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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12819/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi principali: (1) profilo procedurale - violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p., per presunta inefficacia della misura cautelare dovuta al mancato deposito della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame entro il termine di 30 giorni dalla decisione; si discuteva quale fosse il dies a quo (deliberazione in camera di consiglio o pubblicazione del dispositivo) e si sosteneva la scadenza del termine entro il 24/09/2025; (2) profilo sostanziale e motivazionale - censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (aggravante «di tipo mafioso»), invocando errata applicazione di legge e carenza di motivazione rispetto alla necessità di dimostrare che la condotta fosse concretamente agevolata dalla forza intimidatrice dell'associazione; venivano altresì contestate alcune ricostruzioni fattuali tratte da intercettazioni e dal rinvenimento di bossoli in loco

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione procedurale, la Corte ha ritenuto che il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione decorra dalla pubblicazione del dispositivo (deposito in cancelleria) e non dalla mera deliberazione in camera di consiglio: nel caso di specie la decisione è stata adottata il 22/08/2025 e il dispositivo è stato depositato il 25/08/2025, quindi il termine è stato rispettato e la doglianza è inammissibile. Sul punto sostanziale, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione adeguata circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, avendo il giudice di merito analizzato le intercettazioni e il contesto criminale (conflitto fra gruppi, modalità plateali e intimidatorie dell'azione) e correttamente escluso che la sola vendetta personale fosse causa esclusiva dell'evento. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa la rivalutazione dei fatti o delle intercettazioni a fini decisori, salvo travisamento della prova evidente e decisivo. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nessuna rimessione in libertà, e trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 10 cod. proc. pen.

    Il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame decorre dalla pubblicazione del dispositivo mediante deposito in cancelleria; il mancato rispetto comporta perdita di efficacia della misura, salvo che il deposito sia effettuato nei termini.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Parametro da rispettare nella motivazione delle decisioni in materia di misure cautelari: il giudice deve confrontarsi con il compendio indiziario e motivare in armonia con i canoni indicati dall'articolo (esame dei fatti, degli indizi e delle esigenze cautelari).

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sulla associazione di tipo mafioso che costituisce il contesto normativo rilevante; la valutazione della matrice mafiosa richiede elementi concreti attinenti a spartizione/controllo del territorio e uso della forza intimidatrice.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante applicabile quando reati (es. omicidio, tentato omicidio) sono commessi per agevolare o assicurare il controllo territoriale o per ragioni legate ad attività proprie della criminalità organizzata; la Corte ha ritenuto che, sulla base di intercettazioni e del contesto, l'aggravante fosse adeguatamente motivata.

  • art. 575 c.p.

    Norma che tipizza l'omicidio: è la fattispecie contestata per la morte di Carmelo Nigro; la sua applicazione è stata confermata in sede di riesame e successivamente valutata in cassazione nei limiti del sindacato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regole sui motivi di cassazione e sui limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato rispetto dei presupposti e per le questioni essenzialmente fattuali sollevate.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che ordina la trasmissione al Direttore dell'Istituto penitenziario della copia del provvedimento quando la decisione non comporta la rimessione in libertà del detenuto; la Corte ha disposto tale trasmissione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura difensiva sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse un vizio motivazionale rilevante ai fini dell'annullamento.

Massime di principio

  • Il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione del Tribunale del riesame decorre dalla pubblicazione del dispositivo mediante deposito in cancelleria; la mera deliberazione in camera di consiglio non fa decorrere il termine.
  • La mancata tempestiva pubblicazione della motivazione può determinare la perdita di efficacia della misura cautelare; verificare sempre le date di deliberazione, pubblicazione del dispositivo e deposito in cancelleria.
  • In cassazione contro provvedimenti di riesame non è consentita una nuova valutazione dei fatti o delle intercettazioni a meno che non sia dimostrabile un travisamento evidente e decisivo della prova; le alternative interpretative di merito sono inammissibili come motivo autonomo di cassazione.
  • L'aggravante di matrice mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) può essere desunta anche da elementi indiziari e dal contesto (conflitti tra gruppi, modalità plateali e intimidatorie, finalità di controllo del territorio), purché il giudice di merito dia adeguata e congrua motivazione collegando i fatti ai presupposti normativi.
  • Il ricorso per cassazione deve focalizzarsi su vizi di diritto e su contraddizioni o carenze motivazionali evidenti e decisive; questioni essenzialmente probatorie o ricostruzioni alternative dei fatti difficilmente avranno esito favorevole.
  • Nei procedimenti cautelari di riesame il giudice deve conformare la motivazione ai parametri dell'art. 292 c.p.p. (esame compendio indiziario, logica e massime di esperienza); la difesa deve indicare con precisione e concretezza eventuali illogicità o travisamenti per sperare nel sindacato di legittimità.

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