Sentenza del 25/11/2015 n. 24028 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 4, e della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 186. In particolare, contestavano la validità del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, utilizzato per applicare i parametri fiscali ai fini della rettifica del reddito sociale e dei redditi di partecipazione dei soci per l'anno 1996, poiché emanato senza il preventivo parere del Consiglio di Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha stabilito che il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 non aveva natura regolamentare, ma costituiva un provvedimento amministrativo generale, perciò non era necessario il preventivo parere del Consiglio di Stato previsto per i regolamenti dall'art. 17 della L. n. 400 del 1988. È stata quindi confermata la legittimità dell'accertamento tributario, fondato sull'applicazione dei parametri e su ulteriori elementi indiziari. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17
Il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 non è un atto di natura regolamentare e non è soggetto al preventivo parere del Consiglio di Stato.
La norma disciplina l'adozione dei regolamenti governativi e ministeriali. Non si applica ai provvedimenti amministrativi generali che non introducono regole astratte e generali, ma determinano criteri tecnici per la gestione concreta di interessi pubblici.
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181, 184 e 186
I parametri sono utilizzati per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio dell'attività svolta.
La disposizione costituisce la base legislativa per l'elaborazione e l'applicazione dei parametri fiscali. Il relativo decreto attuativo ha natura amministrativa generale e non regolamentare.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari.
Il decreto è stato ritenuto valido anche se emanato senza il preventivo parere del Consiglio di Stato, poiché non esercita potestà normativa secondaria, ma una potestà amministrativa di natura tecnica.
Art. 360 c.p.c., n. 3
La disposizione consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso concreto, la censura è stata respinta perché la Commissione Tributaria Regionale aveva correttamente interpretato la natura del decreto sui parametri.
Massime di principio
- Un atto amministrativo generale che si limita a fissare criteri tecnici o metodologie applicative non ha necessariamente natura regolamentare; pertanto, può non essere richiesto il procedimento previsto per i regolamenti, incluso il parere preventivo del Consiglio di Stato.
- La contestazione dell'accertamento basato su parametri fiscali non può limitarsi a dedurre l'illegittimità formale del decreto applicativo: il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati idonei a dimostrare che i risultati standardizzati non rappresentano la reale situazione economica dell'attività.
- Quando l'accertamento è fondato sui parametri e anche su ulteriori indizi, la motivazione può risultare sufficiente se consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali, anche in solido quando vi siano più ricorrenti obbligati per la medesima controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 nov 2015Sentenza del 25/11/2015 n. 452 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 25 nov 2015Sentenza del 25/11/2015 n. 598 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 25 nov 2015Sentenza del 25/11/2015 n. 601 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 25 nov 2015Sentenza del 25/11/2015 n. 603 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 25 nov 2015Sentenza del 25/11/2015 n. 645 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 25 nov 2015Sentenza del 25/11/2015 n. 1283 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →