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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40731/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per: (a) reati di falso (artt. 48 e 479 c.p.) per avere indotto il notaio a attestare il versamento integrale di un capitale sociale mediante assegno poi risultato contraffatto; (b) esercizio abusivo di attività di intermediazione/consulenza finanziaria (art. 166 d.lgs. 24/02/1998, n.58) per aver offerto e promosso prodotti finanziari e consulenze fuori sede tramite siti web e video; dedotte inoltre nullità per vizio di notifica del decreto di giudizio immediato per presunta revoca e nomina difensore non formalmente ricevuta dalla casa circondariale, censura sulla qualificazione giuridica del falso (pubblico ufficiale indotto vs privato autore), contestazione della sussistenza degli elementi dell'art. 166 TUF e richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello.

La decisione

Ricorso per cassazione rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto irrilevante il legittimo impedimento personale dell'imputato in questa sede e ha dichiarato inammissibile la memoria sottoscritta personalmente dall'imputato (necessità di difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione). Sul merito: il motivo sulla nullità della notifica è stato considerato privo di specificità e la Corte d'appello correttamente ha accertato che la revoca/nomina del nuovo difensore non era stata formalmente perfezionata (assenza timbri/registrazioni e comportamenti successivi coerenti con mancata formalizzazione). La qualificazione del reato di falso come falso commesso da pubblico ufficiale indotto è stata ritenuta corretta poiché il notaio, ingannato, ha attestato un fatto sotto la sua diretta percezione. L'applicazione dell'art. 166 TUF è stata confermata: l'attività abusiva è stata svolta in forma professionale e pubblicizzata mediante siti e video, con offerta fuori sede e mancata iscrizione all'albo. La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è stata respinta in quanto non dimostrata l'oggettiva necessità e l'esistenza di lacune decisive nella motivazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 48 cod. pen.

    Combinato con art. 479 c.p. per configurare il falso commesso mediante inganno del terzo che induce il pubblico ufficiale ad attestare fatti non veri; la Corte ha ritenuto che il notaio sia stato ingannato e abbia attestato un fatto percepito direttamente

  • art. 479 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie del falso ideologico in atto pubblico quando l'attestazione deriva dall'errore del pubblico ufficiale indotto dal terzo; corretta applicazione confermata dalla Cassazione

  • art. 483 cod. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza per distinguere il caso in cui il notaio si limiti a trascrivere dichiarazioni del privato; la Corte ha ritenuto che non fosse questo il caso

  • art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

    Sanziona l'offerta e la promozione di prodotti finanziari senza abilitazione e l'attività di consulenza fuori sede senza iscrizione; la Corte ha ritenuto provata la condotta professionale, pubblicizzata a distanza tramite siti e video, e quindi integrata la fattispecie

  • artt. 178, 179, 456 c.p.p.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato e alla validità della nomina/avvicendamento difensivo; la Corte ha ritenuto che la revoca/nomina non fosse stata formalmente perfezionata e quindi non ha ravvisato la nullità dedotta

  • art. 603 c.p.p.

    Norma collegata alla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ribadito il carattere eccezionale dell'istituto e che la mancata rinnovazione è censurabile solo se dimostrata l'oggettiva necessità probatoria

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del cassazionista soccombente; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 613, comma 1, c.p.p. (riforma richiamata)

    Richiede che le memorie per Cassazione siano redatte da difensori iscritti all'albo speciale; la memoria sottoscritta dall'imputato è stata dichiarata inammissibile

Massime di principio

  • La revoca o nomina di difensore in carcere deve essere formalmente perfezionata con la ricezione/registrazione da parte dell'amministrazione penitenziaria (timbrature, consegna ufficiale); in mancanza la precedente nomina resta efficace e le notifiche al difensore precedente sono valide
  • La distinzione tra falso commesso dal pubblico ufficiale indotto (artt. 48 e 479 c.p.) e falsità riconducibile al privato (art. 483 c.p.) dipende dal ruolo effettivo del notaio: se il notaio ha attestato un fatto sulla base della sua percezione e tale attestazione è stata determinata dall'inganno del terzo, opera la fattispecie del pubblico ufficiale indotto
  • Per integrare l'art. 166 TUF non è necessario un contatto fisico esclusivo: l'offerta e la promozione professionale di prodotti finanziari mediante siti web, video e tecniche di comunicazione a distanza possono configurare attività abusiva e consulenza fuori sede quando siano sistematiche, pubblicizzate e professionalmente svolte
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale; per ottenerla va dimostrata l'oggettiva necessità probatoria e l'esistenza di lacune decisive nella motivazione motivi che verrebbero superati con l'integrazione probatoria
  • Nel giudizio di legittimità la presenza personale dell'imputato non è rilevante: la rappresentanza da parte di difensori abilitati è idonea a garantire il diritto di difesa; inoltre le memorie per Cassazione devono essere prodotte da difensori iscritti all'albo speciale, altrimenti sono inammissibili

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