Cassazione Penale, Sentenza n. 02264/2026 del 20/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Santa Maria Capua Vetere per concorso in rapina pluriaggravata e ricettazione. Il difensore propose due motivi: (1) violazione di legge (art. 606, co.1, lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 195 e 273 c.p.p., sostenendo che le dichiarazioni dell'"Osmanovic" fossero testimonianze indirette (notizie apprese da terzi non identificati) e dunque inutilizzabili o bisognose di riscontri individualizzanti; (2) violazione di legge (art. 606, co.1, lett. c) c.p.p.) in relazione all'art. 195, comma 7 c.p.p., per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Osmanovic e Hadzovic perché non in grado di indicare la fonte primaria. Successivamente il difensore depositò motivi nuovi (15/12/2025) che deducevano l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma 5 c.p.p. per mancata tempestiva trasmissione di atti al Tribunale del riesame (in particolare verbali delle dichiarazioni).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi generici o manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui la nozione di "gravi indizi" per l'adozione di misure cautelari è meno stringente rispetto al quadro probatorio richiesto per la condanna e che la valutazione del peso degli indizi è riservata al giudice di merito; la Cassazione può censurare solo la completezza, logicità e congruenza della motivazione, non riesaminare i fatti. Il provvedimento impugnato aveva motivato compiutamente l'attendibilità delle dichiarazioni (anche come percezioni dirette), richiamando riscontri come l'indicazione delle vetture coinvolte e le ferite compatibili con la dinamica della fuga, nonché la individuazione dell'indagato da parte di altro dichiarante (Adzovic). Pertanto le censure sulla utilizzabilità delle dichiarazioni e sulla loro valutazione sono state ritenute generiche e rivolte a ottenere una diversa valutazione del merito. I motivi nuovi sono stati disattesi sia perché il ricorso principale è inammissibile (il vizio si estende ai nuovi motivi per connessione), sia perché, comunque, il motivo aggiunto costituiva motivo non consentito per mancata connessione con le censure originarie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata per censurare presunte violazioni di legge nei mezzi di prova (esame della motivazione), ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non fondate.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi per cui è possibile impugnare; richiamata relativamente all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni ex art.195(7), ma la Corte l'ha ritenuta inapplicabile alle circostanze valutate.
art. 195 cod. proc. pen.
Disposizioni sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone che riportano notizie apprese da terzi; la Corte ha interpretato che il divieto di utilizzabilità previsto dal comma 7 opera solo quando la fonte primaria impedisce la verifica della secondaria; non opera se la fonte immediata è individuata o è imputata nello stesso procedimento.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma concernente i presupposti per l'adozione delle misure cautelari; utilizzata nel quadro di valutazione della gravità indiziaria, con la precisazione che il livello richiesto per la cautela è diverso da quello per la condanna.
art. 309, comma 5 (e 10) cod. proc. pen.
Norme che impongono la tempestiva trasmissione degli atti al giudice del riesame; il mancato richiamo di tale presunta violazione nel ricorso originario ha reso i motivi aggiunti non collegati e quindi non consentiti.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Citato nel ragionamento giurisprudenziale per distinguere il diverso grado di prova richiesto per il giudizio di merito rispetto alla fase cautelare; evidenziata la non applicabilità degli stessi criteri alla gravità degli indizi per la cautela.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese del giudizio di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per la concessione o conferma di misure cautelari la soglia probatoria richiesta ("gravi indizi") è meno stringente rispetto a quella necessaria per la condanna: la censura in Cassazione non può consistere in una diversa rivalutazione degli elementi di merito ma solo in una verifica della completezza, logicità e congruenza della motivazione.
- Le dichiarazioni che riportano notizie apprese da terzi (testimonianza indiretta) sono utilizzabili se il dichiarante indica la fonte immediata e non risulta che la fonte primaria abbia impedito la verifica; il divieto di utilizzabilità ex art.195(7) opera solo quando la fonte primaria impedisce la verifica della secondaria.
- Le censure generiche che non confrontano specificamente la motivazione del giudice (ossia che chiedono implicitamente una diversa valutazione del merito) sono inammissibili in Cassazione.
- Motivi nuovi o aggiunti devono essere logicamente e giuridicamente connessi ai motivi proposti originariamente; nuove eccezioni di diritto non dedotte in primo luogo possono essere dichiarate non consentite per difetto di connessione.
- Le eccezioni procedurali (es. mancata trasmissione di atti ai sensi dell'art.309) vanno tempestivamente dedotte e, se introdotte successivamente, devono essere adeguatamente connesse ai motivi originari per non essere respinte come non consentite.
- Per impugnare la valutazione delle dichiarazioni in sede di riesame è necessario indicare vizi concreti di travisamento o lacune logiche nella motivazione del giudice; semplici contestazioni della attendibilità senza specifici elementi non bastano.
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