Ordinanza n. 1197/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, emesso in data-OMISSIS- e notificato all’interessato in data 01.04.2026, con il quale veniva disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il contestuale invito a presentarsi alla Polizia di Frontiera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Torino di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale invito a presentarsi alla Polizia di Frontiera
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino che disponeva la revoca del suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il contestuale invito a presentarsi alla Polizia di Frontiera, chiedendone l’annullamento e formulando istanza cautelare. Il TAR ha rilevato che, invece del provvedimento impugnato, era stato prodotto un atto inconferente: una nota del Questore relativa all’applicazione di misure alternative al trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri, per il tempo necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera. Ai fini della decisione sull’istanza cautelare, il giudice ha quindi ritenuto necessario acquisire il provvedimento effettivamente gravato.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando a entrambe le parti di depositare il provvedimento del Questore di Torino di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha precisato che l’adempimento deve rispettare i termini per il deposito documentale previsti dall’art. 55, comma 5, c.p.a. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio dell’11 giugno 2026. L’ordinanza non decide né la domanda di annullamento né l’istanza cautelare nel merito.
Norme richiamate
Il deposito del provvedimento effettivamente impugnato deve avvenire nel rispetto dei termini stabiliti per il deposito documentale nel procedimento cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa, insieme all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando nel giudizio cautelare non è stato prodotto il provvedimento effettivamente impugnato, ma un atto diverso e inconferente, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire l’atto gravato prima di esaminare la domanda cautelare.
- L’acquisizione del provvedimento impugnato può essere demandata a entrambe le parti, con obbligo di osservare i termini processuali per il deposito documentale previsti dal rito cautelare.
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