Cassazione Civile, Ordinanza n. 27346/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
Il titolare di una ditta incaricata della custodia giudiziaria di colli contenenti vestiti contraffatti, sequestrati nell'ambito di un procedimento penale, ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal tribunale penale. Il tribunale dell'opposizione ha rigettato la domanda ritenendo corretto il ricorso al criterio equitativo, in mancanza di tariffa ministeriale per i beni custoditi e di prova di usi locali. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 102 c.p.c. per difetto di integrità del contraddittorio, sostenendo che nel giudizio di merito avrebbero dovuto essere evocati anche gli imputati del procedimento penale in cui il sequestro era stato disposto; con un secondo motivo, subordinato, ha denunciato la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 115/2002, artt. 58 e 59, del d.m. Giustizia n. 265/2006, degli artt. 1374 c.c. e 1 e 14 delle preleggi, oltre che dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare se fosse applicabile, in via analogica, la tariffa prefettizia secondo l'orientamento nomofilattico richiamato e non limitarsi al criterio equitativo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di integrità del contraddittorio, e ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli imputati del procedimento penale, decida nuovamente la controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Il difetto di integrità del contraddittorio comporta nullità del procedimento e della decisione quando non partecipi al giudizio un litisconsorte necessario.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso segue il relativo rito e richiede la partecipazione dei soggetti interessati al pagamento.
art. 29 L. 13 giugno 1942, n. 794
La disciplina richiamata dall'art. 170 d.P.R. 115/2002 impone l'integrazione del contraddittorio nel procedimento di opposizione.
art. 58 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione del compenso del custode.
art. 59 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione del compenso del custode.
d.m. Ministero della giustizia 9 febbraio 2006, n. 265, artt. 1 e 5
Richiamato dal ricorrente come disciplina regolamentare dei compensi e dei criteri di determinazione.
art. 1374 c.c.
Invocato per sostenere l'integrazione del regolamento contrattuale o legale secondo equità e usi.
artt. 1 e 14 preleggi
Invocati per il ricorso ai criteri di interpretazione e all'eventuale applicazione analogica delle disposizioni.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare la pretesa mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella scelta del criterio equitativo.
art. 702 bis c.p.c.
Il ricorso di opposizione è stato proposto con il rito sommario richiamato nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati in sede penale sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario del compenso, tutte le parti processuali del procedimento penale, compresi i soggetti tenuti al pagamento.
- L'omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione a uno dei soggetti obbligati al pagamento, quando costui non abbia partecipato al procedimento, non determina l'inammissibilità dell'opposizione, ma la nullità del procedimento e della decisione per difetto di integrità del contraddittorio.
- Il giudice di legittimità può rilevare il difetto di contraddittorio anche mediante esame diretto degli atti processuali, quale giudice del fatto processuale.
- Quando la nullità per difetto di contraddittorio è accolta, resta assorbita ogni ulteriore censura sul merito della liquidazione del compenso.
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