Cassazione Penale, Sentenza n. 30722/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo di euro 32.585 rinvenuti nella disponibilità di un'indagata, disposto in relazione a un'ipotizzata ricettazione in concorso. Il Tribunale del riesame aveva confermato il vincolo reale emesso dal GIP. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'insussistenza del fumus del delitto di ricettazione e del necessario nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato ipotizzato. In particolare, si è sostenuto che il Tribunale avesse fondato la misura su meri indici sintomatici, quali l'entità del denaro, le modalità di occultamento, il rinvenimento di sostanza stupefacente presso il coindagato, la presenza di un bilancino di precisione e la ritenuta sproporzione tra il denaro e i redditi degli indagati, senza individuare adeguatamente il delitto presupposto da cui il denaro sarebbe derivato. La difesa ha anche richiamato l'esclusione, da parte del GIP, della responsabilità dell'indagata per la detenzione dello stupefacente e ha sostenuto che il denaro fosse stato sequestrato presso l'abitazione della zia, circostanza incompatibile con una sua riferibilità a condotte delittuose dell'indagata e quindi con la pertinenzialità richiesta per il sequestro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in sede di legittimità avverso provvedimenti emessi a seguito di riesame di misure cautelari reali, sia deducibile solo la violazione di legge, comprendente anche la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione, ma non l'illogicità manifesta. Ha poi osservato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo effettivo e coerente, confrontandosi con le deduzioni difensive e spiegando perché, allo stato degli atti, sussistesse il fumus del delitto di ricettazione e il nesso di pertinenzialità della somma sequestrata. La Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del reato presupposto nella plausibile tipologia del traffico illecito di stupefacenti, senza necessità di ricostruirne tutti gli estremi storico-fattuali, valorizzando il rinvenimento di hashish, il bilancino intriso di sostanza resinosa, i fogli con nominativi e numeri di telefono, la sproporzione reddituale e le dichiarazioni del coindagato. Ha inoltre considerato adeguatamente esaminata e ritenuta inattendibile la tesi difensiva sulla appartenenza della somma alla zia. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, c.p.p.
nel riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; la nozione comprende anche mancanza assoluta di motivazione e motivazione meramente apparente, ma non l'illogicità manifesta
art. 648 c.p.
la ricettazione è stata richiamata come reato oggetto del fumus cautelare reale, rispetto al quale il giudice deve individuare almeno la tipologia del reato presupposto
art. 648-bis c.p.
richiamato in via generale per affermare che, nei reati contro il patrimonio che presuppongono un altro delitto, il reato presupposto deve essere individuato almeno nella sua tipologia
art. 648-ter c.p.
richiamato in via generale per il medesimo principio sull'individuazione del reato presupposto
art. 648-ter.1 c.p.
richiamato in via generale per il medesimo principio sull'individuazione del reato presupposto
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 110 c.p.
richiamato per la contestazione del concorso nel reato presupposto o nel reato ipotizzato
Massime di principio
- Nel riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge, comprensiva della totale mancanza o della mera apparenza della motivazione, ma non consente di censurare la sola illogicità manifesta del ragionamento decisorio.
- Quando il ricorso investe il fumus commissi delicti, il tribunale del riesame deve confrontarsi concretamente con gli elementi processuali e con le contestazioni difensive, spiegando in modo effettivo perché gli argomenti dell'indagato siano infondati, irrilevanti o superflui.
- Ai fini del sequestro preventivo fondato su reati che presuppongono un altro delitto, è sufficiente che il reato presupposto sia individuato almeno nella sua tipologia; non è necessaria la completa ricostruzione di tutti gli elementi storico-fattuali del delitto presupposto.
- La verifica del fumus non richiede i gravi indizi di colpevolezza propri delle misure cautelari personali, ma impone la concreta emersione di indizi di reato idonei a rendere plausibile l'ipotesi accusatoria.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira a ottenere una nuova valutazione del merito degli indizi e della credibilità delle spiegazioni difensive è inammissibile in sede di legittimità.
- Nel sequestro preventivo di somme di denaro, la pertinenzialità può essere desunta da un complesso di indici fattuali concordanti, come modalità di occultamento, sproporzione economica, presenza di strumenti tipici dell'attività illecita e dichiarazioni degli coinvolti, purché la motivazione dia conto del collegamento con il reato ipotizzato.
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