Messaggio numero 3870 del 04-04-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le modalità 2014 di raccolta delle dichiarazioni reddituali REDITA, delle dichiarazioni di responsabilità per prestazioni assistenziali e della campagna REDEST per i residenti all’estero, indicando platea interessata, modelli da usare, canali di invio, scadenze e casi particolari.
Campagne INPS RED/REDEST 2014 e dichiarazioni di responsabilità per prestazioni reddituali e assistenziali
Campagne INPS RED, dichiarazioni di responsabilità e REDEST 2014
Il documento descrive la nuova modalità avviata dal 2014 per la raccolta delle informazioni reddituali e delle dichiarazioni di responsabilità relative a prestazioni assistenziali. L’operazione è articolata in fasi successive, con coinvolgimento dei CAF, degli intermediari abilitati e dei servizi online INPS.
Ambito di applicazione e platea dei destinatari
Per la dichiarazione reddituale relativa ai redditi posseduti nell’anno 2013, i soggetti obbligati sono individuati in funzione delle prestazioni collegate al reddito, godute o teoriche, riferibili al pensionato. Anche il nucleo reddituale è determinato con lo stesso criterio.
Il nucleo reddituale può essere composto:
- dal solo titolare della prestazione;
- dal titolare e dal coniuge, nel qual caso il pensionato dichiara anche i redditi del coniuge, salvo che quest’ultimo debba rendere una dichiarazione autonoma;
- dal titolare e dai componenti del nucleo familiare, ad esempio in presenza di trattamenti di famiglia.
La dichiarazione reddituale non è richiesta ai soggetti ultraottantacinquenni, a condizione che nella precedente campagna abbiano dichiarato reddito zero. In tal caso la rilevazione è effettuata dall’Istituto tramite i dati dell’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate.
Redditi da lavoro autonomo e trattamenti incumulabili
I titolari di trattamenti incumulabili con i redditi da lavoro autonomo devono dichiarare in via presuntiva anche i redditi dell’anno 2014, indicando i relativi periodi di lavoro (dal–al).
L’incumulabilità con il lavoro autonomo opera esclusivamente per le seguenti prestazioni:
- assegni ordinari di invalidità di importo superiore al trattamento minimo con decorrenza successiva al dicembre 1994, corrisposti con anzianità contributiva inferiore a 40 anni;
- pensioni di invalidità, con qualsiasi decorrenza, di importo superiore al trattamento minimo, corrisposte con anzianità contributiva inferiore a 40 anni;
- pensioni corrisposte ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili.
I criteri indicati valgono sia per i residenti in Italia sia per i residenti all’estero.
Predisposizione delle matricole e gestione delle anomalie
Per ogni soggetto obbligato viene creata una stringa di 32 caratteri contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata della dichiarazione. La stringa è riportata anche in codice a barre per la lettura ottica da parte dei CAF e degli altri soggetti abilitati convenzionati.
Nel caso in cui nel database pensioni siano rilevate incongruenze sullo stato civile del titolare e del coniuge, oppure sulla composizione del nucleo, l’acquisizione delle informazioni reddituali deve essere preceduta dalla sistemazione delle anomalie.
In tali situazioni:
- l’acquisizione non può avvenire tramite intermediari abilitati;
- deve essere effettuata esclusivamente tramite ricostituzione da parte della Sede;
- la stringa non viene creata;
- le Sedi regionali riceveranno gli elenchi dei soggetti interessati, che dovranno essere contattati direttamente dalle strutture territoriali.
Dichiarazioni di responsabilità per prestazioni assistenziali
L’Istituto richiede annualmente ai titolari di provvidenze economiche d’invalidità civile l’attestazione della permanenza dei requisiti amministrativi di assenza di ricoveri gratuiti e di assenza di attività lavorativa, ai sensi dell’art. 1 della Legge 662/1996 e della Legge 247/2007.
Il requisito dell’assenza di ricovero rileva anche ai fini dell’assegno sociale, ai sensi della Legge 335/1995 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2003.
Ai titolari di assegno sociale o pensione sociale è inoltre richiesta l’attestazione della permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia.
I modelli previsti sono:
- ICRIC: per invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile, per dichiarare eventuali ricoveri gratuiti;
- ICLAV: per i medesimi soggetti, per dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa;
- ICRIC: per minori titolari di indennità di accompagnamento o frequenza, per dichiarare eventuali ricoveri o, per i minori tra 5 e 16 anni, frequenza scolastica obbligatoria o frequenza di centri ambulatoriali;
- ACC.AS/PS: per titolari di pensione sociale, per dichiarare la residenza effettiva in Italia;
- ACC.AS/PS: per titolari di assegno sociale, per dichiarare la residenza effettiva in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.
Nel caso di disabilità intellettiva o psichica e in assenza di un tutore, curatore o amministratore di sostegno, i modelli non vanno presentati; è però necessario allegare online un certificato medico con indicazione delle patologie.
Per i minori tra 5 e 16 anni è richiesta, in caso di variazione, la sola comunicazione di:
- cessazione della frequenza scolastica;
- cambio di scuola rispetto all’anno precedente, compreso trasferimento ad altro istituto, passaggio da elementare a media inferiore o da media inferiore a media superiore.
In tale caso devono essere indicati i riferimenti del nuovo istituto scolastico, tra cui denominazione, indirizzo completo, codice fiscale o codice meccanografico assegnato dal MIUR, oppure partita IVA, indirizzo di posta elettronica o sito web.
Per i titolari di assegno sociale, nei casi di ricovero con retta a parziale o totale carico di enti pubblici, deve essere scannerizzata e allegata online la documentazione dell’istituto o comunità di ricovero che attesti l’esistenza e l’entità del contributo pubblico e quello eventualmente a carico dell’interessato o dei familiari.
Modalità operative per i residenti in Italia
Prima fase: fornitura delle matricole ai CAF
I CAF hanno trasmesso alla Direzione Generale la richiesta delle stringhe per i soggetti assistiti, corredata della dichiarazione di responsabilità del CAF circa il possesso della delega del cittadino. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici ha fornito le stringhe entro la prima decade di marzo 2014. Sono state escluse dalla fornitura le stringhe relative alle situazioni particolari con anomalie di cui al punto precedente.
Informativa ai soggetti che usano i servizi online
Nel Fascicolo previdenziale è stata creata una funzione, disponibile per il cittadino su Internet e per le Sedi su Intranet, che consente di verificare l’eventuale coinvolgimento in una o più campagne (RED – Dichiarazioni di responsabilità ordinaria e/o solleciti). Il percorso è:
- Prestazioni -> Dichiarazioni Reddituali -> Verifica emissioni Campagna RED e Dichiarazioni di responsabilità.
Comunicazioni personalizzate ai cittadini che hanno già presentato online le dichiarazioni
Per i soggetti che nel 2013 hanno trasmesso online la dichiarazione reddituale o di responsabilità tramite i servizi al cittadino, se coinvolti nella Campagna 2014 riceveranno una e-mail all’indirizzo noto all’Istituto.
La e-mail varia in base alle prestazioni percepite e alle dichiarazioni richieste:
- allegato 2, se deve essere trasmesso solo il RED;
- allegato 3, se devono essere trasmesse le dichiarazioni assistenziali ICLAV, ICRIC, ACC.AS/PS o indennità di frequenza;
- entrambi gli allegati 2 e 3 in un’unica e-mail, se devono essere trasmessi sia il RED sia le dichiarazioni di responsabilità.
Seconda fase: invio delle comunicazioni cartacee
Alla fine del mese di giugno verranno individuati i soggetti che non avranno trasmesso le informazioni richieste. A tali soggetti sarà inviata una comunicazione cartacea, personalizzata in base alle prestazioni percepite, secondo le modalità del “bustone”. La comunicazione conterrà:
- la stringa necessaria all’acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari abilitati;
- il termine entro cui rendere la dichiarazione.
Campagna REDEST 2014 per i residenti all’estero
Per agevolare i pensionati residenti all’estero, la campagna REDEST 2014 è stata avviata contestualmente alla campagna di accertamento dell’esistenza in vita 2014 effettuata dalla banca incaricata del pagamento delle pensioni all’estero. I pensionati che si sono rivolti ai Patronati per l’attestazione di esistenza in vita hanno potuto verificare anche l’eventuale coinvolgimento nella campagna REDEST e trasmettere la dichiarazione reddituale.
Rispetto alla platea italiana, i residenti all’estero obbligati alla dichiarazione sono individuati in base alle sole prestazioni legate al reddito effettivamente godute. Le dichiarazioni devono essere certificate ai sensi dell’art. 49, punto 1, della L. 289/2002.
Alla fine di giugno sarà inviata la comunicazione cartacea con il relativo modello REDEST ai soggetti che non avranno trasmesso le informazioni richieste. Il modello REDEST compilabile è disponibile anche in lingua inglese e in versione italo-tedesca nella sezione MODULI -> Convenzioni internazionali del sito INPS.
Procedure di acquisizione delle informazioni
REDITA per residenti in Italia
Il cittadino in possesso di PIN può acquisire la dichiarazione sul sito www.inps.it seguendo il percorso:
- Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Dichiarazione Reddituale.
Nella e-mail informativa è disponibile un link diretto all’applicazione. Se il pensionato non è tenuto a trasmettere la dichiarazione per l’anno di reddito 2013, il sistema restituisce un messaggio di conferma.
Le Strutture territoriali possono acquisire le dichiarazioni dalla Intranet seguendo il percorso:
- Home > Assicurato Pensionato > Campagna RED.
Dichiarazioni di responsabilità per prestazioni assistenziali
Il cittadino in possesso di PIN può acquisire la dichiarazione sul sito www.inps.it seguendo il percorso:
- Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Dichiarazioni di responsabilità 2.0 (ICRIC/ICLAV/ACC.AS/PS).
Anche in questo caso la e-mail informativa contiene un link diretto. Le Strutture territoriali possono acquisire le dichiarazioni dalla Intranet seguendo il percorso:
- Home > Assicurato Pensionato > Dichiarazioni di responsabilità 2.0 (ICRIC/ICLAV/ACC.AS/PS).
REDEST
La nuova procedura Campagna RED Est 2014, anno richiesto 2013, è accessibile dal menu:
- Assicurato Pensionato > Gestione Reddituale e Servizi Fiscali > Campagna RedEst (dal 2014).
Per accedere è necessaria l’autorizzazione tramite IDM da parte del responsabile di sede. Le novità della procedura sono richiamate nel Manuale Tecnico allegato, accessibile dalla schermata iniziale tramite il simbolo “?”.
La procedura Campagna RED Est 2013, anno richiesto 2012, resta accessibile fino alla definitiva chiusura dal menu:
- Assicurato Pensionato > Gestione Reddituale e Servizi Fiscali > Procedura R&D.
Da questo menu è possibile anche visualizzare le acquisizioni effettuate nelle campagne REDEST precedenti.
Scadenze e termini richiamati nel documento
Il documento indica come termine per l’invio delle dichiarazioni il 30 giugno 2014 nelle comunicazioni personalizzate ai cittadini. Inoltre, alla fine del mese di giugno sono previste le rilevazioni per l’invio delle comunicazioni cartacee a chi non abbia trasmesso le informazioni richieste. Per la fornitura delle stringhe ai CAF, la Direzione Centrale ha provveduto entro la prima decade di marzo 2014.
Contenuto degli allegati informativi
Allegato 2
L’allegato 2 contiene la comunicazione al cittadino titolare di prestazioni collegate al reddito, con invito a verificare e trasmettere la dichiarazione reddituale entro il 30 giugno 2014. Vengono richiamati:
- la necessità di usare codice fiscale e PIN;
- il percorso di accesso alla Campagna RED;
- l’opzione da selezionare per l’anno 2014 relativo ai redditi 2013;
- la possibilità di non dover presentare alcuna dichiarazione se il sistema comunica che non è richiesta;
- l’alternativa di rivolgersi a CAF o professionista abilitato;
- l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di omissione o incompletezza;
- la possibilità di sospensione delle prestazioni collegate al reddito, ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera c), della legge n. 122 del 30 luglio 2010, se i dati non sono trasmessi nei tempi e modi stabiliti.
Allegato 3
L’allegato 3 contiene la comunicazione al cittadino titolare di prestazioni assistenziali, con invito a verificare l’eventuale obbligo di invio, entro il 30 giugno 2014, dei modelli ICRIC, ICLAV o ACC.AS/PS. Vengono richiamati:
- l’uso di codice fiscale e PIN;
- l’accesso al servizio “Dichiarazioni di responsabilità 2.0”;
- la possibilità di non dover presentare dichiarazioni se il sistema lo segnala;
- la compilazione di un nuovo modello, se richiesto dal sistema;
- il supporto gratuito di CAF o professionisti abilitati;
- l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di omessa o incompleta segnalazione di fatti rilevanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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