L.R. Piemonte 28/2008
"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale piemontese assesta il bilancio di previsione 2008 e il pluriennale 2008-2010, utilizza l’avanzo 2007 e ridetermina varie autorizzazioni di spesa per il solo esercizio 2008 e, in alcuni casi, per il triennio 2008-2010 o 2011-2013. Modifica inoltre numerose leggi regionali in materia ambientale, sanitaria, cooperazione, somministrazione, funghi, navigazione interna e altri settori.
Assestamento del bilancio 2008 e modifiche a varie leggi regionali piemontesi
Assestamento del bilancio 2008 e disposizioni finanziarie per la Regione Piemonte
La legge interviene sul bilancio di previsione 2008 e sul bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Piemonte, introducendo variazioni contabili, rimodulando autorizzazioni di spesa e aggiornando diversi testi normativi regionali. Gran parte delle misure ha efficacia limitata agli esercizi indicati, mentre alcune disposizioni producono effetti solo per il periodo finanziario richiamato.
Variazioni di bilancio, avanzo 2007 e spese obbligatorie
Il provvedimento introduce gli aggiornamenti e le variazioni dello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2008 secondo gli allegati richiamati. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2007, pari a 278.771.794,86 euro, viene applicato al bilancio 2008 ed è destinato anche a integrare la copertura di spese iscritte in unità previsionali di base con economie su fondi statali ed europei.
Per il bilancio pluriennale 2008-2010 sono inserite le variazioni relative agli anni 2009 e 2010. Inoltre, alcune spese sono inserite nell’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine per il 2008, tra cui quelle per:
- il ripiano dei disavanzi 2005 e 2007 delle aziende sanitarie locali;
- l’integrazione regionale del finanziamento del Servizio sanitario regionale per il 2008;
- il trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa;
- gli accertamenti sanitari.
Garanzie, indebitamento e coperture finanziarie
Il prospetto delle garanzie regionali principali e sussidiarie è integrato con quelle relative a Hôpital du Piémont s.p.a. e SCR Piemonte s.p.a.
Per l’indebitamento, ferma restando l’autorizzazione complessiva già prevista dalla normativa di bilancio, la quota relativa a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti è determinata in 200.000.000,00 euro.
La legge individua inoltre coperture puntuali su diverse voci di bilancio per oneri relativi a consulenza o compartecipazioni, tra cui:
- funzionamento dell’ufficio della Consigliera di parità regionale (40.000,00 euro);
- rilevazione dei dati per l’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (100.000,00 euro);
- misure di incentivazione all’uso del mezzo pubblico, con aumento dell’autorizzazione di spesa a 837.000,00 euro.
Finanziamenti e contributi per finalità specifiche
La Regione autorizza e/o cofinanzia diverse attività settoriali, con limiti temporali precisi:
- convenzione con il Corpo Forestale dello Stato: pagamento delle spese previsto per il triennio 2008-2010;
- continuità territoriale aerea Cuneo–Roma Fiumicino: partecipazione regionale agli oneri per 150.000,00 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;
- edilizia sanitaria: autorizzata per il triennio 2011-2013 una spesa complessiva di 110.000.000,00 euro;
- finanziamento ai comuni per interventi in materia di animali d’affezione e randagismo: assegnazione del 75% dei fondi del decreto ministeriale richiamato, tramite le ASL competenti, con obbligo di piani di controllo delle nascite mediante sterilizzazione proporzionati alle risorse ricevute.
Modifiche alla disciplina di singole materie regionali
La legge modifica numerose leggi regionali, incidendo su ambiti diversi:
- Tutela del patrimonio naturale e aree protette: viene soppressa una previsione sanzionatoria e stabilito che la disciplina dell’articolo 38 si applica su tutto il territorio regionale, comprese le aree protette, salvo sanzioni più elevate già previste; sono abrogate le norme incompatibili che prevedevano sanzioni pecuniarie inferiori.
- Guide alpine: la Regione sostiene il Collegio regionale con contributi annui; la Giunta stabilisce entità e modalità di erogazione e il Collegio deve trasmettere entro il 31 marzo una relazione annuale sull’attività svolta.
- Lotta alle zanzare: su richiesta degli enti, la Regione può attuare direttamente o tramite soggetto coordinatore gli interventi, con versamento delle somme necessarie da parte degli enti richiedenti.
- Funzioni in materia di GPL e oli minerali: si aggiorna l’elenco dei provvedimenti di competenza regionale in materia di stabilimenti, impianti e distribuzione di GPL.
- Organismo pagatore in agricoltura: viene abrogata una disposizione e ridefiniti i finanziamenti di funzionamento dell’Agenzia per gli anni 2009-2011, nella misura annua di 5.000.000,00 euro.
- Cooperazione: si ampliano i soggetti beneficiari, si ridefiniscono i contributi alle sezioni regionali delle associazioni cooperative, si aggiorna la composizione della Commissione regionale e si richiama il regime degli aiuti de minimis per contributi e fondo di garanzia.
- Somministrazione di alimenti e bevande: sono aggiornati i requisiti professionali per l’esercizio, con nuove qualifiche e diplomi ammessi, abrogazione di una disposizione e incarico alla Giunta di precisare i criteri di riconoscimento di alcune qualifiche regionali.
- Tutela dei funghi epigei spontanei: vengono rideterminate le sanzioni amministrative per diverse violazioni, con importi specifici e sanzioni accessorie; la misura delle sanzioni è aggiornata ogni due anni in base all’indice ISTAT, con effetto dal 1° aprile successivo.
- Fondo di solidarietà per le vittime di incidenti sul lavoro: il titolo viene riferito ai familiari delle vittime e si precisa che i contributi non sono cumulabili con altri contributi regionali per il medesimo incidente.
- Navigazione interna: si introduce l’allegato sulle modalità di determinazione del diritto di varo, si disciplinano criteri, aggiornamenti ISTAT ed esenzioni/riduzioni per specifiche unità di navigazione.
- Ulteriori coperture finanziarie: alcune autorizzazioni di spesa e relative coperture sono aggiornate per interventi previsti da leggi regionali precedenti.
- Editoria piemontese e informazione locale: viene modificata la previsione relativa alla riduzione IRAP, fissandola al 2,90% a partire dal 2009.
Regime temporale, efficacia e urgenza
Molte disposizioni sono strettamente legate al bilancio 2008 o al triennio 2008-2010 e quindi hanno portata temporalmente limitata. Restano espressamente previsti anche effetti dal 2011 al 2013 per l’edilizia sanitaria e aggiornamenti periodici per alcune sanzioni e tariffe.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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