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Sentenza

Sentenza n. 12907/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO in parte qua dell'Elenco delle “unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche” redatto dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiornato per l'anno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 225 del 26 settembre 2023 (di seguito anche solo “Elenco ISTAT” o “Elenco”).

Giustizia amministrativa202502468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: inserimento della società, in parte qua, nell’Elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2024

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua, l’Elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità sostanziale dedotti, poiché il giudice ha definito il giudizio esclusivamente sulla questione di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La controversia può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali previsti dalla norma. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione della complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196

    La disposizione costituisce la base normativa per la redazione dell’Elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale secondo quanto richiamato dal TAR, con conseguente attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sull’Elenco ISTAT.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda nei termini previsti.

  • sentenza Corte costituzionale n. 39/2026

    Ha definitivamente risolto, secondo il TAR, la questione relativa alla giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche, attribuendone la cognizione piena alla Corte dei conti.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e all’inclusione di un ente nell’elenco è devoluta alla giurisdizione piena della Corte dei conti, non a quella del giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda nei termini previsti dalla disposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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