Sentenza del 21/12/2017 n. 7104 - Comm. Trib. Prov. Milano
Tarsu - Occupazione o detenzione - Parcheggio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta fondata: il parcheggio è soggetto a TARSU, TARES o TARI perché costituisce un'area scoperta occupata o detenuta e, in via presuntiva, produttiva di rifiuti. Il contribuente non ha fornito la prova contraria richiesta; pertanto, l'esenzione o l'esclusione dalla tassa non è stata riconosciuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i parcheggi non dovessero essere assoggettati alla tassa sui rifiuti, presumibilmente perché aree scoperte e destinate alla sosta. La decisione ha invece ritenuto sufficiente, ai fini della tassazione, l'occupazione o detenzione dell'area, considerando i parcheggi luoghi frequentati da persone e quindi presumibilmente produttivi di rifiuti. Restava a carico del contribuente l'onere di dimostrare, mediante apposita denuncia e idonea documentazione, che l'area non fosse concretamente utilizzata in modo da produrre rifiuti o che avesse natura pertinenziale o accessoria.
Norme richiamate
Disciplina TARSU, TARES e TARI
Il presupposto dell'imposizione è individuato nell'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, purché idonei a produrre rifiuti. Le aree scoperte, compresi i parcheggi, sono quindi normalmente tassabili, salvo prova contraria del contribuente.
Regole sulle aree pertinenziali o accessorie
Le aree pertinenziali o accessorie possono essere escluse dalla tassazione nei casi previsti, ma il contribuente deve dimostrare concretamente la loro funzione pertinenziale.
Onere della prova dell'assenza di produzione di rifiuti
Chi chiede l'esclusione o l'esenzione deve presentare un'apposita denuncia e produrre documentazione idonea a dimostrare che l'area non genera rifiuti. In mancanza di tale prova, opera la presunzione di produttività dell'area.
Massime di principio
- Le aree destinate a parcheggio sono normalmente soggette alla tassa sui rifiuti quando sono occupate o detenute e accessibili o frequentate da persone, poiché si presume che producano rifiuti.
- La sola circostanza che un'area sia scoperta o destinata alla sosta non basta a escludere il tributo.
- L'esclusione può essere ottenuta solo dimostrando concretamente l'assenza di produzione di rifiuti oppure la natura pertinenziale o accessoria dell'area, secondo la disciplina applicabile.
- La prova deve essere tempestiva e documentata, normalmente tramite denuncia, planimetrie, caratteristiche dell'area, modalità di utilizzo e ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'assenza di produzione di rifiuti.
- In assenza di prova contraria, prevale la presunzione che un'area frequentata da persone sia produttiva di rifiuti e quindi imponibile.
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