Sentenza n. 3278/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1293/23 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord, emesso nel giudizio recante n. r.g. 4242/23, non opposto nei termini e munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. cron. 15446/24 del 16/7/2024, recante condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.889,70 oltre interessi moratori dalla domanda, con la soccombenza dell’Amministrazione intimata con riferimento alle spese legali, con attribuzione ai difensori costituiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento integrale intervenuto durante il giudizio aveva pienamente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata con il ricorso per ottemperanza. In considerazione della particolarità della vicenda e dei motivi della decisione, ha disposto la non ripetibilità delle spese di lite, senza porle a carico di una parte.
Atto impugnato: mancata esecuzione e mancato pagamento di un decreto ingiuntivo esecutivo
Esito
La controversia
La società ricorrente ha agito per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Napoli Nord, non opposto nei termini e munito di formula esecutiva, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 6.889,70, oltre interessi moratori e spese legali. Il decreto era stato notificato ai fini dell'esecuzione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Persistendo l'inadempimento comunale, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del titolo. Nel corso del giudizio, tuttavia, le parti hanno raggiunto un componimento bonario e l'Amministrazione ha integralmente pagato quanto dovuto, sicché la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto è stato munito del decreto di esecutorietà.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
È stato richiamato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale dell’importo dovuto in forza del titolo esecutivo, intervenuto nelle more del processo, soddisfa pienamente la pretesa sostanziale e determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando la pretesa azionata con il ricorso per ottemperanza è stata integralmente soddisfatta durante il giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere invece di procedere all’esecuzione del titolo.
- La regolazione delle spese può essere esclusa, disponendo la non ripetibilità delle spese di lite, qualora la particolarità della vicenda e le ragioni della decisione integrino giusti motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →