Cassazione Penale, Ordinanza n. 16325/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva pronunciato condanna per evasione, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione, chiedendo: 1) l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; 2) la disapplicazione della recidiva reiterata specifica. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi riproducono sostanzialmente le doglianze già svolte in appello e, soprattutto, non si confrontano in modo adeguato con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva valorizzato sia la complessiva gravità del fatto sia la maggiore pericolosità del ricorrente desunta dalla condotta evasiva oggetto del procedimento.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La sentenza impugnata riguardava il reato di evasione; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato, limitandosi a prendere atto della condanna pregressa.
art. 131-bis c.p.
La richiesta difensiva di particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non accoglibile perché il ricorso non si confrontava con la motivazione che evidenziava la gravità del fatto e la maggiore pericolosità dell'imputato.
art. 99 c.p.
La doglianza sulla recidiva reiterata specifica è stata ritenuta meramente reiterativa e non adeguatamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare pedissequamente le censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito dia conto, in modo non illogico, della complessiva gravità della condotta e della maggiore pericolosità dell'agente.
- La censura sulla recidiva deve misurarsi specificamente con la motivazione che ne ha fondato la conferma o l'applicazione; in difetto di un confronto argomentativo puntuale, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente sollecitare una diversa valutazione del merito: occorre indicare specifici vizi della motivazione o violazioni di legge effettivamente dedotti e argomentati.
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