Sentenza del 25/03/2016 n. 5965 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La S.P. srl aveva richiesto complessivamente 1.309.309 euro di credito d’imposta per incrementi occupazionali, suddividendo la richiesta in quattordici domande ciascuna inferiore a 100.000 euro. L’Amministrazione aveva revocato i crediti già concessi e negato quelli eccedenti il limite applicabile. La contribuente aveva impugnato il diniego, sostenendo anche che il limite "de minimis" non fosse applicabile perché l’agevolazione non costituiva un aiuto di Stato. L’Agenzia delle Entrate ha contestato, in Cassazione, sia l’ammissibilità del ricorso sia l’interpretazione della normativa sulle agevolazioni.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo che la CTR avesse correttamente interpretato il ricorso della contribuente come diretto anche contro gli atti originari di diniego e revoca. Ha però accolto il secondo motivo, stabilendo che la legge aveva espressamente assoggettato l’ulteriore credito d’imposta alla regola "de minimis" e a un limite quantitativo nel triennio. Il limite doveva applicarsi indipendentemente dal numero di lavoratori assunti e senza necessità di stabilire se l’agevolazione costituisse, in concreto, un aiuto di Stato. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, respingendo il ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, articolo 7
All'ulteriore credito d'imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis" ... e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180.000.000 nel triennio
La disposizione limita l’ulteriore credito d’imposta alla soglia prevista dalla regola "de minimis" nel triennio; il beneficio non deve essere calcolato liberamente in proporzione al numero dei lavoratori assunti.
Legge n. 289 del 2002, articolo 63
Ha mantenuto ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni della Legge n. 388 del 2000, articolo 7
La disciplina successiva ha confermato l’applicazione del limite "de minimis" previsto dalla normativa precedente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, articoli 19, 21 e 62
Il ricorso tributario può essere interpretato complessivamente dal giudice, considerando anche gli atti allegati, per individuare quali provvedimenti siano stati effettivamente impugnati.
Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06
La regola "de minimis" individua una soglia quantitativa entro la quale gli aiuti non sono soggetti al divieto europeo sugli aiuti di Stato; il legislatore nazionale può comunque utilizzare tale soglia per delimitare direttamente un’agevolazione fiscale.
Regolamenti CE n. 994/98 e n. 2204/02
Non sono stati ritenuti incompatibili con la normativa nazionale che circoscrive il beneficio fiscale entro una soglia "de minimis".
Massime di principio
- Quando una norma istitutiva di un credito d’imposta richiama espressamente la regola "de minimis", il limite quantitativo deve essere rispettato anche se il contribuente suddivide artificiosamente la richiesta in più domande inferiori alla soglia.
- Il limite "de minimis" opera come tetto complessivo riferito al periodo previsto dalla legge, non come limite applicabile separatamente a ciascuna domanda, lavoratore o annualità.
- Per applicare il limite previsto dalla legge nazionale non è sempre necessario accertare se il beneficio costituisca concretamente un aiuto di Stato secondo il diritto europeo: è sufficiente il richiamo legislativo alla soglia "de minimis".
- Nell’impugnazione di atti tributari, il giudice può esaminare il ricorso nel suo complesso e considerare gli atti allegati per individuare la reale volontà del contribuente, purché l’impugnazione degli atti sia tempestiva e riconoscibile.
- La presentazione di più istanze formalmente separate non consente di eludere un limite massimo previsto per il beneficio complessivamente spettante.
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