Regolamento (UE) 2022/503
Regolamento delegato (UE) 2022/503 della Commissione del 29 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione dei minori dal periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro del certificato COVID digitale dell'UE per adattare il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione ai minori. In particolare, esclude i soggetti sotto i 18 anni dal limite standard di 270 giorni previsto per l'accettazione dei certificati comprovanti il completamento del ciclo vaccinale primario, pur consentendo una breve fase transitoria fino al 6 aprile 2022. La misura è giustificata dai nuovi dati scientifici disponibili e dall'esigenza di garantire un approccio coordinato tra Stati membri, senza incidere sulle scelte nazionali in materia di campagne vaccinali.
Modifica il regolamento (UE) 2021/953 per esentare i minori di 18 anni dal periodo standard di accettazione di 270 giorni dei certificati di vaccinazione del certificato COVID digitale dell'UE.
Ambito di applicazione
Si applica ai certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE, ai fini del loro rilascio, verifica e accettazione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19. La modifica riguarda in particolare i certificati detenuti da persone di età inferiore a 18 anni, introducendo un'esenzione dal periodo standard di accettazione; il periodo di 270 giorni resta applicabile alle persone di età pari o superiore a 18 anni. Gli Stati membri possono, fino al 6 aprile 2022, applicare anche ai minori il periodo standard di accettazione per consentire l'adeguamento tecnico. Restano impregiudicate le decisioni nazionali sulle campagne di vaccinazione.
Regolamento delegato (UE) 2022/503: esenzione dei minori dal periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/953 sul certificato COVID digitale dell'UE, con l'obiettivo di adeguare le regole di accettazione dei certificati di vaccinazione ai minori di 18 anni. La misura nasce dalla revisione dell'approccio al periodo di accettazione già introdotto dal regolamento delegato (UE) 2021/2288, alla luce di nuovi dati scientifici su richiami vaccinali negli adolescenti e della necessità di mantenere un'applicazione coordinata tra Stati membri.
Contesto e finalità
Il quadro originario del regolamento (UE) 2021/953 mira a facilitare l'esercizio della libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 attraverso certificati interoperabili di vaccinazione, test e guarigione. Il regolamento delegato (UE) 2021/2288 aveva poi stabilito, ai fini del viaggio, un periodo standard di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione attestanti il completamento del ciclo primario. Il presente regolamento interviene per correggere tale approccio con riferimento ai minori, tenendo conto del fatto che non tutti gli Stati membri offrono richiamo vaccinale agli under 18 e che, sulla base dei dati scientifici richiamati nei considerando, una diversa disciplina per i minori è giustificata.
Ambito soggettivo e territoriale
La modifica riguarda tutti gli Stati membri dell'Unione, in quanto il regolamento è direttamente applicabile. Sul piano soggettivo interessa i titolari di certificati di vaccinazione nel formato del certificato COVID digitale dell'UE, distinguendo tra:
- persone di età inferiore a 18 anni, esentate dal periodo standard di accettazione;
- persone di età pari o superiore a 18 anni, per le quali resta fermo il limite di 270 giorni dalla data dell'ultima dose del ciclo primario.
La disciplina si applica ai fini della verifica e dell'accettazione dei certificati; i considerando precisano che l'esenzione deve operare anche a livello delle applicazioni mobili utilizzate per la verifica, sfruttando la data di nascita contenuta nel certificato. È inoltre chiarito che il regolamento non incide sulle decisioni degli Stati membri relative alle rispettive campagne nazionali di vaccinazione.
Modifica tecnica dell'allegato del regolamento (UE) 2021/953
L'articolo 1 sostituisce la lettera h) del punto 1 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/953. La nuova formulazione specifica che la "data di vaccinazione" corrisponde alla data dell'ultima dose ricevuta e introduce espressamente il limite di 270 giorni per i certificati di persone di almeno 18 anni che comprovano il completamento del ciclo di vaccinazione primario.
Esenzione transitoria per i minori
L'articolo 2 prevede una clausola transitoria: fino al 6 aprile 2022 gli Stati membri possono continuare ad applicare anche ai certificati detenuti da persone di età inferiore a 18 anni il periodo standard di accettazione previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/2288. Si tratta di un margine temporale riconosciuto per consentire l'adeguamento tecnico dei sistemi di verifica.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Elementi di giustificazione richiamati nei considerando
La Commissione fonda l'intervento su un insieme di elementi scientifici e istituzionali: il parere dell'EMA del 24 febbraio 2022 sulla somministrazione di dosi di richiamo agli adolescenti a partire dai 12 anni; la decisione di esecuzione del 28 febbraio 2022 che ha modificato l'autorizzazione condizionata di Comirnaty; la relazione tecnica dell'ECDC dell'8 febbraio 2022, che evidenziava un'elevata protezione del ciclo primario negli adolescenti e la limitata evidenza di un calo dell'immunità contro la malattia grave; e il parere degli esperti degli Stati membri in seno al comitato per la sicurezza sanitaria. Viene inoltre sottolineata l'urgenza di intervenire mediante la procedura d'urgenza di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/953, per evitare che i certificati dei minori cessino di essere accettati nonostante gli sviluppi scientifici.
Disposizioni principali
Modifica della scheda contenuta nell'allegato del regolamento (UE) 2021/953
Sostituisce la lettera h) del punto 1 dell'allegato, precisando che la data di vaccinazione indica la data dell'ultima dose ricevuta. Per i certificati detenuti da persone di età pari o superiore a 18 anni che comprovano il completamento del ciclo di vaccinazione primario, l'accettazione è limitata ai casi in cui non siano trascorsi più di 270 giorni dalla data dell'ultima dose di tale ciclo.
Esenzione dei minori dal periodo standard di accettazione
Fino al 6 aprile 2022 gli Stati membri possono applicare ai certificati detenuti da persone di età inferiore a 18 anni il medesimo periodo standard di accettazione previsto dal regolamento delegato (UE) 2021/2288. Decorso tale termine, i minori restano esclusi dal limite di 270 giorni.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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