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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 24028 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 4, e della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 186. In particolare, contestavano la validità del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, utilizzato per applicare i parametri fiscali ai fini della rettifica del reddito sociale e dei redditi di partecipazione dei soci per l'anno 1996, poiché emanato senza il preventivo parere del Consiglio di Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha stabilito che il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 non aveva natura regolamentare, ma costituiva un provvedimento amministrativo generale, perciò non era necessario il preventivo parere del Consiglio di Stato previsto per i regolamenti dall'art. 17 della L. n. 400 del 1988. È stata quindi confermata la legittimità dell'accertamento tributario, fondato sull'applicazione dei parametri e su ulteriori elementi indiziari. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17

    Il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 non è un atto di natura regolamentare e non è soggetto al preventivo parere del Consiglio di Stato.

    La norma disciplina l'adozione dei regolamenti governativi e ministeriali. Non si applica ai provvedimenti amministrativi generali che non introducono regole astratte e generali, ma determinano criteri tecnici per la gestione concreta di interessi pubblici.

  • L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181, 184 e 186

    I parametri sono utilizzati per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell'attività svolta.

    La disposizione costituisce la base legislativa per l'elaborazione e l'applicazione dei parametri fiscali. Il relativo decreto attuativo ha natura amministrativa generale e non regolamentare.

  • D.P.C.M. 29 gennaio 1996

    Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari.

    Il decreto è stato ritenuto valido anche se emanato senza il preventivo parere del Consiglio di Stato, poiché non esercita potestà normativa secondaria, ma una potestà amministrativa di natura tecnica.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    La disposizione consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso concreto, la censura è stata respinta perché la Commissione Tributaria Regionale aveva correttamente interpretato la natura del decreto sui parametri.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo generale che si limita a fissare criteri tecnici o metodologie applicative non ha necessariamente natura regolamentare; pertanto, può non essere richiesto il procedimento previsto per i regolamenti, incluso il parere preventivo del Consiglio di Stato.
  • La contestazione dell'accertamento basato su parametri fiscali non può limitarsi a dedurre l'illegittimità formale del decreto applicativo: il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati idonei a dimostrare che i risultati standardizzati non rappresentano la reale situazione economica dell'attività.
  • Quando l'accertamento è fondato sui parametri e anche su ulteriori indizi, la motivazione può risultare sufficiente se consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali, anche in solido quando vi siano più ricorrenti obbligati per la medesima controversia.

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