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Legge

L.R. Piemonte 31/2008

"Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 31/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte l’attività fieristica, definendone tipologie, qualifiche, soggetti organizzatori, calendari, requisiti dei quartieri e sanzioni, e prevede contributi regionali per promozione e sviluppo del settore. Ha sostituito la disciplina previgente, con regole transitorie per i procedimenti già avviati, e stanziava per il 2009 una spesa annua di 1,4 milioni di euro.

Promozione e disciplina del sistema fieristico piemontese

Promozione e disciplina del sistema fieristico piemontese

La legge regionale del Piemonte disciplina l’organizzazione e la qualificazione delle manifestazioni fieristiche nel territorio regionale, nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di impresa, trasparenza e parità di accesso. Definisce inoltre il quadro dei soggetti coinvolti, dei controlli, delle sanzioni e delle misure di sostegno economico al sistema fieristico.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina riguarda le attività fieristiche svolte in complessi espositivi idonei, a tempo limitato e in regime di diritto privato e libero mercato, finalizzate alla presentazione, promozione o commercializzazione di beni e servizi. Sono individuate tre tipologie principali: fiere generali, fiere specializzate e mostre mercato. Vengono inoltre definiti espositori, visitatori, quartieri fieristici, spazi espositivi non permanenti, organizzatori di manifestazioni, superficie netta ed enti fieristici.

Esclusioni dall’ambito applicativo

Restano fuori dalla legge:

  • le esposizioni universali;
  • le esposizioni permanenti o realizzate da un singolo produttore a fini promozionali e rivolte alla clientela;
  • le esposizioni promozionali o di vendita svolte nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali, se non superano 1.500 mq di superficie netta;
  • le attività di vendita già disciplinate dal commercio al dettaglio in sede fissa e dal commercio su aree pubbliche.

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

Le manifestazioni sono qualificate in base al loro grado di rappresentatività del settore, al programma, agli scopi dell’iniziativa e alla provenienza di espositori e visitatori. La Regione riconosce o conferma le qualifiche internazionali, nazionali e regionali; il comune interessato riconosce o conferma la qualifica locale. La Giunta regionale deve disciplinare requisiti e modalità per richiesta, riconoscimento e conferma delle qualifiche.

Soggetti organizzatori e regole di accesso

L’organizzazione di manifestazioni fieristiche è riservata a soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell’Unione europea, secondo i requisiti fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto del diritto comunitario. Per i soggetti di Paesi extra UE vale la condizione di reciprocità con la Regione Piemonte.

Calendario fieristico regionale

Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale il calendario ricognitivo delle manifestazioni fieristiche previste per l’anno successivo, sulla base delle comunicazioni degli organizzatori secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Quartieri fieristici e sedi espositive

La Giunta regionale stabilisce i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle sedi espositive temporaneamente adibite a fiere, nonché la qualifica delle manifestazioni ospitabili. Ai comuni spetta il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale dei quartieri fieristici e la verifica della loro conformità ai requisiti stabiliti.

Enti fieristici e trasparenza

Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzatori devono separare contabilmente e amministrativamente le diverse attività, per garantire trasparenza e parità di condizioni tra gli operatori.

Coordinamento interregionale

La Regione promuove forme di coordinamento con altre Regioni per definire criteri omogenei su qualifiche internazionali e nazionali, requisiti minimi dei quartieri fieristici e modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.

Promozione, sviluppo e contributi regionali

La Giunta regionale può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo del sistema fieristico piemontese sul mercato nazionale e sui mercati esteri, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e del diritto comunitario. In particolare può:

  • concedere contributi agli organizzatori di manifestazioni con qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale inserite nel calendario regionale;
  • sostenere progetti di promozione fieristica in Italia e all’estero di significativo interesse economico, sociale e ambientale per la Regione;
  • incentivare strumenti di tutela del consumatore, come la certificazione di qualità di enti e manifestazioni;
  • promuovere nuove modalità espositive basate su tecnologie moderne;
  • finanziare la formazione di operatori qualificati e la diffusione di informazione sul settore presso imprese, scuola e professioni;
  • favorire la partecipazione di delegazioni di operatori economici stranieri e attività informative connesse;
  • promuovere l’associazionismo tra operatori del settore e la collaborazione di filiera.

La Giunta approva criteri di priorità e modalità di assegnazione dei contributi e coordina le diverse strutture regionali che erogano finanziamenti per evitare duplicazioni e ottimizzare le risorse.

Aiuti di Stato

Gli atti applicativi che configurano aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato, salvo i casi in cui gli aiuti siano erogati secondo regolamenti comunitari di esenzione.

Clausola valutativa

Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale deve riferire al Consiglio sullo stato di attuazione della legge, indicando in particolare risorse allocate, contributi erogati per anno, soggetti beneficiari, interventi realizzati, costi e benefici, criticità emerse e applicazione delle sanzioni.

Sanzioni e vigilanza

Se una manifestazione o un quartiere fieristico viene pubblicizzato con una qualifica diversa da quella attribuita, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 30% del fatturato della manifestazione e l’esclusione dal calendario fieristico regionale e dal riconoscimento di una qualifica per i due anni successivi. Per violazioni degli obblighi di correttezza e veridicità dell’informazione e della pubblicità verso gli utenti, la sanzione va dall’1% al 10% del fatturato. La vigilanza spetta ai comuni e le sanzioni sono irrogate dal sindaco con ordinanza secondo la legge n. 689/1981.

Disposizioni attuative e regime transitorio

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve adottare una deliberazione su:

  • requisiti e procedure per il riconoscimento o la conferma delle qualifiche delle manifestazioni;
  • requisiti minimi di idoneità di quartieri fieristici e spazi espositivi non permanenti, con modalità di verifica e controllo;
  • redazione del calendario fieristico regionale;
  • criteri di priorità e modalità di assegnazione dei contributi.

Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore relativi a qualifiche, calendario e contributi, continua ad applicarsi transitoriamente la previgente legge regionale n. 47/1987.

Disposizioni finali e abrogazioni

Resta ferma l’applicazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali. Sono abrogate, salvo l’esaurimento delle procedure transitorie, la legge regionale n. 47/1987 e alcune disposizioni delle leggi regionali nn. 7/1991, 17/1995 e 62/1996.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione delle misure di promozione di cui alla legge, a partire dall’esercizio finanziario 2009 è prevista una spesa annua di 1.400.000 euro, iscritta nell’unità previsionale di base DA 17041 del bilancio regionale e finanziata secondo le regole contabili regionali richiamate dalla norma.

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