Sentenza n. 16199/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, del Decreto Direttoriale del 16 luglio 2025, dell’elenco conseguente come allegato B e delle successive 4 note di risposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aventi protocolli 2025/15739, 15744/2025 azzurra 2, 2025/15747/ azzurra 3, azzurra 4 2025/15749 del 2 settembre 2025 che riguardano rispettivamente Azzurra Tv 1, 2, 3, 4 con i relativi numeri di protocollo, a conferma dell’esclusione definitiva dalla graduatoria prima detta, nella parte in cui ha escluso l’Associazione ricreativa cultura Azzurra dalla graduatoria dei contributi relativi all’anno 2025 a favore delle Tv comunitarie secondo il d.P.R. n. 146 del 2017 per la Regione Molise.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dell’associazione dalla graduatoria 2025 dei contributi per le TV comunitarie per il Molise, con le successive note ministeriali di conferma
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione, titolare dei marchi Azzurra TV 1, 2, 3 e 4, aveva presentato domanda per il contributo previsto dal d.P.R. n. 146/2017 per il 2025 con riferimento alle Aree Tecniche 12, 13 e 16. Il Ministero aveva ritenuto non ammissibile la presentazione di più domande per il medesimo marchio nella stessa Area Tecnica. Con un unico motivo, l’associazione ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’art. 3 del d.P.R. n. 146/2017 e l’art. 3 del d.m. 20 ottobre 2017 consentirebbero una domanda per ciascun marchio in ogni Regione, e non per Area Tecnica; la presenza di distinti Co.re.com. in Abruzzo e Molise, a suo avviso, confermerebbe il criterio regionale. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio, ordinata con decreto presidenziale, e ha contestato nel merito il ricorso. L’associazione ha chiesto la rimessione in termini, attribuendo l’omissione a un’errata interpretazione del decreto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., senza esaminare il motivo di merito sull’interpretazione delle regole per l’ammissione ai contributi. L’ordine di integrazione del contraddittorio, impartito con decreto del 16 marzo 2026, fissava un termine di 20 giorni e prevedeva la richiesta al Ministero di procedere alla notificazione per pubblici proclami; tale richiesta è stata presentata soltanto il 25 maggio 2026, oltre il termine. È stata respinta l’istanza di rimessione in termini: non vi erano incertezze sul contenuto della norma o del decreto, e l’errore interpretativo, ammesso come imputabile al difensore, non costituiva impedimento di fatto ostativo, ma un’omissione evitabile con la normale diligenza professionale. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 49, comma 3, c.p.a.
Tale disposizione normativa, invero, connette la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35 c.p.a. anche al mancato rispetto del termine di notifica, come occorso nel caso di specie.
Il mancato rispetto del termine fissato dal giudice per notificare tempestivamente l’atto di integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 35 c.p.a.
Tale disposizione normativa, invero, connette la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35 c.p.a. anche al mancato rispetto del termine di notifica, come occorso nel caso di specie.
L’art. 35 c.p.a. è la conseguenza processuale cui rinvia l’art. 49, comma 3, in caso di mancata tempestiva notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- La mancata tempestiva notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35 c.p.a.
- La rimessione in termini non è giustificata dall’errore interpretativo del difensore quando il contenuto dell’ordine giudiziale e la disciplina applicabile non presentano incertezze e l’omissione era evitabile con la normale diligenza professionale; tale errore non integra un impedimento di fatto ostativo.
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