Sentenza del 21/07/2020 n. 15528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, atteso che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del Decreto Legge n.119/2018 (artt.6-7) e ha provveduto al pagamento delle somme dovute entro il termine previsto. Non e' stata resa alcuna pronuncia di merito sulla questione tributaria originaria. Le spese processuali sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia verteva sull'applicazione dell'imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo favorevole alla societa' (crediti acquistati pro soluto). L'Agenzia aveva liquidato l'imposta in misura proporzionale (3%), mentre la contribuente contestava l'applicazione della misura proporzionale e sosteneva che dovesse applicarsi la tariffa fissa prevista dal DPR n.131/1986 (art.40 e art.8 nota 2), in quanto le operazioni constitute rientrano nella sua attivita' finanziaria soggetta a IVA (sebbene esente ex DPR n.633/1972, art.10, comma 1).
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 1986
art. 40; art. 8, nota 2, Tariffa parte prima allegata
Le norme della tariffa del DPR 131/1986 sono state richiamate dalla contribuente per sostenere l'applicazione della misura fissa di registro in ragione della natura finanziaria dell'operazione; tale interpretazione era stata accolta dai giudici di merito, anche se la Cassazione non si e' pronunciata sul merito a causa dell'estinzione del processo.
Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972
Richiamato per spiegare che l'attivita' finanziaria della societa' e' soggetta a IVA ma nel caso concreto e' esente; la qualifica ai fini IVA veniva utilizzata come elemento per determinare il trattamento dell'imposta di registro.
Decreto Legge n.119 del 2018, conv. L. n.136 del 2018
Norme sulla definizione agevolata delle controversie tributarie: l'adozione della procedura e il pagamento delle somme dovute entro i termini porta, se integrati i presupposti, alla definizione della lite e alla conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La qualificazione della operazione (cessione di crediti pro soluto) come operazione riconducibile all'attivita' finanziaria dell'impresa e la sua rilevanza ai fini IVA sono elementi centrali per determinare se si applichi la tariffa fissa o la misura proporzionale dell'imposta di registro: se l'atto ha natura tipica di un'operazione finanziaria disciplinata da specifiche norme, puo' trovare applicazione la tariffa fissa indicata dal DPR 131/1986.
- Una sentenza di merito favorevole al contribuente non impedisce all'Amministrazione di proporre ricorso in Cassazione; tuttavia, se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla normativa (DL 119/2018 artt.6-7) e paga le somme dovute nei termini, il giudizio pendente puo' estinguersi per cessazione della materia del contendere senza che la Cassazione decida sul merito.
- La definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme comportano spesso la compensazione delle spese processuali: in casi simili e' probabile che il giudice dichiari l'estinzione e compensi le spese, evitando una pronuncia sul merito.
- Per chi si trovi in una situazione analoga e intenda ottenere la tariffazione favorevole (fissa), e' importante documentare con chiarezza la natura finanziaria dell'attivita' e l'eventuale inquadramento ai fini IVA (anche se esente), conservando contratti, fatture e provvedimenti che dimostrino la natura dell'operazione.
- Dal punto di vista processuale, l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento entro i termini e' uno strumento efficace per chiudere rapidamente controversie tributarie pendenti, ma non produce un precedente di Cassazione sul trattamento sostanziale della fattispecie.
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