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Sentenza

Sentenza del 19/02/2016 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Studi di settore, sì a rettifica se il contribuente non ne smentisce la riferibilità al caso di specie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a M.F. un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi INPS, rilevando uno scostamento di 50.457 euro tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore applicato. La contribuente contestava l'accertamento sostenendo che fosse fondato sul mero scostamento statistico, privo di ulteriori elementi, insufficientemente motivato e non adeguato alle peculiarità dell'attività, caratterizzata da acquisti anticipati, rimanenze difficili da collocare, periodi di bassa attività e forti sconti. Contestava inoltre la mancata considerazione delle proprie osservazioni e delle perdite pregresse.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona aveva inizialmente accolto il ricorso, ritenendo che lo studio di settore costituisse una presunzione semplice non sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento senza ulteriori elementi istruttori. In appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha riformato la sentenza e confermato integralmente l'accertamento. Il giudice regionale ha ritenuto che lo studio di settore fosse applicabile al caso concreto, che l'Ufficio avesse motivato adeguatamente l'atto anche mediante il confronto con i dati del 2005 e che la contribuente non avesse fornito prove concrete e documentate idonee a spiegare lo scostamento. Le giustificazioni relative alle rimanenze, agli sconti e alle difficoltà commerciali sono state considerate generiche o contraddittorie. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento analitico-presuntivo mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    Gli studi di settore possono costituire il fondamento di un accertamento analitico-presuntivo, ma il risultato statistico deve essere riferibile alla concreta situazione del contribuente e può essere contestato con elementi specifici.

  • Art. 54, D.P.R. n. 633/1972

    Accertamento dell'imposta sul valore aggiunto sulla base di elementi presuntivi.

    La disciplina dell'accertamento IVA consente l'utilizzo delle risultanze degli studi di settore nell'ambito dell'accertamento presuntivo.

  • Art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993

    Gli accertamenti possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività ovvero dagli studi di settore.

    La norma legittima l'uso degli studi di settore per stimare i ricavi, senza imporre una soglia percentuale predeterminata per la gravità dello scostamento. La rilevanza dell'incongruenza deve essere valutata in relazione al caso concreto.

  • Art. 62-bis, D.L. n. 331/1993

    Studi di settore elaborati per categorie omogenee di attività.

    Gli studi di settore sono strumenti statistici destinati a ricostruire la normale redditività di determinate attività economiche e costituiscono presunzioni semplici, non accertamenti automatici.

  • Art. 10, comma 3-bis, Legge n. 146/1998

    L'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997.

    Il contraddittorio preventivo è una fase essenziale per adeguare il risultato statistico alle caratteristiche concrete dell'attività e consentire al contribuente di fornire chiarimenti e documentazione.

  • Art. 7, Legge n. 212/2000

    Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

    L'avviso deve indicare gli elementi posti a fondamento della pretesa e, quando il contribuente abbia partecipato al contraddittorio, deve dare conto delle ragioni per cui le sue osservazioni sono state accolte o respinte.

  • Art. 1, comma 23, Legge n. 296/2006

    Possibilità di effettuare recuperi quando i ricavi o compensi dichiarati risultano inferiori a quelli determinabili sulla base degli studi di settore.

    La disciplina successiva ha eliminato la necessità di individuare una soglia specifica di 'grave incongruenza', concentrando l'attenzione sulla differenza tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.

  • Sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009

    Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e non possono determinare un accertamento automatico fondato sulla mera elaborazione statistica.

    L'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto; il contribuente deve invece provare le circostanze specifiche che rendono inattendibile il risultato o spiegano lo scostamento.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 2891 del 27 febbraio 2002

    Il contribuente ha l'onere di mostrare l'impossibilità di utilizzare le presunzioni nel caso concreto o l'inaffidabilità del risultato ottenuto.

    Una presunzione semplice può fondare l'accertamento quando il contribuente non fornisce elementi idonei a confutarne la riferibilità e attendibilità.

Massime di principio

  • Lo studio di settore non costituisce una prova automatica o una presunzione legale, ma una presunzione semplice: l'Ufficio deve dimostrarne l'applicabilità alla concreta attività del contribuente.
  • Il contribuente che contesta lo scostamento deve fornire spiegazioni specifiche, coerenti e documentate sulle ragioni per cui i ricavi effettivi sono inferiori a quelli stimati; mere difficoltà economiche generiche non sono sufficienti.
  • Il contraddittorio preventivo è decisivo: le osservazioni del contribuente devono essere concrete e l'Ufficio deve motivare il loro eventuale rigetto nell'avviso di accertamento.
  • Il confronto con altre annualità dello stesso contribuente può rafforzare la presunzione, soprattutto quando emergono dati contabili simili ma ricavi sensibilmente diversi.
  • Le rimanenze, le perdite, gli ammortamenti e altri elementi che incidono sul reddito non spiegano necessariamente uno scostamento dei ricavi, perché lo studio di settore può riguardare principalmente la capacità di generare ricavi.
  • In una situazione analoga, è opportuno contestare sia l'applicabilità dello studio o del cluster sia il risultato quantitativo, allegando dati contabili, documentazione sulle vendite, rimanenze, sconti, stagionalità, localizzazione e specifiche condizioni dell'attività.

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