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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 734/2021 del 19/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Equitalia Gerit (ora Equitalia Sud) aveva notificato a Turriziani una cartella per ritenute IRPEF operate su somme corrisposte a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale da demansionamento. La CTR aveva accolto la domanda di rimborso del contribuente ritenendo applicabile l'art. 19 d.P.R. n. 917/1986 (che prevede la riliquidazione d'ufficio e il rimborso) e disponendo il rimborso anche in assenza di formale istanza. L'Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione sostenendo che l'art. 19 non è applicabile alla fattispecie (riguarda le indennità di fine rapporto) e che, trattandosi di versamenti o ritenute dovuti "ab origine" non dovuti, il rimborso è disciplinato dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 che richiede una istanza di rimborso entro 48 mesi, con possibile decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia: ha escluso l'applicabilità dell'art. 19 TUIR alla fattispecie (quella norma si riferisce alle indennità di fine rapporto) e ha stabilito che il rimborso delle ritenute operate su somme non dovute ab origine è regolato dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, che richiede la presentazione di una istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi. La CTR aveva quindi erroneamente disposto il rimborso d'ufficio. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per il proseguimento e per regolare le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    "istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento"

    Si applica al rimborso di versamenti o ritenute "non dovuti ab origine"; richiede una formale istanza di rimborso entro 48 mesi, pena la decadenza rilevabile d'ufficio

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 19

    "[g]li uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"

    La Corte ha interpretato questa disposizione come riferita specificamente alle indennità di fine rapporto (tassate separatamente) e non applicabile automaticamente ad altre somme non imponibili, come il risarcimento per danno non patrimoniale da demansionamento

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Richiamato per la distinzione temporale: se il diritto alla restituzione nasce dopo il pagamento, può trovare applicazione l'art. 21, comma 2; la Corte ha chiarito che l'art. 38 resta applicabile quando il diritto esisteva ab origine

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Norma richiamata nei fatti per la liquidazione che ha dato luogo all'iscrizione a ruolo; rilevante a livello di contesto procedurale ma non determinante per la disciplina del rimborso

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento del motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme: consente la censura per violazione di legge

  • cod. civ., art. 2969

    Richiamato per affermare che la decadenza prevista per l'esercizio del diritto al rimborso è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio

  • cod. proc. civ., art. 329, secondo comma

    Richiamato limitatamente al principio che una statuizione interna non impugnata può impedire la rinnovazione della questione; esclusa nella fattispecie perché non si era formato un giudicato interno che vincolasse

Massime di principio

  • Se le ritenute operate dal datore di lavoro risultano "non dovute ab origine" (inesistenza dell'obbligazione tributaria), il rimborso è regolato dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e richiede una formale istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data del versamento; in mancanza opera la decadenza.
  • L'art. 19 del d.P.R. n. 917/1986 ha per oggetto la riliquidazione delle imposte relative alle indennità di fine rapporto e non si estende automaticamente ad altre tipologie di somme non imponibili; va applicato solo quando la fattispecie rientra nel suo ambito oggettivo.
  • La decadenza prevista per la presentazione della domanda di rimborso è di interesse pubblico e può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni grado, salvo il caso in cui sull'argomento si sia formato un giudicato interno non impugnato.
  • Quando il diritto alla restituzione emerge successivamente al pagamento, può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992; occorre valutare il momento in cui il diritto è sorto per individuare la norma applicabile.
  • In sede di giudizio tributario il ricorso del contribuente va valutato alla luce della norma effettivamente applicabile: una pronuncia di merito che applica una norma non pertinente può essere cassata e rinviata per nuovo esame.

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