Cassazione Penale, Sentenza n. 40731/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per: (a) reati di falso (artt. 48 e 479 c.p.) per avere indotto il notaio a attestare il versamento integrale di un capitale sociale mediante assegno poi risultato contraffatto; (b) esercizio abusivo di attività di intermediazione/consulenza finanziaria (art. 166 d.lgs. 24/02/1998, n.58) per aver offerto e promosso prodotti finanziari e consulenze fuori sede tramite siti web e video; dedotte inoltre nullità per vizio di notifica del decreto di giudizio immediato per presunta revoca e nomina difensore non formalmente ricevuta dalla casa circondariale, censura sulla qualificazione giuridica del falso (pubblico ufficiale indotto vs privato autore), contestazione della sussistenza degli elementi dell'art. 166 TUF e richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello.
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto irrilevante il legittimo impedimento personale dell'imputato in questa sede e ha dichiarato inammissibile la memoria sottoscritta personalmente dall'imputato (necessità di difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione). Sul merito: il motivo sulla nullità della notifica è stato considerato privo di specificità e la Corte d'appello correttamente ha accertato che la revoca/nomina del nuovo difensore non era stata formalmente perfezionata (assenza timbri/registrazioni e comportamenti successivi coerenti con mancata formalizzazione). La qualificazione del reato di falso come falso commesso da pubblico ufficiale indotto è stata ritenuta corretta poiché il notaio, ingannato, ha attestato un fatto sotto la sua diretta percezione. L'applicazione dell'art. 166 TUF è stata confermata: l'attività abusiva è stata svolta in forma professionale e pubblicizzata mediante siti e video, con offerta fuori sede e mancata iscrizione all'albo. La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è stata respinta in quanto non dimostrata l'oggettiva necessità e l'esistenza di lacune decisive nella motivazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 48 cod. pen.
Combinato con art. 479 c.p. per configurare il falso commesso mediante inganno del terzo che induce il pubblico ufficiale ad attestare fatti non veri; la Corte ha ritenuto che il notaio sia stato ingannato e abbia attestato un fatto percepito direttamente
art. 479 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie del falso ideologico in atto pubblico quando l'attestazione deriva dall'errore del pubblico ufficiale indotto dal terzo; corretta applicazione confermata dalla Cassazione
art. 483 cod. pen.
Norma richiamata dalla giurisprudenza per distinguere il caso in cui il notaio si limiti a trascrivere dichiarazioni del privato; la Corte ha ritenuto che non fosse questo il caso
art. 166 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
Sanziona l'offerta e la promozione di prodotti finanziari senza abilitazione e l'attività di consulenza fuori sede senza iscrizione; la Corte ha ritenuto provata la condotta professionale, pubblicizzata a distanza tramite siti e video, e quindi integrata la fattispecie
artt. 178, 179, 456 c.p.p.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione alla nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato e alla validità della nomina/avvicendamento difensivo; la Corte ha ritenuto che la revoca/nomina non fosse stata formalmente perfezionata e quindi non ha ravvisato la nullità dedotta
art. 603 c.p.p.
Norma collegata alla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ribadito il carattere eccezionale dell'istituto e che la mancata rinnovazione è censurabile solo se dimostrata l'oggettiva necessità probatoria
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese del cassazionista soccombente; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
art. 613, comma 1, c.p.p. (riforma richiamata)
Richiede che le memorie per Cassazione siano redatte da difensori iscritti all'albo speciale; la memoria sottoscritta dall'imputato è stata dichiarata inammissibile
Massime di principio
- La revoca o nomina di difensore in carcere deve essere formalmente perfezionata con la ricezione/registrazione da parte dell'amministrazione penitenziaria (timbrature, consegna ufficiale); in mancanza la precedente nomina resta efficace e le notifiche al difensore precedente sono valide
- La distinzione tra falso commesso dal pubblico ufficiale indotto (artt. 48 e 479 c.p.) e falsità riconducibile al privato (art. 483 c.p.) dipende dal ruolo effettivo del notaio: se il notaio ha attestato un fatto sulla base della sua percezione e tale attestazione è stata determinata dall'inganno del terzo, opera la fattispecie del pubblico ufficiale indotto
- Per integrare l'art. 166 TUF non è necessario un contatto fisico esclusivo: l'offerta e la promozione professionale di prodotti finanziari mediante siti web, video e tecniche di comunicazione a distanza possono configurare attività abusiva e consulenza fuori sede quando siano sistematiche, pubblicizzate e professionalmente svolte
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale; per ottenerla va dimostrata l'oggettiva necessità probatoria e l'esistenza di lacune decisive nella motivazione motivi che verrebbero superati con l'integrazione probatoria
- Nel giudizio di legittimità la presenza personale dell'imputato non è rilevante: la rappresentanza da parte di difensori abilitati è idonea a garantire il diritto di difesa; inoltre le memorie per Cassazione devono essere prodotte da difensori iscritti all'albo speciale, altrimenti sono inammissibili
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