Regolamento (UE) 2022/497
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/497 della Commissione del 28 marzo 2022 che modifica e rettifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda taluni modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul sistema di certificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, correggendo errori materiali e chiarendo requisiti sanitari e dichiarativi per numerosi modelli di certificato. Le modifiche riguardano sia i movimenti tra Stati membri sia l’ingresso nell’Unione, con particolare attenzione a equini, bovini, ovini, caprini, suini, volatili, cani/gatti/furetti e materiale germinale. È inoltre previsto un periodo transitorio fino al 15 dicembre 2022 per l’utilizzo di certificati già rilasciati secondo i modelli precedenti, se emessi entro il 15 settembre 2022.
Modifica e rettifica dei modelli di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per i movimenti intra-UE e l’ingresso nell’Unione di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a operatori, autorità competenti e controlli ufficiali relativi ai movimenti tra Stati membri e all’ingresso nell’Unione di partite di ungulati, equini, volatili, cani/gatti/furetti e materiale germinale (sperma, ovociti ed embrioni) di bovini, ovini, caprini, suini ed equini, nonché di animali destinati a stabilimenti confinati e di colombi viaggiatori. Incide sui modelli di certificazione contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403; prevede un regime transitorio per certificati già rilasciati secondo la versione precedente, limitatamente a specifici modelli e purché emessi entro il 15 settembre 2022. È direttamente applicabile negli Stati membri e si colloca nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale e controlli ufficiali.
Modifica e rettifica dei modelli di certificati sanitari e dichiarazioni del regolamento (UE) 2021/403
Il regolamento della Commissione del 28 marzo 2022 interviene sul sistema di certificazione veterinaria stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. La finalità è duplice: da un lato correggere errori materiali e refusi presenti nei modelli di certificato, dall’altro chiarire requisiti sanitari, di identificazione e di compilazione per i movimenti intra-UE e per l’ingresso nell’Unione di diverse categorie di animali terrestri e materiale germinale.
Le correzioni si inseriscono nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento (UE) 2017/625, e tengono conto dei regolamenti delegati (UE) 2020/686, 2020/688 e 2020/692.
Ambito applicativo
Il regolamento riguarda i modelli di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni utilizzati:
- per i movimenti tra Stati membri di equini, ungulati, volatili, cani, gatti e furetti;
- per l’ingresso nell’Unione di equini, ovini, caprini, bovini, suini, volatili, animali destinati a stabilimenti confinati e colombi viaggiatori;
- per il materiale germinale di bovini, ovini, caprini ed equini.
Le modifiche incidono sugli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 e, quindi, sulla documentazione che accompagna le partite interessate nei controlli ufficiali. È previsto inoltre un regime transitorio per alcuni certificati già emessi nella versione precedente.
Modifiche ai certificati per i movimenti intra-UE
Per i certificati relativi agli equini movimentati tra Stati membri viene chiarito quando l’esame clinico può essere effettuato il giorno lavorativo precedente la partenza e vengono precisati i soggetti cui si applicano le diverse opzioni certificate, con riferimento al documento unico di identificazione a vita, al marchio di convalida, alla licenza e, per i cavalli registrati, alla tessera FEI.
Per i modelli relativi al pollame e ai pulcini di un giorno si correggono:
- i riferimenti errati all’ingresso nell’Unione;
- la nota sulle misure da rispettare nello Stato membro di destinazione;
- un errore manifesto sull’età dei volatili nel modello POU-INTRA-DOC;
- i riferimenti al programma di controllo della salmonella e all’uso di antimicrobici.
Materiale germinale: aggiornamenti tecnici e sanitari
Una parte rilevante del regolamento riguarda i certificati per il materiale germinale. Le modifiche precisano il contenuto delle caselle di identificazione, le specie ammesse e le prove da indicare in relazione a:
- febbre catarrale degli ovini;
- malattia emorragica epizootica;
- peste suina classica.
Per bovini, ovini, caprini ed equini vengono inoltre corretti i riferimenti agli stabilimenti, ai centri di raccolta o ai gruppi di produzione, con distinzione tra materiali raccolti o prodotti dopo il 20 aprile 2021 e riferimenti puntuali alle condizioni sanitarie richieste.
Equini: movimenti, transito e reintroduzione
I modelli per l’ingresso, il transito e la reintroduzione degli equini sono ampiamente rettificati. Il regolamento chiarisce:
- il termine entro cui il certificato deve essere rilasciato, in via generale 10 giorni prima dell’arrivo al posto di controllo frontaliero;
- la possibilità di proroga in caso di trasporto via mare;
- le condizioni di ammissibilità rispetto al paese, territorio o zona autorizzati;
- i requisiti di identificazione individuale e, quando applicabile, l’indicazione del passaporto.
Per i modelli di reintroduzione dei cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali vengono inoltre riscritti in modo dettagliato i requisiti relativi a morva, surra, durina, encefalomielite equina venezuelana e ad altre malattie equine, con regole specifiche per i programmi di sorveglianza ed eradicazione riconosciuti dall’Unione.
Stabilimenti confinati e colombi viaggiatori
Per gli animali destinati a stabilimenti confinati, il regolamento integra le prescrizioni sanitarie mancanti e corregge i riferimenti alle zone e ai periodi di assenza di malattie. Nel caso dei colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l’ingresso, vengono chiariti:
- il requisito di registrazione dello stabilimento di origine;
- la temperatura di trasporto;
- le condizioni del mezzo di trasporto, che deve essere idoneo, contenere solo colombi viaggiatori e risultare pulito e disinfettato.
Regime transitorio
Per evitare perturbazioni degli scambi commerciali, l’articolo 2 consente ancora, fino al 15 dicembre 2022, l’ingresso nell’Unione di partite accompagnate da certificati e dichiarazioni compilati secondo i modelli previgenti dell’allegato II del regolamento 2021/403, purché tali documenti siano stati rilasciati entro il 15 settembre 2022. Il transitorio riguarda i capitoli elencati espressamente nel regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di un atto immediatamente vincolante per operatori, veterinari ufficiali e autorità competenti chiamati a utilizzare i modelli aggiornati.
Disposizioni principali
Modifica generale degli allegati I e II del regolamento 2021/403
L’articolo 1 dispone la modifica e rettifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 secondo l’allegato del regolamento in esame. Le correzioni riguardano in particolare formulazioni, riferimenti normativi, caselle dei certificati, note esplicative e requisiti sanitari mancanti o inesatti.
Rettifiche ai certificati per i movimenti intra-UE di equini e volatili
Per i modelli EQUI-INTRA-IND ed EQUI-INTRA-CON sono chiarite le condizioni relative all’esame clinico degli equini e ai soggetti cui si applicano le opzioni certificate. Per i modelli POU-INTRA-DOC, POU-INTRA-X e POU-INTRA-LT20 vengono corretti errori e riferimenti, chiariti gli obblighi connessi alla salmonella, agli antimicrobici e alle misure sanitarie nello Stato membro di destinazione, nonché corrette indicazioni su età, vaccinazione e note di compilazione.
Aggiornamento dei modelli per materiale germinale intra-UE
Vengono rettificate e integrate le note delle caselle I.30 dei modelli per sperma, ovociti ed embrioni di bovini, ovini/caprini ed equini (capitoli 23, 26, 30, 33, 45, 49, 39, 42, 48, 50, 59 e 63). Le modifiche specificano specie, tipo di materiale, identificazione dei donatori, marchi, date di raccolta/produzione, riconoscimento dello stabilimento o centro e prove da indicare per febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica.
Correzioni ai certificati per l’ingresso nell’Unione di equini, bovini, ovini/caprini, confinati e colombi viaggiatori
I modelli EQUI-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO e RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE sono modificati per correggere termini di rilascio, requisiti di identificazione, condizioni di assenza di malattie, regole di trasporto e contenuto delle dichiarazioni dell’operatore.
Aggiornamento dei requisiti sanitari per l’ingresso di ovini, caprini, suini e materiale germinale
Per il modello OV/CAP-X sono riscritti i punti relativi alla permanenza continuativa, al contatto con animali di stato sanitario inferiore e alla sorveglianza per complesso Mycobacterium tuberculosis, oltre a varie note sulle malattie rilevanti. Per i modelli POR-SEM-A-ENTRY, BOV-SEM-A-ENTRY, BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, OV/CAP-SEM-A-ENTRY e OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY sono aggiornati i riferimenti alle prove per la peste suina classica, la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, nonché le condizioni legate ai territori/zona autorizzati.
Regime transitorio
L’articolo 2 consente, fino al 15 dicembre 2022, l’ingresso nell’Unione di partite accompagnate da certificati e dichiarazioni conformi ai modelli dell’allegato II del regolamento 2021/403 nella versione precedente alle modifiche, purché tali documenti siano stati rilasciati entro il 15 settembre 2022. La disposizione mira a evitare perturbazioni degli scambi commerciali.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 mar 2022Regolamento (UE) 2022/496
- Regolamento · 28 mar 2022Regolamento (UE) 2022/887
- Regolamento · 29 mar 2022Regolamento (UE) 2022/1518
- Regolamento · 29 mar 2022Regolamento (UE) 2022/536
- Regolamento · 29 mar 2022Regolamento (UE) 2022/510
- Regolamento · 29 mar 2022Regolamento (UE) 2022/503
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →