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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24179/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Un condannato all'ergastolo, detenuto in istituto penitenziario ma ammesso alla semilibertà, aveva chiesto due licenze premio ex art. 52 ord. pen., da fruire in Ungheria presso l'abitazione del figlio e del nucleo familiare ivi residente. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo che la licenza non potesse essere fruita all'estero, perché la procedura di esecuzione di misure alternative all'estero non sarebbe praticabile per le licenze del semilibero in espiazione dell'ergastolo. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che il d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 38, attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI, consentirebbe l'esecuzione all'estero di misure alternative o comunque di situazioni assimilabili alla libertà vigilata; ha inoltre sostenuto che la licenza premio non coincide con l'esecuzione all'estero della semilibertà, poiché durante la licenza il condannato non è in stato detentivo, e che il vincolo temporale dei sei mesi previsto dall'art. 6 del decreto non sarebbe pertinente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile sotto il profilo oggettivo, ma infondato nel merito. Ha chiarito che il d.lgs. n. 38/2016 riguarda il mutuo riconoscimento di decisioni definitive che impongono obblighi e prescrizioni in sostituzione o in alternativa a pene detentive, ovvero la liberazione condizionale, e che la disciplina è funzionale a permettere l'esecuzione della misura nello Stato membro di residenza legale o abituale del condannato. Ha distinto l'affidamento in prova, ritenuto eseguibile all'estero, dalla detenzione domiciliare e dalla semilibertà, che mantengono la condizione detentiva e restano fuori dal campo applicativo del decreto. Quanto alle licenze premio ex art. 52 ord. pen., la Corte ha affermato che esse non sono estensibili alla fruizione in altro Stato membro, perché la richiesta del detenuto non era diretta a trasferire la residenza o la dimora stabile all'estero in funzione del riconoscimento della misura, ma soltanto a soggiornare temporaneamente presso un'abitazione familiare ungherese; inoltre, la licenza premio non presenta il requisito di stabilità della decisione definitiva richiesto dalla normativa europea e non si inserisce nei meccanismi procedurali di trasmissione e sorveglianza previsti dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 38/2016. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 52 ord. pen.

    licenza di dodici giorni; licenza di quindici giorni; durante le quali il predetto è sottoposto al regime della libertà vigilata

    La licenza premio del semilibero ha durata massima annuale complessiva e, pur comportando libertà vigilata durante il periodo di fruizione, non è per ciò solo esportabile o eseguibile in altro Stato membro.

  • d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 38

    Il decreto attua la decisione quadro 2008/947/GAI e disciplina il mutuo riconoscimento di decisioni definitive che impongono obblighi e prescrizioni in funzione di sospensione condizionale, sanzioni sostitutive o liberazione condizionale, nonché la loro esecuzione nello Stato membro di residenza legale o abituale.

  • Decisione quadro 2008/947/GAI

    Costituisce il parametro europeo di riferimento per l'esecuzione transfrontaliera di decisioni che impongono obblighi e prescrizioni, finalizzate al reinserimento sociale e al controllo della recidiva.

  • art. 2 d.lgs. n. 38 del 2016

    Delimita l'ambito oggettivo del mutuo riconoscimento alle decisioni che prevedono obblighi e prescrizioni in sostituzione o limitazione della libertà, includendo sospensione condizionale, sanzioni sostitutive e liberazione condizionale.

  • art. 4 d.lgs. n. 38 del 2016

    Elenca gli obblighi e le prescrizioni tipiche che connotano le decisioni riconoscibili ed eseguibili all'estero.

  • art. 5 d.lgs. n. 38 del 2016

    Attribuisce al pubblico ministero la trasmissione della sentenza o decisione di liberazione condizionale all'autorità dello Stato membro di esecuzione, presso il luogo di residenza legale e abituale della persona condannata.

  • art. 6 d.lgs. n. 38 del 2016

    immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza; sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi

    Richiede, per la trasmissione all'estero, una decisione definitiva e un periodo minimo di obblighi e prescrizioni non inferiore a sei mesi, requisito incompatibile con la licenza premio temporanea.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 38 del 2016

    Prevede la riassunzione della competenza da parte dell'autorità nazionale in casi come la sottrazione del condannato all'esecuzione o la valutazione dell'osservanza delle prescrizioni nel periodo di sorveglianza all'estero.

  • art. 47 ord. pen.

    L'affidamento in prova è misura alternativa in libertà finalizzata alla rieducazione e al reinserimento sociale; per sua struttura è ritenuto eseguibile in altro Paese UE.

  • art. 48 ord. pen.

    La semilibertà mantiene la condizione di detenzione e consente solo l'uscita parziale dall'istituto per attività determinate; per questo è esclusa dall'ambito applicativo del decreto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Censura per violazione di legge e vizio di motivazione proposta contro il decreto di sorveglianza.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Individua il giudice di riferimento presso cui opera il pubblico ministero per la trasmissione della decisione all'estero.

Massime di principio

  • La disciplina del mutuo riconoscimento delle decisioni penali in ambito UE si applica solo a provvedimenti definitivi che impongono obblighi e prescrizioni idonei a incidere stabilmente sulla posizione giuridica del condannato; non si estende a misure meramente temporanee e prive di tale stabilità.
  • L'affidamento in prova può, in linea di principio, essere eseguito in altro Stato membro perché è una misura in libertà alternativa alla detenzione e presenta contenuti compatibili con il sistema europeo di sorveglianza transfrontaliera.
  • La detenzione domiciliare e la semilibertà restano fuori dal campo di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI e del d.lgs. n. 38/2016, poiché non fanno venir meno lo stato detentivo del condannato.
  • La licenza premio del semilibero, pur comportando una temporanea sottoposizione a libertà vigilata, non è assimilabile a una decisione riconoscibile ed eseguibile all'estero, perché manca un assetto di obblighi e prescrizioni con durata e stabilità tali da consentire la trasmissione allo Stato membro di esecuzione.
  • Per l'esecuzione all'estero è necessario che il condannato abbia residenza legale o abituale nello Stato membro di esecuzione, o vi trasferisca stabilmente il proprio centro di interessi; la mera permanenza temporanea presso un familiare non è sufficiente.
  • Il requisito minimo di sei mesi di obblighi e prescrizioni previsto dal d.lgs. n. 38/2016 è incompatibile con istituti di breve durata come la licenza premio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternativeLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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