Regolamento (UE) 2022/1518
Regolamento delegato (UE) 2022/1518 della Commissione del 29 marzo 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli elenchi UE dei precursori di droghe inserendo due nuove sostanze, EAPA e MAMDPA, nella categoria 1 delle sostanze classificate. La modifica interessa sia il regime del commercio intra-UE previsto dal regolamento (CE) n. 273/2004 sia quello relativo agli scambi con i paesi terzi disciplinato dal regolamento (CE) n. 111/2005. La ratio è contrastare l’uso illecito di tali sostanze nella fabbricazione di anfetamina, metanfetamina e MDMA, rafforzando controllo e monitoraggio senza introdurre oneri amministrativi significativi per gli operatori leciti.
Modifica degli elenchi delle sostanze classificate nei regolamenti UE sui precursori di droghe, con inserimento di EAPA e MAMDPA nella categoria 1.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti nell’Unione europea coinvolti nel commercio interno e nel commercio tra l’Unione e i paesi terzi di precursori di droghe disciplinati dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. L’intervento riguarda in particolare le sostanze elencate negli allegati di tali regolamenti, che sono soggette a misure armonizzate di controllo e monitoraggio; non disciplina altri prodotti o settori estranei ai precursori di droghe. Le nuove inclusioni riguardano EAPA e MAMDPA, collocate nella categoria 1, la più rigorosa. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Modifica degli elenchi UE dei precursori di droghe: EAPA e MAMDPA
Il regolamento delegato (UE) 2022/1518 interviene sui due principali atti UE in materia di precursori di droghe, cioè il regolamento (CE) n. 273/2004 per il commercio interno all’Unione e il regolamento (CE) n. 111/2005 per il commercio con i paesi terzi. L’obiettivo è rafforzare il controllo di sostanze recentemente segnalate dalle autorità nazionali come impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il fatto che i due regolamenti attuano congiuntamente la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988. In tale quadro, l’inclusione di nuove sostanze negli allegati serve a mantenere aggiornato il sistema UE di controllo e monitoraggio, calibrando il livello di restrizione in funzione del rischio di uso illecito.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda esclusivamente gli elenchi delle sostanze classificate:
- nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004;
- nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.
Sono inserite due sostanze nella categoria 1, cioè quella sottoposta alle misure più rigorose:
- etil alfa-fenilacetoacetato (EAPA), anche noto come etil 3-osso-2-fenilbutanoato;
- metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil)butanoato (MAMDPA), anche noto come metil 2-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-3-ossobutanoato.
I riferimenti identificativi riportati sono:
- EAPA: codice NC ex 2918 30 00, numero CAS 5413-05-8;
- MAMDPA: codice NC ex 2932 99 00, numero CAS 1369021-80-6.
Ragioni dell’inclusione in categoria 1
Dai considerando emerge che le autorità nazionali competenti hanno segnalato sequestri di EAPA e MAMDPA nel contesto della produzione illecita di droghe. L’EAPA è usato per produrre l’1-fenil-2-propanone (P-2-P o BMK), precursore di anfetamina e metanfetamina; il MAMDPA è usato per produrre il PMK, a sua volta precursore dell’MDMA.
La Commissione evidenzia che anfetamina, metanfetamina e MDMA sono tra le droghe prodotte illecitamente più comuni nell’Unione e causano gravi problemi di salute pubblica e sociali. Poiché per EAPA e MAMDPA non risultano usi leciti noti se non a fini di ricerca, la loro inclusione nella categoria 1 è considerata proporzionata e adeguata.
Effetti giuridici della modifica
L’inserimento nelle liste comporta l’assoggettamento delle due sostanze al regime di controllo e monitoraggio rafforzato previsto dai regolamenti modificati. Il testo sottolinea che questa scelta non dovrebbe determinare oneri amministrativi supplementari significativi per gli operatori economici e per le autorità competenti dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento di EAPA e MAMDPA tra le sostanze classificate
L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono modificati per includere, nella categoria 1, l’etil alfa-fenilacetoacetato (EAPA), codice NC ex 2918 30 00, CAS 5413-05-8, e il metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil)butanoato (MAMDPA), codice NC ex 2932 99 00, CAS 1369021-80-6.
Collocazione nella categoria 1 e ratio del controllo rafforzato
Le due sostanze sono inserite nella categoria 1, riservata alle sostanze soggette alle misure di controllo e monitoraggio più rigorose, perché considerate precursori rispettivamente del P-2-P/BMK e del PMK, usati nella fabbricazione illecita di anfetamina, metanfetamina e MDMA.
Modifiche coordinate ai due regolamenti di base
Il regolamento modifica con un unico atto sia il regolamento (CE) n. 273/2004 sia il regolamento (CE) n. 111/2005, in ragione della stretta connessione tra il controllo del commercio intra-UE e quello con i paesi terzi e della comune attuazione della Convenzione ONU del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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