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Legge

L.R. Piemonte 27/2008

"Modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 'Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)' ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 27/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 27 del 2008 modifica la l.r. 30/2006 sul Consiglio delle Autonomie locali (CAL), aggiornando la composizione dei rappresentanti dei comuni, l’elettorato attivo e passivo e il procedimento di individuazione delle sezioni elettorali. Non introduce limiti temporali specifici, ma interviene sulla disciplina organizzativa del CAL ancora vigente salvo successive modifiche.

Modifica della disciplina sul Consiglio delle Autonomie locali del Piemonte

Modifica della disciplina del Consiglio delle Autonomie locali del Piemonte

La legge regionale del Piemonte n. 27 del 2008 interviene sulla legge regionale n. 30 del 2006, che disciplina l’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL). Le modifiche riguardano in particolare la composizione dell’organo, i soggetti elettori ed eleggibili e alcune regole organizzative del procedimento elettorale.

Composizione del CAL

La disciplina aggiornata prevede, tra i componenti del CAL, 13 rappresentanti dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dei quali 3 rappresentanti di comuni montani. La norma sostituisce quindi la precedente formulazione relativa alla quota di rappresentanza comunale.

Elettorato attivo e passivo

Sono indicati come elettori:

  • i sindaci dei comuni del Piemonte;
  • i presidenti delle comunità montane e collinari;
  • due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione.

Sono invece eleggibili:

  • i sindaci;
  • i presidenti delle comunità montane e collinari;
  • i consiglieri dei comuni designati secondo le regole sopra richiamate.

Regole organizzative del procedimento elettorale

La legge modifica anche l’articolazione del procedimento previsto dalla legge del 2006, sostituendo il riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale con una deliberazione dell’Ufficio di Presidenza per l’adozione delle relative determinazioni. Viene inoltre eliminato il riferimento al numero delle sezioni elettorali per ogni provincia, con conseguente semplificazione della disciplina organizzativa.

Portata applicativa

L’intervento ha efficacia nel territorio della Regione Piemonte e si inserisce nella disciplina del CAL. Non contiene disposizioni transitorie, termini di scadenza o limiti temporali autonomi.

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