Cassazione Civile, Ordinanza n. 18326/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Ufficio su una richiesta di rimborso dell'imposta proporzionale di registro pagata da una società in relazione a un atto di apporto/conferimento di beni immobili in un fondo comune di investimento immobiliare chiuso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'apporto fosse un negozio traslativo a titolo oneroso di diritti reali immobiliari, assimilabile all'acquisto di quote mediante conferimento di beni in natura, e che la disciplina dell'art. 9 d.l. 351/2001 dovesse considerarsi superata dall'art. 10, comma 4, d.lgs. 23/2011, con conseguente applicazione dell'imposta proporzionale anziché fissa. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 9 d.l. 351/2001, dell'art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. 131/1986 e dell'art. 10, comma 4, d.lgs. 23/2011, sostenendo che la disciplina richiamata dall'art. 9 costituisca regime ordinario e speciale per gli atti di apporto ai fondi immobiliari chiusi, non agevolativo, e che quindi l'imposta di registro dovesse essere dovuta in misura fissa. L'Agenzia ha resistito chiedendo il rigetto e, in via processuale, anche rinvio e trattazione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il proprio precedente n. 3218/2024 e ha ribadito che la disciplina degli atti di dotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare prevista dall'art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. 131/1986, come richiamata dall'art. 9 d.l. 351/2001, ha natura di disciplina ordinaria e sistematica del settore, non di agevolazione. Ha inoltre escluso che gli apporti di immobili al fondo, effettuati in cambio di quote di partecipazione, possano essere assimilati agli atti traslativi a titolo oneroso di diritti reali immobiliari di cui all'art. 1 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. 131/1986. Di conseguenza ha ritenuto inapplicabile l'art. 10, comma 4, d.lgs. 23/2011. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e disponendo il rimborso della somma richiesta. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge
art. 9 d.l. 25 settembre 2001, n. 351
la Corte lo interpreta come norma che estende ai fondi d'investimento immobiliare la disciplina dell'art. 7 della Tabella del d.P.R. 131/1986, configurando un regime ordinario e non agevolativo
art. 7 della Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa"
gli atti relativi ai fondi comuni immobiliari, quando ricadono nella disciplina richiamata, scontano imposta fissa se presentati a registrazione
art. 10, comma 4, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
non si applica agli atti di apporto a fondi comuni di investimento immobiliare perché tali atti non sono agevolazioni da sopprimere né atti traslativi assimilabili a quelli del comma 1
art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
riguarda gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e i diritti reali immobiliari, regime ritenuto non estensibile agli apporti ai fondi immobiliari
art. 53 Cost.
richiamato per giustificare la differenziazione fiscale in ragione delle caratteristiche proprie dell'istituto dei fondi immobiliari
Massime di principio
- La disciplina fiscale degli atti di apporto ai fondi comuni di investimento immobiliare, come richiamata dall'art. 9 d.l. 351/2001, ha natura di regime ordinario settoriale e non di mera agevolazione tributaria.
- L'apporto di immobili a un fondo chiuso, in cambio di quote di partecipazione proporzionali al valore del bene, non è assimilabile a un ordinario atto traslativo a titolo oneroso di diritti reali immobiliari.
- Se l'atto resta estraneo alla categoria degli atti traslativi onerosi di cui alla tariffa dell'imposta di registro, non opera la soppressione delle agevolazioni prevista dall'art. 10, comma 4, d.lgs. 23/2011.
- Quando la questione è soltanto di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
- La qualificazione fiscale dell'operazione deve considerare la struttura funzionale del fondo immobiliare, la separatezza patrimoniale e la contropartita in quote, non il solo trasferimento formale della titolarità dei beni alla SGR.
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