Cassazione Penale, Sentenza n. 25550/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la mancata riqualificazione del fatto dal reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) a una fattispecie meno grave (art. 624 c.p.), sostenendo che l'area parcheggio antistante lo studio medico non rientrerebbe nella nozione di privata dimora prevista dalle Sezioni Unite (sent. n. 31345/2017) in quanto, al momento del fatto, era in orario di chiusura ma con accesso aperto al pubblico e priva di cancello, quindi non idonea a costituire un luogo non accessibile a terzi senza consenso del titolare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la qualificazione del fatto come furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), ritenendo che l'area in cui era parcheggiato il motociclo fosse pertinenza di privata dimora dello studio medico: area di proprietà privata, delimitata, dotata di videosorveglianza, non accessibile a terzi non autorizzati e strumentale/stabile rispetto all'attività lavorativa del titolare. La Corte ha affermato che l'apertura temporanea del cancello al momento del fatto non esclude la natura privata e la non accessibilità del luogo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La norma tutela non solo l'abitazione in senso stretto ma anche i luoghi che costituiscono pertinenza della privata dimora o luoghi nei quali si svolgono atti della vita privata in modo stabile: occorrono utilizzo per atti di vita privata, durata apprezzabile del rapporto e non accessibilità ai terzi senza consenso del titolare.
art. 624 cod. pen.
Richiamato come criterio di confronto dal ricorrente (richiesta di riqualificazione); la Corte ha ritenuto invece applicabile l'art. 624-bis per le caratteristiche del luogo.
Massime di principio
- Per riconoscere il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) occorre valutare tre elementi concatenati: a) destinazione del luogo allo svolgimento di atti della vita privata (anche se non familiari), b) durata apprezzabile e stabilità del rapporto tra luogo e titolare, c) non accessibilità a terzi senza consenso (ius excludendi).
- La pertinenza rispetto all'abitazione o al luogo di lavoro si determina anche con riferimento alla funzionalità e alla contiguità, non solo a vincoli materiali: un'area esterna può essere pertinenza se strumentale e utile al luogo principale.
- La mera apertura temporanea di un cancello o la presenza di accesso non impedisce di qualificare un'area come privata dimora se l'area è di proprietà privata, delimitata, sottoposta a controllo/organizzazione privata e tradizionalmente non accessibile al pubblico.
- In casi simili è cruciale documentare elementi fattuali oggettivi (proprietà, recinzione, sistemi di videosorveglianza, segnaletica, uso abituale o professionale non occasionale) per sostenere o contrastare la configurazione dell'art. 624-bis.
- Chi contesta la qualificazione deve dimostrare l'assenza dei requisiti di stabilità, riservatezza e ius excludendi: elementi come uso transitorio, apertura continuativa al pubblico, o mancanza di delimitazioni e controllo indeboliscono la riconducibilità al 624-bis.
Testo integrale
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