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Sentenza

Sentenza del 18/10/2016 n. 2671 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Fondo patrimoniale - Avviso di iscrizione ipotecaria - art. 170, c.c. - ipoteca - anche non volontaria - art. 77, d.P.R. n. 602/73 - beni appartenenti al coniuge o al terzo - non estraneità ai bisogni familiari - è necessaria - estraneità - non conoscenza del creditore - è necessaria - iscrizione ipotecaria - è legittima.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata contestata la legittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni appartenenti a un coniuge o a un terzo e conferiti in un fondo patrimoniale. La questione riguardava l’applicabilità dell’art. 170 c.c. anche all’ipoteca non volontaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, nonché la rilevanza del fatto che il debito fosse estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse o meno a conoscenza.

La decisione

La Corte ha stabilito che l’art. 170 c.c. si applica anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella esattoriale. L’iscrizione sui beni del fondo patrimoniale è legittima quando il debito è stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari. Se invece il debito è estraneo a tali bisogni, l’iscrizione resta legittima solo se il creditore non conosceva tale estraneità. In caso di conoscenza dell’estraneità da parte del creditore, l’iscrizione ipotecaria è illegittima. La pronuncia è Cass. n. 20799/2016.

Norme richiamate

  • Art. 170 del codice civile

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    La norma non riguarda soltanto l’esecuzione forzata in senso stretto, ma stabilisce un limite applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria sui beni del fondo patrimoniale.

  • Art. 77 del d.P.R. n. 602/1973

    La disposizione consente l’iscrizione ipotecaria da parte dell’agente della riscossione, ma tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei limiti sostanziali previsti dall’art. 170 c.c. quando i beni sono conferiti in un fondo patrimoniale.

Massime di principio

  • L’iscrizione ipotecaria esattoriale può colpire beni inseriti in un fondo patrimoniale: il fondo non garantisce automaticamente l’immunità dei beni dai debiti.
  • Occorre verificare se il debito è stato contratto per bisogni della famiglia oppure per finalità estranee a tali bisogni.
  • Se il debito è estraneo ai bisogni familiari, il proprietario deve dimostrare, in linea generale, che il creditore conosceva questa estraneità; solo in tale situazione l’iscrizione può essere illegittima.
  • La semplice natura tributaria o pubblicistica del credito non esclude automaticamente l’applicazione dell’art. 170 c.c.; è necessario valutare concretamente la destinazione del debito e la conoscenza del creditore.
  • La protezione del fondo patrimoniale opera nei confronti del creditore consapevole dell’estraneità del debito, non come divieto assoluto di iscrivere ipoteca sui beni conferiti.

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