Cassazione Penale, Sentenza n. 05401/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia revocò l'ordinanza che aveva concesso la semilibertà al ricorrente (ordinanza del 21/05/2025) perché la misura non era mai entrata in esecuzione per mancata approvazione del programma di trattamento e perché, in occasione di un permesso premio del 01/06/2025, il detenuto avrebbe violato prescrizioni del permesso: era uscito accompagnato solo dalla madre invece che anche dalla figlia (obiettivo dichiarato del permesso era il rinsaldamento del rapporto genitoriale) e avrebbe avuto contatti con persona non autorizzata. Inoltre era pervenuta notizia di reato, relativa a una minaccia indirizzata a una terza persona per indurla a ritrattare una denuncia; il magistrato di sorveglianza di Verona non approvò il programma e propose la revoca. La difesa impugnò per cassazione denunciando violazione degli artt. 48 e 50 della legge n. 354/1975 e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente le controdeduzioni e la condotta complessiva in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale di sorveglianza congrua e fondata su fatti oggettivi (le violazioni delle prescrizioni del permesso) idonei a provocare un grave vulnus al rapporto fiduciario necessario tra semilibero e organi del trattamento, e quindi legittimi a determinare la revoca dell'ordinanza. La Corte ha tuttavia osservato un vizio formale: poiché il beneficio non era ancora entrato in esecuzione (mancata approvazione del programma), l'atto avrebbe dovuto essere dichiarato "inefficace" e non "revocato"; tale osservazione non ha però modificato l'esito favorevole alla posizione resistente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge n. 354 del 1975, artt. 48 e 50
richiamate dalla difesa come norme sulla disciplina delle misure alternative e delle prescrizioni; nel contesto il giudice ha valutato la rilevanza delle violazioni delle prescrizioni del permesso premio ai fini della misura alternativa.
art. 616 cod. proc. pen.
norma processuale richiamata per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Principi giurisprudenziali (Cass. Sez. 1)
ripreso il principio secondo cui per la revoca della semilibertà è sufficiente che condotte sopravvenute, per natura e modalità, arrechino un grave "vulnus" al rapporto fiduciario tra il semilibero e gli organi del trattamento; non è necessaria una sentenza di condanna irrevocabile per il fatto contestato (eccezione per il delitto di evasione).
Massime di principio
- La revoca (o l'annullamento/inefficacia) di una concessione di semilibertà può fondarsi anche su violazioni delle prescrizioni del permesso premio, se tali violazioni dimostrano una lesione grave del rapporto fiduciario richiesto per la misura alternativa.
- Non è necessario che il fatto contestato abbia già dato luogo a una condanna penale definitiva: la notizia di reato o la contestazione di un fatto sopravvenuto può essere valutata incidentalmente ai fini del giudizio di revoca.
- Se il beneficio non è mai entrato in esecuzione per cause formali (es. mancata approvazione del programma di trattamento), il provvedimento dovrebbe essere dichiarato inefficace piuttosto che revocato; la correzione è di natura formale e non necessariamente incide sull'esito sostanziale.
- In sede di legittimità la rivalutazione dei fatti è limitata: le censure di vizio di motivazione devono mostrare errori logico-giuridici specifici; non è ammessa una semplice richiesta di nuova valutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
- La difesa deve documentare e controargomentare tempestivamente le contestazioni (es. produrre prove e controdeduzioni sul permesso premio e sulla condotta carceraria), ma la presenza di relazioni positive sull'atteggiamento carcerario non esclude che singole condotte in permesso possano pregiudicare la fiducia richiesta per la semilibertà.
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