Cassazione Civile, Ordinanza n. 11296/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un accertamento ispettivo dell'INAIL che aveva ritenuto corretto il diverso inquadramento assicurativo di un esercizio commerciale della società, dal settore del commercio al dettaglio a quello del commercio all'ingrosso, con conseguente richiesta di pagamento di differenze contributive sui premi per euro 75.476,36. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame della società, salvo accogliere in parte l'appello solo per una specifica posizione individuale, confermando per il resto l'inquadramento nella voce tariffaria 0121 (commercio all'ingrosso con attrezzature meccaniche) e, per altri dipendenti, le voci 0722 e 0761. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della normativa sulle tariffe INAIL e della disciplina sul commercio, sostenendo che ai fini assicurativi dovesse contare solo la tariffa elaborata in base al rischio effettivo e non la nozione di commercio all'ingrosso di cui al d.lgs. n. 114/1998; 2) violazione degli artt. 2697, 437 e 258 c.p.c. e omesso esame di risultanze istruttorie, per asserita mancata valorizzazione di una testimonianza e di dichiarazioni rese in sede ispettiva, nonché per erronea lettura del materiale fotografico; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che l'ispettore non si fosse recato personalmente sul posto e che la Corte avesse dato prevalenza agli esiti dell'accertamento ispettivo rispetto alle prove acquisite in giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte territoriale non si era limitata a richiamare la nozione legislativa di commercio, ma aveva accertato in fatto che l'attività era di vendita all'ingrosso e che vi si usavano carrelli elevatori e transpallet, elementi che giustificavano l'applicazione della tariffa 0121; ha inoltre rilevato che le distinzioni del d.lgs. n. 114/1998 e quelle del d.m. 12 dicembre 2000 operano su piani diversi ma integrabili, ai fini dell'inquadramento assicurativo basato sul rischio della concreta lavorazione. I secondi e terzi motivi sono stati letti come una richiesta di rivalutazione del merito e del quadro probatorio, non consentita in cassazione; quanto alle dichiarazioni rese agli ispettori, la Corte ha ribadito che i verbali fanno piena prova solo dei fatti attestati in presenza dei verbalizzanti, mentre le dichiarazioni degli interessati sono liberamente apprezzabili dal giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso della società. Ha confermato che l'inquadramento assicurativo nell'ambito del commercio all'ingrosso era corretto perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto, sulla base del materiale probatorio, che presso il punto vendita si svolgeva attività di vendita all'ingrosso con utilizzo di attrezzature meccaniche, coerentemente con la voce tariffaria 0121 del d.m. 12 dicembre 2000. Ha poi escluso che le doglianze sui testimoni, sulle dichiarazioni ispettive e sulla valutazione delle prove potessero essere accolte, perché dirette in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 39, 40 e 41 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Richiamati come base normativa della tariffa dei premi INAIL e dell'inquadramento assicurativo dell'attività in relazione al rischio effettivo.
d.m. 18 giugno 1988
Richiamato quale fonte della tariffa dei premi e delle relative modalità applicative.
d.m. 12 dicembre 2000
Utilizzato per l'inquadramento dell'attività nella voce tariffaria 0121, in base alle concrete modalità operative e al rischio della lavorazione.
artt. 1, 2 e 4 delle Modalità per l'applicazione della tariffa di cui al d.m. 18 giugno 1988
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'inquadramento tariffario.
artt. 1, 2, 4, 5 e 7 del d.m. 12 dicembre 2000
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la tariffa 0121 presupponesse specifiche modalità operative non riscontrate nel caso concreto.
art. 4 d.lgs. n. 114/1998
La Corte precisa che la definizione di commercio all'ingrosso e al dettaglio in tale norma può integrarsi con la disciplina tariffaria INAIL, ma opera su piano diverso e non esclusivo ai fini assicurativi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo concernente l'onere della prova e la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 437 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 2697 c.c. a sostegno della censura sulla prova in appello.
art. 258 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alle dichiarazioni rese in sede ispettiva e alla loro utilizzazione probatoria.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Invocato per l'omesso esame di prove e dichiarazioni, ma ritenuto non utilizzabile in presenza di doppia conforme.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare la pretesa prevalenza dell'accertamento ispettivo rispetto alle prove di causa; la Corte ne esclude la violazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'inquadramento assicurativo INAIL, rilevano le caratteristiche tecniche e operative della concreta lavorazione svolta dall'impresa e il rischio ad essa proprio, non la mera qualificazione astratta del prodotto o dell'attività in senso commerciale.
- La disciplina tariffaria INAIL può essere integrata, per identificare la concreta attività esercitata, da definizioni di fonte diversa che descrivano il settore merceologico; tuttavia, la tariffa resta ancorata alla valutazione del rischio assicurato e alle modalità operative effettive.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'attività è svolta con determinate modalità e con specifiche attrezzature, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- I verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da essi compiuti; le dichiarazioni rese dagli interessati in sede ispettiva sono invece liberamente apprezzabili dal giudice alla luce del complessivo compendio probatorio.
- Il motivo di ricorso formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile o infondato quando mira, in realtà, a contestare l'accertamento di fatto e la ponderazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio di omesso esame di fatti o prove non è utilmente deducibile nei termini prospettati dal ricorrente se la censura tende a sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio a quella già svolta nei gradi di merito.
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