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Sentenza

Sentenza del 08/01/2024 n. 481 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione (n. 2011/001/SC/000001224/0/002) relativo al recupero di imposte conseguenti alla sentenza di usucapione (Tribunale di Agrigento n. 1224/2011) che ha trasferito la proprietà di un terreno a favore di F.N. L'avviso richiedeva imposte per trasferimento terreni (€22.570), imposta ipotecaria (€5.585), imposta catastale (€2.793) e altri oneri per un totale di €30.963,76. Il Comune contestava: 1) l'assenza di solidarietà per tali imposte (sostenendo che gravano solo sull'acquirente/usucapiente e non sul comune), 2) la nullità dell'avviso per carenza di motivazione e mancanza di elementi sul valore imponibile, classamento o parametri di valutazione, 3) l'assenza di prova della preventiva notifica/escussione del debitore principale (F.N.), 4) l'omesso esame di fatti decisivi (mancata produzione dell'avviso notificato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (definizione agevolata), rilevando che il Comune ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata entro i termini e ha effettuato il pagamento delle prime due rate secondo il piano di rateizzazione. Non è stata adottata dall'Agenzia una decisione di diniego della definizione. Perciò il processo è stato dichiarato estinto; le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate; non è stato imposto il pagamento del doppio contributo unificato. Non è stata resa decisione sulla questione di merito relativa alla solidarietà o alla validità dell'avviso di liquidazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposte di registro)

    Richiamate le disposizioni sull'imposizione e sulla notifica degli atti (artt. 20, 37, 41, 51, 52, 57) e la tariffa con la nota II bis: l'Ufficio ha liquidato l'imposta e ha notificato l'avviso ad entrambi i soggetti ritenuti obbligati; la questione della solidarietà è centrale (in linea con la CTR che ha ritenuto applicabile la solidarietà per la registrazione).

  • Nota II-bis alla tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Riferimento alla determinazione degli importi e alla qualificazione fiscale dell'atto; il ricorrente censura la mancanza di elementi per determinare il valore imponibile nell'avviso.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Richiamati gli artt. 1 e 10 relativamente a modalità di liquidazione e disciplina dei tributi catastali/ipotecari; il ricorrente invoca tali norme per censurare l'avviso.

  • d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. l. 13 maggio 1988, n. 154

    Citato (art. 12) in relazione alla disciplina tributaria applicabile; utilizzato dal ricorrente per supportare le doglianze sulla liquidazione.

  • Codice Civile

    Art. 2697 (onere della prova) richiamato dal ricorrente per contestare la mancata prova della notifica a F.N.; artt. 1292 e 1298 richiamati in ordine alla solidarietà e alle obbligazioni divisibili/solidali.

  • Codice di Procedura Civile

    Art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso in cassazione) citato per inquadrare i vari motivi di impugnazione: violazione di norme, omesso esame, error in iudicando e iudicando.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (commi 186-205) - definizione agevolata

    "La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda..." (commi 194-195 e ss. riportati in sentenza).

    Norma cruciale ai fini dell'estinzione: disciplina la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, i termini per domanda e pagamento, la sospensione dei processi e la dichiarazione di estinzione (art. 1, commi 194 e 198). Nella specie il Comune ha aderito e versato le prime rate, pertanto la Corte ha dichiarato estinto il procedimento.

  • Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56

    Modifiche al testo della definizione agevolata citate nella motivazione (adeguamento dei commi della legge 197 rilevanti per termini e modalità di definizione).

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dalla legge n.197/2022 (e successive modifiche) può determinare l'estinzione del processo tributario se il contribuente presenta domanda e versa gli importi previsti nei termini: in tal caso il giudice dichiara l'estinzione senza decidere sul merito.
  • L'adesione alla definizione agevolata interrompe il processo e comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate; il contribuente conserva la facoltà di ottenere la revoca dell'estinzione se il diniego dell'Agenzia interviene successivamente e viene impugnato.
  • Quando la controversia riguarda imposte conseguenti a un trasferimento di proprietà (es. usucapione), le questioni pratiche riguardano: a) se sussiste solidarietà tra cedente/obbligato originario e acquirente/usucapiente (spesso l'imposta di registro può essere oggetto di solidarietà), b) se l'Ufficio ha provveduto alla preventiva escussione del debitore principale quando richiesto dalla normativa o dal principio del beneficio di escussione.
  • L'avviso di liquidazione deve indicare elementi idonei a determinare il valore imponibile o i parametri adottati per la liquidazione: la carenza di motivazione o l'assenza di riferimenti al valore possono costituire motivo di censura (nullità o vizio di motivazione).
  • La prova della notifica dell'avviso all'altro obbligato (es. l'acquirente/usucapiente) grava sull'Amministrazione finanziaria se questa assume l'onere di aver notificato ad entrambi; l'assenza di prova documentale può essere rilevante in sede contenziosa.
  • Se un ente pubblico soccombe in un giudizio di usucapione e viene ritenuto obbligato al pagamento, in concreto può pagarne l'importo e poi esperire un'azione di rivalsa in sede civile contro il soggetto che ha acquisito la proprietà.
  • L'estinzione per definizione agevolata non implica un accertamento sulla fondatezza delle censure tributarie: in situazioni analoghe, se si desidera una pronuncia di merito è necessario valutare la rinuncia alla definizione e proseguire il giudizio.

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