Ordinanza n. 3369/2026 - Napoli, Sezione 2
Sulla istanza di sostituzione del commissario ad acta depositata il 2.12.2025 nel ricorso per l'ottemperanza della SENTENZA DEL TAR CAMPANIA DI NAPOLI II SEZIONE N. 3894/2024 nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato insediamento del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza e mancata esecuzione, allora dedotta, della condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del TAR Campania, Sezione II, n. 3894/2024, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di lite, il ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta, lamentando che il Prefetto di Napoli, nominato con facoltà di delega, non si fosse insediato nonostante la notifica dell'incarico e i solleciti, e che il Comune di Marigliano non avesse adempiuto alla sentenza. Il TAR ha quindi richiesto al commissario chiarimenti documentati sullo stato del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sostituzione del commissario ad acta. Dalla relazione depositata il 13 aprile 2026 è emerso che il Comune di Marigliano aveva trasmesso al commissario la determina di liquidazione delle spese e, successivamente, l'ordinativo di pagamento intestato al difensore del ricorrente, a totale soddisfacimento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza. Il commissario ha comunicato di non essersi insediato proprio perché, acquisita la comunicazione del soddisfo, non ne ricorreva la necessità. Poiché la sentenza risultava eseguita, è venuto meno il presupposto per la sostituzione del commissario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la richiesta di sostituzione del commissario ad acta non richiede una decisione di merito quando, nelle more, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato: in tal caso viene meno la necessità dell'intervento sostitutivo e il giudice dichiara non luogo a provvedere sull'istanza.
- La verifica documentata dell'avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza rende superflua l'operatività del commissario ad acta, anche se quest'ultimo non si è ancora insediato.
Come è indicizzato
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