Regolamento (UE) 2022/887
Regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione del 28 marzo 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e coordina tre atti delegati del pacchetto controlli ufficiali: il regolamento delegato (UE) 2019/625, il regolamento delegato (UE) 2019/2122 e il regolamento delegato (UE) 2021/630. Le modifiche riguardano soprattutto i codici NC/SA applicabili, le condizioni di importazione di determinati prodotti composti e composti a lunga conservazione, nonché le esenzioni e i documenti richiesti per campioni, piccole partite e uccelli da compagnia. Vengono introdotte o chiarite deroghe per prodotti considerati a rischio trascurabile e aggiornati i rinvii a normativa successiva o sostitutiva. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica le regole UE sull’ingresso nell’Unione di determinati animali, merci e prodotti composti, e aggiorna le esenzioni da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, nonché ad alcune categorie di merci, campioni, piccole partite e uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Incide in particolare sui prodotti di origine animale, sugli insetti, sul polline di fiori, sui prodotti composti e sui prodotti composti a lunga conservazione, oltre che sulle regole documentali e certificative applicabili ai movimenti non commerciali e ai campioni. Prevede inoltre esclusioni e deroghe per taluni prodotti a rischio trascurabile, come quelli contenenti solo vitamina D3 oppure soli additivi, enzimi o aromi alimentari, e per specifiche capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti.
Modifica delle regole UE su importazione di determinati animali, merci e prodotti composti
Il regolamento delegato (UE) 2022/887 interviene come atto di coordinamento e aggiornamento del sistema dei controlli ufficiali disciplinato dal regolamento (UE) 2017/625. L’obiettivo è chiarire i codici doganali applicabili, riallineare i rinvii normativi successivi e rivedere le condizioni di ingresso nell’Unione per prodotti di origine animale, prodotti composti e talune categorie esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri, con particolare attenzione ai prodotti composti a lunga conservazione e ai prodotti a base di colostro.
Ambito di applicazione
Le modifiche incidono su tre regolamenti delegati: il regolamento delegato (UE) 2019/625, relativo alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano; il regolamento delegato (UE) 2019/2122, relativo a categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri; e il regolamento delegato (UE) 2021/630, relativo ad alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. La disciplina riguarda quindi importatori, operatori del settore alimentare, autorità competenti e soggetti che movimentano campioni, piccole partite, uccelli da compagnia e prodotti composti, con efficacia in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE.
Aggiornamento dei codici NC/SA e delle categorie di merci
Nel regolamento delegato (UE) 2019/625 vengono riformulati gli articoli 3, 5 e 13 per aggiornare e precisare i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato. Tra i prodotti espressamente disciplinati figurano prodotti di origine animale destinati al consumo umano, insetti vivi, lumache vive e polline di fiori. La modifica elimina ambiguità e colma lacune nei rinvii tariffari, rendendo più determinabile l’applicazione delle condizioni di importazione.
Prodotti composti: condizioni di importazione, certificazione e deroghe
Una parte centrale del regolamento riguarda i prodotti composti. L’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 viene riscritto per distinguere tra prodotti composti che richiedono temperature controllate e prodotti non refrigerati, e per differenziare il trattamento di colostro, carni trasformate e altri prodotti trasformati di origine animale. In via generale, i prodotti composti destinati alla commercializzazione nell’Unione devono contenere prodotti trasformati di origine animale fabbricati in stabilimenti autorizzati, e devono provenire, salvo eccezioni, da paesi terzi o regioni inclusi negli elenchi UE pertinenti, con riferimento anche alla decisione 2011/163/UE per il piano di sorveglianza dei residui.
Sono tuttavia previste importanti esenzioni: i prodotti composti a lunga conservazione in cui la componente animale rientra solo nei regolamenti sugli enzimi alimentari, sugli additivi o sugli aromi, oppure è costituita unicamente da vitamina D3, sono considerati a rischio trascurabile e non soggetti a talune prescrizioni di elencazione e attestazione. Per le capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti viene inoltre escluso l’obbligo del certificato ufficiale. L’articolo 14 viene coordinato per chiarire il contenuto dell’attestato privato e i dati che esso deve contenere, inclusa la prova dei trattamenti minimi applicati ai prodotti trasformati di origine animale.
Esenzioni da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
Il regolamento aggiorna anche il regolamento delegato (UE) 2019/2122 e il regolamento delegato (UE) 2021/630. Per i campioni di origine animale si specificano i documenti necessari e si chiarisce da quali elenchi di paesi terzi debbano provenire, distinguendo tra prodotti ricompresi nel regolamento delegato (UE) 2020/692 e prodotti che ne restano fuori. Per le piccole partite spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, viene precisato che l’esenzione vale solo se rientrano in una delle categorie ammesse.
Per gli uccelli da compagnia, i rinvii alla decisione 2007/25/CE sono sostituiti dai nuovi atti delegato e di esecuzione del 2021 relativi ai movimenti non commerciali. Nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2021/630, alcuni prodotti composti a lunga conservazione vengono espressamente inclusi nell’esenzione dai controlli frontalieri, mentre vengono esclusi quelli contenenti colostro o carni trasformate non rientranti nelle categorie a rischio trascurabile. Le autorità competenti restano comunque tenute a effettuare controlli ufficiali regolari, basati sul rischio, sui prodotti esentati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco di animali e merci soggetti alle condizioni di ingresso (reg. delegato 2019/625, art. 3)
Riformula l’articolo 3 per specificare che le partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di insetti vivi, lumache vive e polline di fiori entrano nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi o regioni elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Per i prodotti di origine animale vengono indicati i codici NC dei capitoli 2-5, 15, 16 e 29 e i codici SA di specifiche voci, includendo anche carni di rettili e insetti interi morti, parti di insetti o insetti trasformati. Vengono aggiunti i riferimenti espliciti a insetti vivi (NC 0106 49 00), lumache vive (NC 0307 60 00) e polline di fiori (NC ex 1212 99 95).
Chiarimento dei codici per taluni prodotti di origine animale (reg. delegato 2019/625, art. 5)
Aggiorna l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), chiarendo i codici NC/SA dei prodotti di origine animale soggetti ai requisiti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. L’elenco include i capitoli NC da 2 a 5, 15 e 16 e alcune voci SA, tra cui 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 e 4103.
Deroga per gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori (reg. delegato 2019/625, art. 8)
Sostituisce la lettera b) dell’articolo 8, paragrafo 2, prevedendo che la deroga riguardi i gasteropodi marini non filtratori e gli echinodermi non filtratori, in coerenza con l’estensione della disciplina dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625 operata dal regolamento (UE) 2021/1756.
Certificazione per prodotti della pesca da navi di paesi terzi (reg. delegato 2019/625, art. 11)
Stabilisce che, se le partite di prodotti della pesca entrano nell’Unione direttamente da una nave reefer, da una nave officina o da una nave congelatrice battente bandiera di un paese terzo, il certificato ufficiale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 può essere firmato dal capitano.
Nuove regole sui prodotti composti (reg. delegato 2019/625, art. 12)
Riformula integralmente l’articolo 12. Le partite di prodotti composti classificati con specifiche voci NC/SA entrano nell’Unione solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o regioni autorizzati all’esportazione verso l’Unione oppure in stabilimenti di Stati membri. In assenza di un elenco specifico di paesi terzi autorizzati per i prodotti composti, sono previste condizioni differenziate per prodotti composti che richiedono temperatura controllata, per quelli non refrigerati contenenti prodotti a base di colostro o carni trasformate e per quelli non refrigerati contenenti altri prodotti trasformati di origine animale soggetti ai requisiti dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. I prodotti composti devono inoltre provenire, salvo eccezioni, da paesi elencati nella decisione 2011/163/UE con un piano di sorveglianza dei residui approvato. Sono escluse da tali regole le categorie a rischio trascurabile: prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale rientrano nei regolamenti (CE) n. 1332/2008, 1333/2008 o 1334/2008, oppure in cui la parte animale è costituita solo da vitamina D3.
Chiarimenti sulle prescrizioni di certificazione e sui prodotti coperti (reg. delegato 2019/625, art. 13)
Riformula l’articolo 13 per allineare i codici dei prodotti soggetti a certificazione, aggiungere il polline di fiori e precisare che i prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), sono soggetti alle regole indicate, con esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono colostro o carni trasformate diverse da gelatina, collagene o prodotti altamente raffinati. Introduce inoltre una regola secondo cui l’autorità competente del paese terzo di spedizione può certificare una partita proveniente da un altro paese terzo se può garantire la conformità ai requisiti UE; la deroga non vale per il transito senza immissione in commercio. Per le capsule di gelatina con codici SA 3913, 3926 o 9602 non è necessario alcun certificato ufficiale se non sono ottenute da ossa di ruminanti.
Attestato privato per determinati prodotti composti (reg. delegato 2019/625, art. 14)
Specifica che l’attestato privato, preparato e firmato dall’operatore del settore alimentare importatore, deve accompagnare le partite dei prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se non contengono colostro o carni trasformate diverse da gelatina, collagene o prodotti altamente raffinati, nonché le partite dei prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c). Precisa inoltre, alla lettera e) del paragrafo 4, che i prodotti trasformati di origine animale impiegati devono essere stati sottoposti almeno ai trattamenti previsti dall’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Documentazione per campioni di origine animale esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri (reg. delegato 2019/2122, art. 4)
Chiarisce che i campioni devono essere accompagnati dal documento ufficiale o da una copia, e, se richiesto, dal certificato o dalla dichiarazione pertinenti fino all’arrivo presso l’operatore responsabile delle analisi e del controllo qualità. I campioni di origine animale devono provenire da paesi terzi o regioni elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, a seconda che rientrino o meno nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2020/692. Il certificato o la dichiarazione devono contenere almeno il pertinente attestato di sanità animale compilato e firmato dal veterinario ufficiale.
Piccole partite spedite a persone fisiche non destinate alla commercializzazione (reg. delegato 2019/2122, art. 10)
Estende e chiarisce che piccole partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti, spedite a persone fisiche e non destinate all’immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri se appartengono ad almeno una delle categorie elencate all’articolo 7, lettere da b) a g).
Uccelli da compagnia e movimenti non commerciali (reg. delegato 2019/2122, art. 11)
Aggiorna i rinvii alla disciplina sui movimenti non commerciali di uccelli da compagnia. Gli uccelli elencati nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 sono esenti se rispettano le condizioni del regolamento delegato (UE) 2021/1933 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938, con controlli documentali e di identità, oppure se sono spostati ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013 secondo il relativo permesso. Vengono inoltre richiamati gli uccelli provenienti da territori o paesi terzi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/1933.
Esenzione di alcuni prodotti composti a lunga conservazione dai controlli frontalieri (reg. delegato 2021/630, art. 3)
Sostituisce l’articolo 3, paragrafo 1, precisando che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri: i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono colostro o carni trasformate diverse da gelatina, collagene o prodotti altamente raffinati, purché rispettino le condizioni dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/625, i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti siano conformi all’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692, siano identificati come destinati al consumo umano, siano imballati o sigillati in modo sicuro e siano elencati nell’allegato del regolamento; e i prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale rientrano nei regolamenti (CE) n. 1332/2008, 1333/2008 o 1334/2008, oppure in cui la parte animale è composta solo da vitamina D3.
Controlli ufficiali successivi sui prodotti composti a lunga conservazione (reg. delegato 2021/630, art. 4)
Riformula l’articolo 4, paragrafo 1, imponendo alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali regolari sui prodotti composti a lunga conservazione esenti, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
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