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Legge

L.R. Piemonte 30/2008

"Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 30/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese disciplina prevenzione, bonifica, smaltimento e sorveglianza del rischio amianto: piano regionale quinquennale, registri, contributi per bonifiche e piccoli quantitativi, informazione, sostegno alle persone esposte o malate e controlli. Prevede obblighi per proprietari e prescrizioni per attività estrattive e di movimentazione, con sanzioni amministrative per le violazioni.

Tutela della salute e bonifica dell’amianto in Piemonte

Tutela della salute, bonifica e gestione dell’amianto in Piemonte

La legge stabilisce un quadro organico per la tutela della salute, il risanamento ambientale e la gestione dei materiali contenenti amianto nel territorio della Regione Piemonte. Disciplina pianificazione, monitoraggio sanitario, contributi economici, obblighi di comunicazione, vigilanza e misure di salvaguardia, con interventi rivolti sia ai privati sia agli enti pubblici.

Finalità e obiettivi generali

La Regione promuove la tutela della salute e dell’ambiente mediante interventi di bonifica, smaltimento e riduzione del rischio amianto. Gli obiettivi riguardano la salvaguardia della salute nei luoghi di vita e di lavoro, la rimozione dei fattori di rischio, il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, l’assistenza alle persone malate o esposte e la diffusione di informazione ed educazione sul tema.

Competenze regionali e strumenti di coordinamento

Per realizzare tali obiettivi la Regione:

  • predispone e aggiorna il piano regionale amianto;
  • monitora le neoplasie correlate all’amianto, potenziando il registro dei mesoteliomi e ampliando il monitoraggio alle patologie asbesto-correlate;
  • individua e classifica i siti a rischio da amianto di origine antropica e le aree con presenza naturale di amianto;
  • istituisce il registro degli esposti in collaborazione con INAIL;
  • attiva azioni di sostegno sanitario e psicologico per gli esposti.

La Regione promuove inoltre linee guida per:

  • l’utilizzo di siti estrattivi inattivi, preferibilmente in sotterraneo, per lo smaltimento e recupero dei rifiuti contenenti amianto;
  • metodi alternativi allo smaltimento in discarica, mediante sperimentazione di tecniche di recupero in sicurezza.

La Giunta regionale definisce anche:

  • i criteri ambientali per la localizzazione su larga scala degli impianti di smaltimento e recupero;
  • i criteri per eventuali compensazioni ai territori che ospitano tali impianti.

Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione

È istituito presso l’ASL di Alessandria, con sede a Casale Monferrato, un Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto. Il Centro svolge funzione di raccordo e coordinamento delle azioni previste dalla legge; la Giunta ne determina obiettivi, funzioni e assetto organizzativo-gestionale.

Piano regionale amianto

Il piano regionale amianto è il principale strumento programmatorio e ha durata quinquennale. Deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa consultazione del Centro regionale e con il supporto dell’ARPA.

Il piano contiene azioni, strumenti e risorse per conseguire gli obiettivi della legge e disciplina in particolare:

  • censimento e mappatura georeferenziata di impianti, edifici pubblici e privati, aree estrattive e aree con amianto naturale;
  • censimento di mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto;
  • criteri per valutare i livelli di rischio e fissare le priorità di bonifica;
  • indirizzi e coordinamento delle attività di ASL e ARPA;
  • strumenti di formazione e aggiornamento per operatori pubblici e imprese del settore;
  • iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione.

Interventi di bonifica e criteri di priorità

La Giunta regionale concede contributi per la bonifica di manufatti contenenti amianto, limitatamente alla rimozione e al relativo trasporto. I criteri e le modalità di concessione devono essere definiti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente e sulla base dei criteri di priorità previsti dal regolamento ministeriale del 18 marzo 2003, n. 101.

La priorità di finanziamento è attribuita agli interventi su materiali contenenti amianto libero o in matrice friabile, quando le condizioni determinano rilascio di fibre.

Raccolta e smaltimento dei piccoli quantitativi

La Regione finanzia i comuni, singoli o associati, per assicurare nel sistema regionale di gestione dei rifiuti il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto. Anche in questo caso la Giunta deve definire criteri e modalità entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per piccolo quantitativo si intende il cemento-amianto in quantità pari o inferiore a 250 metri quadrati.

Informazione alla popolazione e sportelli amianto

Per diffondere conoscenza sul rischio amianto e sulle corrette modalità di gestione dei manufatti contenenti amianto, la Giunta indirizza e coordina l’attivazione di sportelli amianto presso i comuni, privilegiando quelli sovracomunali gestiti da comuni associati.

Per queste finalità la Giunta può concedere contributi, definendone entità, criteri e modalità con apposito provvedimento.

I comuni, in collaborazione con le ASL e in raccordo con il Centro regionale, promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione.

Sorveglianza sanitaria, registri e accesso ai dati

La Regione conferma e potenzia il registro regionale dei mesoteliomi maligni, in collegamento con i centri nazionali di raccolta dati, anche per favorire la ricerca clinica e di base.

Su base scientifica la Giunta attiva forme di registrazione degli esposti e degli ex esposti e coordina la sorveglianza sanitaria del servizio sanitario regionale. Adotta specifici protocolli che individuano:

  • le categorie di lavoratori e cittadini esposti o ex esposti;
  • le caratteristiche dell’esposizione ad amianto o ad altre fibre minerali artificiali;
  • natura e frequenza degli accertamenti sanitari.

I soggetti sottoposti a sorveglianza hanno diritto alla gratuità degli accertamenti, all’accesso alla documentazione sanitaria e a ricevere informazioni e consigli sui rischi e sui comportamenti preventivi.

È inoltre istituito un registro pubblico degli edifici, impianti, mezzi di trasporto e luoghi con presenza o contaminazione da amianto, con indicazione di:

  • tipo di amianto;
  • luogo di presenza;
  • grado di conservazione;
  • quantità presunta;
  • pericolosità di dispersione;
  • priorità di bonifica.

Le modalità di tenuta e aggiornamento sono demandate al piano regionale amianto.

Gestione dell’amianto nelle infrastrutture acquedottistiche

Le infrastrutture del sistema acquedottistico rientrano tra gli impianti rilevanti ai fini della disciplina. La Giunta definisce linee guida per il prelievo e l’analisi delle acque al fine di ricercare fibre di amianto.

La ricognizione delle infrastrutture prevista dai piani d’ambito deve contenere informazioni su tubazioni e altri manufatti contenenti amianto. La Regione, nell’ambito della mappatura, acquisisce, aggiorna e pubblica online i dati sulla lunghezza complessiva delle tubazioni contenenti amianto e sulla loro percentuale rispetto a quelle di altro materiale.

Obblighi di comunicazione dei proprietari

I soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti o materiali con presenza di amianto devono comunicarne la presenza all’ASL competente per territorio. Tipologia, dettaglio e modalità di comunicazione sono stabiliti nel piano regionale amianto.

Laboratori di analisi

I laboratori che effettuano analisi sull’amianto devono rispettare i requisiti fissati dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 e sottostare a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi dell’amianto nell’aria e nei campioni massivi.

Contributi per ricerca e associazioni

La Regione concede contributi alle aziende sanitarie regionali e agli istituti titolati per progetti di ricerca sulla prevenzione primaria e secondaria e sul trattamento delle malattie correlate all’amianto.

Sono previsti anche contributi annuali alle associazioni contro l’amianto e alle associazioni delle vittime dell’amianto operanti nel territorio regionale, a sostegno di iniziative promosse e documentate. La Giunta definisce con provvedimenti specifici criteri, modalità ed entità annuale dei contributi.

Contributi per l’edilizia residenziale pubblica

Le agenzie territoriali per la casa possono ottenere contributi regionali per interventi di straordinaria manutenzione consistenti in rimozione, incapsulamento o confinamento di manufatti contenenti amianto. La Giunta disciplina le condizioni di concessione con appositi provvedimenti.

Misure di salvaguardia per attività estrattive, movimentazione e sbancamento

Nelle attività estrattive, se vengono rinvenuti materiali contenenti amianto, i lavori devono essere immediatamente sospesi e deve essere avvisata l’ASL competente. L’ASL prescrive le misure di tutela per lavoratori e popolazione nel rispetto della normativa tecnica richiamata.

Per movimentazioni di terreno, lavorazioni e sbancamenti connessi a opere edilizie o infrastrutturali ricadenti nelle aree cartografate dal piano, deve essere svolta un’analisi geologica preventiva per verificare l’eventuale presenza di amianto e predisporre le necessarie precauzioni.

Sanzioni e vigilanza

La violazione dell’obbligo di sospensione dei lavori, la mancata osservanza delle prescrizioni di salvaguardia nelle attività estrattive e la violazione delle prescrizioni per movimentazione e sbancamento comportano una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.

La vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge sono svolti dalle ASL, dall’ARPA e dagli agenti di polizia locale, ferme restando le competenze previste dalla legislazione statale.

Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all’amianto

La Regione eroga contributi per spese sanitarie, socio-assistenziali e di tutela legale a favore delle persone residenti affette da malattie correlabili all’amianto.

I contributi riguardano le spese sostenute tra la presentazione della domanda di riconoscimento della malattia e la conclusione del relativo procedimento. Possono accedervi solo i soggetti iscritti nei registri degli esposti e degli ex esposti, oppure affetti da mesotelioma; la segnalazione o la domanda di iscrizione deve essere presentata prima della domanda di riconoscimento della malattia.

Se la persona interessata muore prima della conclusione del procedimento, i contributi spettano al coniuge oppure, in mancanza, ai figli o ad altri familiari fiscalmente a carico. La Giunta disciplina criteri e modalità di concessione.

Clausola valutativa e rendicontazione

La Giunta deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti. Ogni due anni presenta una relazione documentata sui risultati relativi a bonifiche, ricerca, registro dei mesoteliomi, informazione, sorveglianza sanitaria e sostegno economico, indicando anche eventuali criticità.

La relazione è resa pubblica. Tutti i beneficiari, pubblici e privati, devono fornire le informazioni necessarie per la valutazione.

Aspetti finanziari

Per l’esercizio 2008 sono stanziati 250.000 euro in competenza e cassa. Per il biennio 2009-2010 gli oneri annui complessivi, compresi quelli della clausola valutativa, ammontano a 4.300.000 euro, coperti tramite le disponibilità e le modalità previste dalla legislazione contabile regionale richiamata.

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