pubblicizzato coincide con una vera sede dell'attività, o con una sede secondaria effettivamente organizzata, e non soltanto con un punto di vendita o di erogazione automatica del servizio.
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