Cassazione Civile, Sentenza n. 734/2021 del 19/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Equitalia Gerit (ora Equitalia Sud) aveva notificato a Turriziani una cartella per ritenute IRPEF operate su somme corrisposte a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale da demansionamento. La CTR aveva accolto la domanda di rimborso del contribuente ritenendo applicabile l'art. 19 d.P.R. n. 917/1986 (che prevede la riliquidazione d'ufficio e il rimborso) e disponendo il rimborso anche in assenza di formale istanza. L'Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione sostenendo che l'art. 19 non è applicabile alla fattispecie (riguarda le indennità di fine rapporto) e che, trattandosi di versamenti o ritenute dovuti "ab origine" non dovuti, il rimborso è disciplinato dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 che richiede una istanza di rimborso entro 48 mesi, con possibile decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia: ha escluso l'applicabilità dell'art. 19 TUIR alla fattispecie (quella norma si riferisce alle indennità di fine rapporto) e ha stabilito che il rimborso delle ritenute operate su somme non dovute ab origine è regolato dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, che richiede la presentazione di una istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi. La CTR aveva quindi erroneamente disposto il rimborso d'ufficio. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per il proseguimento e per regolare le spese di cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
"istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento"
Si applica al rimborso di versamenti o ritenute "non dovuti ab origine"; richiede una formale istanza di rimborso entro 48 mesi, pena la decadenza rilevabile d'ufficio
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 19
"[g]li uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"
La Corte ha interpretato questa disposizione come riferita specificamente alle indennità di fine rapporto (tassate separatamente) e non applicabile automaticamente ad altre somme non imponibili, come il risarcimento per danno non patrimoniale da demansionamento
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Richiamato per la distinzione temporale: se il diritto alla restituzione nasce dopo il pagamento, può trovare applicazione l'art. 21, comma 2; la Corte ha chiarito che l'art. 38 resta applicabile quando il diritto esisteva ab origine
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma richiamata nei fatti per la liquidazione che ha dato luogo all'iscrizione a ruolo; rilevante a livello di contesto procedurale ma non determinante per la disciplina del rimborso
cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme: consente la censura per violazione di legge
cod. civ., art. 2969
Richiamato per affermare che la decadenza prevista per l'esercizio del diritto al rimborso è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio
cod. proc. civ., art. 329, secondo comma
Richiamato limitatamente al principio che una statuizione interna non impugnata può impedire la rinnovazione della questione; esclusa nella fattispecie perché non si era formato un giudicato interno che vincolasse
Massime di principio
- Se le ritenute operate dal datore di lavoro risultano "non dovute ab origine" (inesistenza dell'obbligazione tributaria), il rimborso è regolato dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e richiede una formale istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento; in mancanza opera la decadenza.
- L'art. 19 del d.P.R. n. 917/1986 ha per oggetto la riliquidazione delle imposte relative alle indennità di fine rapporto e non si estende automaticamente ad altre tipologie di somme non imponibili; va applicato solo quando la fattispecie rientra nel suo ambito oggettivo.
- La decadenza prevista per la presentazione della domanda di rimborso è di interesse pubblico e può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni grado, salvo il caso in cui sull'argomento si sia formato un giudicato interno non impugnato.
- Quando il diritto alla restituzione emerge successivamente al pagamento, può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992; occorre valutare il momento in cui il diritto è sorto per individuare la norma applicabile.
- In sede di giudizio tributario il ricorso del contribuente va valutato alla luce della norma effettivamente applicabile: una pronuncia di merito che applica una norma non pertinente può essere cassata e rinviata per nuovo esame.
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