Sentenza n. 12907/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO in parte qua dell'Elenco delle “unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche” redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiornato per l'anno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 225 del 26 settembre 2023 (di seguito anche solo “Elenco ISTAT” o “Elenco”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inserimento della società, in parte qua, nell’Elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua, l’Elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità sostanziale dedotti, poiché il giudice ha definito il giudizio esclusivamente sulla questione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La controversia può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali previsti dalla norma. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
La disposizione costituisce la base normativa per la redazione dell’Elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche.
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale secondo quanto richiamato dal TAR, con conseguente attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sull’Elenco ISTAT.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda nei termini previsti.
sentenza Corte costituzionale n. 39/2026
Ha definitivamente risolto, secondo il TAR, la questione relativa alla giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche, attribuendone la cognizione piena alla Corte dei conti.
Massime di principio
- La controversia relativa alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e all’inclusione di un ente nell’elenco è devoluta alla giurisdizione piena della Corte dei conti, non a quella del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda nei termini previsti dalla disposizione.
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