Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/08/2017 n. 19186 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica nei confronti di A. Media S.p.A., l'Ufficio ha ritenuto che i cosiddetti "premi impegnativa", fatturati alle concessionarie di spazi pubblicitari, costituissero cessioni gratuite di denaro e non corrispettivi per prestazioni di servizi. Di conseguenza, ha contestato a MTV Pubblicità s.r.l. la detrazione dell'IVA relativa alle fatture ricevute e ha rettificato la dichiarazione IVA per il 2006. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale deducendo, da un lato, il difetto di motivazione per motivazione per relationem e, dall'altro, la violazione delle norme IVA, sostenendo l'assenza di un rapporto obbligatorio e di una prestazione corrispettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la motivazione per relationem della sentenza d'appello, poiché la Commissione regionale aveva richiamato e fatto proprie le argomentazioni essenziali della decisione di primo grado, consentendo il controllo del percorso motivazionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che l'Agenzia non contestava una vera e propria errata interpretazione astratta delle norme IVA, ma l'accertamento concreto del rapporto contrattuale e del nesso di corrispettività tra le prestazioni. Tale censura avrebbe dovuto essere proposta sotto il profilo della motivazione e dell'interpretazione del contratto, non come violazione di legge. È rimasta quindi ferma l'annullamento dell'accertamento favorevole a MTV Pubblicità s.r.l. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3

    La norma è stata richiamata nel quadro dei presupposti oggettivi dell'IVA. La Corte ha precisato che l'imponibilità dipende dall'esistenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, nel quale la somma versata rappresenti il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1

    La disposizione individua le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA. Nel caso concreto, la questione non riguardava l'interpretazione astratta della norma, ma la verifica fattuale dell'esistenza di una prestazione di servizio e del relativo nesso di corrispettività.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25

    È richiamata per la ritenuta fiscale applicata sulle somme fatturate come "premi impegnativa"; tale profilo non costituisce tuttavia il punto decisivo della pronuncia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La Corte ha escluso la violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza tributaria, ammettendo la motivazione per relationem quando il giudice d'appello richiama la decisione di primo grado e rende comunque comprensibili le ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Il n. 4 riguarda i vizi processuali, tra cui il difetto di motivazione nei casi rilevanti; il n. 3 riguarda invece la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha distinto la contestazione dell'interpretazione astratta della norma dalla contestazione dell'accertamento concreto dei fatti e del contratto.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza che si assumono contrarie alle norme applicabili. La mancata individuazione di una concreta violazione interpretativa ha determinato l'inammissibilità del secondo motivo.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, una somma versata tra imprese è imponibile quando costituisce il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi nell'ambito di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive; una mera liberalità o dazione gratuita, invece, non costituisce normalmente corrispettivo IVA.
  • Per stabilire la natura imponibile di bonus, premi o incentivi commerciali occorre esaminare il contenuto effettivo del rapporto e del contratto: la denominazione utilizzata in fattura non è decisiva.
  • In cassazione bisogna distinguere la violazione o falsa applicazione della norma, che riguarda l'interpretazione astratta della regola giuridica, dall'errata valutazione del contratto o dei fatti, che attiene alla ricostruzione della fattispecie concreta e deve essere censurata con motivi adeguati.
  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è ammissibile se il giudice richiama una decisione precedente rendendo comunque comprensibili le ragioni della conferma e consentendo il controllo delle argomentazioni esaminate.
  • Chi contesta in cassazione la qualificazione concreta di un rapporto contrattuale deve indicare specificamente quali clausole o risultanze siano state travisate e quali regole di interpretazione siano state violate; una generica denuncia di violazione delle norme IVA può essere dichiarata inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.