L.R. Piemonte 32/2008
"Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte adegua l’ordinamento alla disciplina statale sulla tutela paesaggistica, istituendo commissione regionale e osservatorio sul paesaggio, regolando il rilascio e la delega delle autorizzazioni paesaggistiche ai comuni, nonché le commissioni locali. Reca norme transitorie, modifiche e abrogazioni di disposizioni regionali precedenti, con entrata in vigore immediata dalla pubblicazione.
Adeguamento della disciplina piemontese sulla tutela paesaggistica al Codice dei beni culturali
Adeguamento della disciplina regionale alla tutela paesaggistica
La legge regionale del Piemonte interviene per coordinare la normativa regionale con il d.lgs. 42/2004 in materia di paesaggio e beni culturali. Definisce gli organismi consultivi e tecnici, ripartisce le competenze autorizzatorie tra Regione e comuni e aggiorna le norme regionali previgenti.
Commissione regionale per le proposte di vincolo paesaggistico
È istituita la commissione regionale prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per formulare proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree. I componenti comprendono i membri di diritto indicati dalla disciplina statale, i responsabili regionali competenti e quattro membri nominati dalla Giunta regionale; in caso di proposta su filari, alberate e alberi monumentali è previsto anche il rappresentante del comando regionale del Corpo forestale dello Stato. La nomina avviene tra soggetti di qualificata esperienza nella tutela e valorizzazione del paesaggio, scelti in parte da terne designate da Politecnico di Torino, Università del Piemonte, fondazioni culturali e associazioni portatrici di interessi diffusi. La commissione è presieduta dal responsabile regionale competente, dura al massimo cinque anni e opera senza compensi.
Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio
Presso la struttura regionale competente è istituito l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, come supporto tecnico alle politiche di tutela. L’Osservatorio:
- predispone studi, raccoglie dati e formula proposte sugli obiettivi di qualità paesaggistica;
- opera in coordinamento con l’Osservatorio nazionale, con amministrazioni e organi tecnici statali, province e comuni;
- promuove sensibilizzazione, informazione, educazione e comunicazione sul paesaggio, anche tramite la rete degli osservatori piemontesi. La Giunta regionale ne disciplina composizione, compiti e funzionamento, assicurando la presenza di competenze scientifiche e professionali qualificate; ai componenti non spetta alcun compenso o rimborso.
Autorizzazioni paesaggistiche: riparto di competenze
La competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica resta in capo alla Regione per gli interventi di maggiore impatto, tra cui:
- infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali di interesse sovracomunale;
- nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o parchi tematici oltre 10.000 mq;
- interventi edilizi pubblici o privati oltre 10.000 mc o 3.000 mq di superficie lorda;
- impianti di produzione energia oltre 1000 kW di picco;
- linee elettriche ed elettrodotti oltre 15 kV, tralicci e ripetitori oltre 30 m;
- funivie e impianti di risalita oltre 500 m di lunghezza inclinata;
- trasformazioni di aree boscate oltre 30.000 mq. Negli altri casi l’autorizzazione è delegata ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono delle commissioni locali per il paesaggio; fino alla loro costituzione la competenza resta regionale. Per gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato, l’autorizzazione è delegata ai comuni e non è obbligatorio il parere della commissione locale.
Pareri su sanatorie e interventi eseguiti senza autorizzazione
Ai comuni o alle loro forme associative è delegato anche il rilascio:
- del parere per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria su immobili vincolati paesaggisticamente;
- del parere sugli interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, secondo la disciplina edilizia richiamata.
Interventi esclusi dall’autorizzazione
Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre ai casi già esclusi dal Codice, la posa di cavi e tubazioni interrati per reti di pubblico interesse, comprese le opere igienico-sanitarie, purché non comportino modifiche permanenti della morfologia dei terreni né opere civili o edilizie fuori terra.
Commissioni locali per il paesaggio
I comuni o le loro forme associative istituiscono la commissione locale per il paesaggio, con funzioni tecnico-scientifiche e compiti di espressione dei pareri previsti dalla disciplina statale. Nei territori del sito UNESCO “I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato” e nelle aree di protezione, la commissione esprime un parere obbligatorio sugli interventi che modificano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici, con regole differenziate:
- prima dell’adeguamento degli strumenti urbanistici alle linee guida regionali, il parere è richiesto per tali interventi;
- dopo l’adeguamento, il parere è dovuto solo per le nuove costruzioni;
- in mancanza della commissione locale, il parere è reso dalla commissione regionale competente prevista dalla legge urbanistica regionale;
- il parere non è dovuto nei casi coperti da vincoli che richiedono autorizzazione paesaggistica o nei casi di parere vincolante già previsto dalla legge urbanistica regionale. Le commissioni locali devono avere almeno tre componenti con pluriennale e qualificata esperienza, selezionati tra soggetti con titoli e competenze in materia paesaggistica, architettonica, urbanistica, ambientale, agraria, forestale, geologica o con esperienza amministrativa specifica. La composizione deve garantire pluralità di competenze; i comuni stabiliscono le modalità di funzionamento. La durata è fino a cinque anni, rinnovabile una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi, e la commissione continua a operare fino al rinnovo. I comuni trasmettono alla Regione il provvedimento istitutivo e gli atti di nomina.
Personale e subdelega
La delega delle funzioni ai comuni non comporta trasferimento di personale regionale. Le strutture provinciali soppresse possono essere utilizzate in via transitoria dagli enti locali per la gestione delle istanze, e il personale ivi operante può essere impiegato, nel rispetto della professionalità acquisita, previa intesa sindacale.
Modifiche e abrogazioni di norme previgenti
La legge modifica la disciplina regionale del 1989 sulla tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici, attribuendo alla Giunta la vigilanza sulla corretta applicazione della subdelega comunale e la proposta di revoca al Consiglio regionale in caso di inadempimento o violazione. Sono inoltre soppressi gli organismi provinciali previsti dalla legge urbanistica regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e viene spostata alla commissione locale per il paesaggio, o in via transitoria alla commissione regionale, l’espressione di alcuni pareri vincolanti. Restano invece in capo alla commissione regionale altri pareri previsti dalla legge urbanistica regionale. Sono abrogati specifici articoli della legge regionale del 1989 relativi alla materia.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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