Cassazione Civile, Sentenza n. 33591/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in sede di rinvio, aveva annullato le dimissioni di Dino Padovani per incapacità transitoria di intendere e volere e aveva escluso il pagamento delle retribuzioni pregresse salvo quelle successive alla pronuncia, nonché rigettato la domanda di ulteriori danni per formazione di giudicato interno su un motivo non impugnato in Cassazione. Padovani aveva proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il Comune aveva proposto ricorso incidentale.
La decisione
Prima della discussione le parti hanno presentato atti con cui il ricorrente ha rinunciato al ricorso principale e il resistente ha accettato tale rinuncia, e viceversa per il ricorso incidentale; il Pubblico Ministero ha insistito per la declaratoria di estinzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia e accettazione reciproca dei ricorsi, senza decidere sul merito della controversia e senza pronuncia sulle spese (dato che le parti si sono reciprocamente rinunciate).
Norme richiamate
Principio dell'estinzione del giudizio per rinuncia e accettazione dei ricorsi (regole di diritto processuale civile)
La Corte ha ritenuto che la rinuncia congiunta e l'accettazione reciproca dei ricorsi comportano la declaratoria di estinzione del giudizio, con conseguente impossibilità di decidere sul merito.
Principio del giudicato interno/decadenza per mancata impugnazione
La Corte d'appello aveva applicato il principio per cui la mancata impugnazione in Cassazione di un capo di sentenza rende quel punto soggetto a giudicato interno, impedendo la riallocazione della medesima questione nel prosieguo del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia congiunta e l'accettazione reciproca dei ricorsi determinano l'estinzione del giudizio: in tale ipotesi il giudice dichiara estinto il processo senza decidere sul merito.
- L'estinzione per rinuncia comporta generalmente l'assenza di pronunce sul merito e, se la rinuncia è reciproca e senza riserve, non si pronuncia sulle spese processuali.
- Se si vuole ottenere una pronuncia favorevole su questioni di merito (ad es. reintegrazione, retribuzioni, risarcimento), è necessario non rinunciare ai mezzi di impugnazione fino alla decisione definitiva: la rinuncia preclude la decisione sostanziale.
- Questioni già decise e non appellate possono costituire giudicato interno: se un capo di decisione non viene impugnato, quella materia non può essere nuovamente discussa in sede di legittimità.
- Nel caso di rapporti di lavoro, anche se la risoluzione viene annullata per vizi soggettivi (es. stato di turbamento psichico), il riconoscimento delle retribuzioni pregresse può essere limitato dal principio sinallagmatico (nessuna retribuzione senza prestazione) a meno che non vi sia diversa statuizione giudiziale espressa sul punto.
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