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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07058/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per vizi di motivazione. Gambaro censura che la Corte d'appello lo avrebbe ritenuto responsabile (anche) ex art. 40, comma 2, cod. pen. per una omissione colposa che avrebbe favorito gli illeciti posti in essere dal coimputato Scapinelli; denuncia mancanza di prova del contributo causale, travisamento della prova, contraddittorietà rispetto all'assoluzione dal reato tributario e carenze nella riconsiderazione della pena. Anzillotti deduce analoga carenza motivazionale: sarebbe stata condannata per bancarotta semplice pur essendo "testa di legno", senza che siano indicate condotte specifiche a lei attribuibili né sia chiarito chi esercitasse di fatto le funzioni di amministratore; critica inoltre la motivazione sulla misura della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle censure fossero inedite perché non devolute correttamente al giudice d'appello o mancanti di specificità, e che i motivi si limitassero a chiedere una diversa valutazione del merito e della prova (vietata in sede di legittimità). La Suprema Corte ha condiviso che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la responsabilità di Gambaro sulla base delle sue ammissioni e del ruolo di collaboratore di Scapinelli, nonché la responsabilità di Anzillotti in ragione della disponibilità nel tempo alla carica e delle omissioni giudicate rilevanti. Ha altresì ritenuto congrua la valutazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato a indicare i limiti nella formulazione del ricorso per cassazione e nella enunciazione dei motivi, ossia la necessità di rispettare la devoluzione delle censure al giudice di merito

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Riferito dalla difesa e richiamato dalla Corte rispetto alla responsabilità per omissione; la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta omissiva/negligente possa integrare responsabilità penale quando contribuisce causalmente alla commissione degli illeciti

  • art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alla bancarotta: il giudice di merito ha ritenuto soddisfatto l'elemento soggettivo (negligenza/grave negligenza) sulla base delle ammissioni e del comportamento dell'imputato

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    Richiamata per precisare che determinati profili di bancarotta sono punibili anche a titolo di colpa; la Corte ha ritenuto applicabile tale parametro alla fattispecie

  • art. 133, cod. pen.

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha pesato gli elementi di cui all'art. 133 (gravità del fatto, precedenti, comportamento) per giustificare la pena irrogata

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito sollevare questioni di fatto o di prova che non siano state dedotte con la specificità richiesta in sede di appello: le censure devono essere devolute correttamente e articolate con precisione
  • La Corte di legittimità limita la propria cognizione a valutare vizi di diritto e la correttezza della motivazione alla luce degli atti: non può sostituirsi al giudice di merito con una rivalutazione del materiale probatorio
  • La responsabilità per omissione o per negligenza dell'amministratore (anche formale) può essere affermata quando emerge che la sua condotta, pur passiva, ha concretamente favorito gli illeciti della gestione, specialmente se sussistono ammissioni o elementi che dimostrino un ruolo continuativo e non meramente nominale
  • La qualifica formale di "testa di legno" non esclude automaticamente responsabilità se risultano elementi dalla quale emerga una disponibilità alla carica, un compenso regolare o omissioni rilevanti nella vigilanza
  • La determinazione della pena resta esercizio discrezionale del giudice di merito, motivato secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; censure generiche sul quantum sono inammissibili se non indicano vizi specifici di motivazione
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o privi di fondamento possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende)

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