Sentenza del 20/04/2016 n. 507 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposta diregistro - sentenza civile di condanna - restituzione di somma di denaro -trasferimento di ricchezza - non è tale - aliquota proporzionale - art. 8, co.1, lett. b) tariffario d.P.R. 131/86 - non è applicabile - aliquota fissa -art. 8, co. 1, lett. e) ariffario d.P.R. 131/86 - è dovuta. La sentenzacivile di condanna alla restituzione di una somma di denaro, derivantedall'accertata inefficacia del contratto preliminare inter partes, nonrappresenta un effettivo trasferimento di ricchezza e di patrimonio dal puntodi vista fiscale. Ne consegue che tale atto non rientra nell'elencazioneprevista dall'art. 8, co. 1, lett. b) del Tariffario del d.P.R. 131/86 per iquali è prevista un'aliquota proporzionale, bensì nella lettera e) dellamedesima norma, ove è prevista l'applicazione di un'aliquota fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che la condanna alla restituzione della somma non costituisce, dal punto di vista fiscale, un effettivo trasferimento di ricchezza o di patrimonio. Pertanto, l'atto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), soggetta ad aliquota proporzionale, ma in quella prevista dalla lettera e) della medesima disposizione, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'imposta di registro applicabile a una sentenza civile di condanna alla restituzione di una somma di denaro, conseguente all'accertata inefficacia di un contratto preliminare tra le parti. Si contestava se la sentenza comportasse un trasferimento di ricchezza o di patrimonio tale da giustificare l'applicazione dell'aliquota proporzionale prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b), del Tariffario allegato al d.P.R. 131/1986, oppure se dovesse essere assoggettata all'imposta in misura fissa.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lettera b), Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio: ... concernenti trasferimenti di beni o diritti di qualsiasi natura
La disposizione non si applica quando la condanna alla restituzione di una somma costituisce soltanto conseguenza dell'inefficacia del contratto e non determina un autonomo trasferimento di ricchezza o di patrimonio.
Art. 8, comma 1, lettera e), Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Altri provvedimenti giudiziari
La sentenza di condanna alla restituzione di somme, priva di un effettivo effetto traslativo, rientra nella categoria residuale degli altri provvedimenti giudiziari ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
Il criterio distintivo ai fini dell'imposizione è l'effetto giuridico ed economico prodotto dalla sentenza: l'aliquota proporzionale richiede un effettivo trasferimento o arricchimento patrimoniale, mentre in mancanza si applica la misura fissa prevista per gli altri provvedimenti giudiziari.
Massime di principio
- Una sentenza che ordina la restituzione di una somma versata in esecuzione di un contratto poi dichiarato inefficace, nullo o risolto non comporta necessariamente un trasferimento di ricchezza imponibile in misura proporzionale.
- Ai fini dell'imposta di registro occorre verificare la sostanza economica e gli effetti giuridici della pronuncia, non limitarsi al fatto che essa contenga una condanna al pagamento di denaro.
- Quando la restituzione mira a ripristinare la situazione patrimoniale precedente e non attribuisce un nuovo bene o diritto al destinatario, tende ad applicarsi l'imposta in misura fissa.
- L'aliquota proporzionale può essere applicata quando la pronuncia realizza o accerta un effettivo trasferimento di beni, diritti o ricchezza, secondo la fattispecie prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b), del Tariffario.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto concreto della sentenza e dal rapporto giuridico sottostante; pertanto, nei casi dubbi, occorre esaminare se la restituzione abbia natura meramente ripristinatoria oppure produca un autonomo effetto traslativo.
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