Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16919/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi chiedevano la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari (04/04/2024). Motivi principali presentati: per entrambi censura della illegittima applicazione della circostanza aggravante dell'aver agito in piu persone riunite; contestazioni sulla mancata concessione dell'attenuante per avere riparato interamente il danno (art. 62, n.6 cod. pen.); per Sgarra doglianze sulla valutazione dell'attendibilità delle conversazioni captate e sulla qualificazione della recidiva (art. 99, comma 4 cod. pen.); per Roberto censure aggiuntive relative alla motivazione rafforzata richiesta in caso di riforma in pejus, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e a presunti errori nella dosimetria della pena e nel confronto tra aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi all'erronea applicazione dell'aggravante delle 'piu persone riunite' per entrambi i ricorrenti, poiche la ricostruzione processuale documentava che la vittima aveva di fatto avuto contatti diretti con una sola persona. Pertanto la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente a tale aspetto e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la Cassazione ha confermato la valutazione dell'attendibilita' delle conversazioni captate, ha ritenuto congrua la valutazione sul risarcimento (la somma versata era insufficiente rispetto all'ammontare estorto), ha respinto le doglianze sulla recidiva e ha giudicato non necessario il rinnovo dell'istruttoria in appello, nonche' ha ritenuto valida la motivazione rafforzata della Corte territoriale nella parte in cui e' stata riformata l'assoluzione di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 629, secondo comma, cod. pen.

    Riferimento dell'atto del Pubblico Ministero all'aggravante delle piu persone riunite (richiamata nel provvedimento impugnato); la Corte rileva che, per l'estorsione, tale aggravante richiede la presenza simultanea di piu persone nel luogo e nel momento della violenza o della minaccia

  • art. 62, n. 6) cod. pen.

    Circostanza attenuante dell'avere riparato il danno prima del giudizio; applicata solo se il risarcimento e' effettivo e congruo rispetto al pregiudizio subito: nel caso la somma versata (135 euro) e' stata ritenuta insufficiente rispetto a 1.200 euro estorti

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma sulla recidiva qualificata: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva in presenza di precedenti della stessa specie e ha ritenuto legittima la motivazione che ha collegato i precedenti alla maggiore pericolosita' sociale

  • art. 603, commi 1, 3 e 3-bis cod. proc. pen.

    Norme sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario rinnovare l'istruttoria quando l'appello ha riformato la decisione di primo grado mediante rivalutazione degli elementi già acquisiti

Massime di principio

  • L'aggravante delle 'piu persone riunite' richiede la simultanea presenza di piu persone nel luogo e al momento della minaccia o violenza: se la vittima ha avuto contatto diretto con un solo soggetto, l'aggravante non si applica
  • Conversazioni private captate possono avere pregio probatorio rilevante se spontanee e se il dichiarante non era consapevole della registrazione; la Corte puo valorizzarle se fondate su elementi di riscontro congruenti
  • Perche' l'attenuante per riparazione del danno sia concessa il risarcimento deve essere effettivo e proporzionato all'entita' del danno o della somma estorta; pagamenti esigui possono essere ritenuti non esaustivi
  • In presenza di una 'doppia conforme' di giudici di merito, la Cassazione richiede motivazione ma non esige che il giudice d'appello confuti puntualmente tutte le difese; e' sufficiente una motivazione logica e adeguata che mostri di aver considerato i fatti decisivi
  • La motivazione rafforzata richiesta quando l'appello riforma un'assoluzione in condanna consiste nel spiegare perche' la stessa prova valutata dal primo giudice assume diverso, decisivo valore probatorio; non impone necessariamente l'acquisizione di nuove prove o la rinnovazione dell'istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.