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Sentenza

Sentenza n. 3278/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1293/23 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord, emesso nel giudizio recante n. r.g. 4242/23, non opposto nei termini e munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. cron. 15446/24 del 16/7/2024, recante condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.889,70 oltre interessi moratori dalla domanda, con la soccombenza dell’Amministrazione intimata con riferimento alle spese legali, con attribuzione ai difensori costituiti.

Giustizia amministrativa202500402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento integrale intervenuto durante il giudizio aveva pienamente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata con il ricorso per ottemperanza. In considerazione della particolarità della vicenda e dei motivi della decisione, ha disposto la non ripetibilità delle spese di lite, senza porle a carico di una parte.

TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione e mancato pagamento di un decreto ingiuntivo esecutivo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha agito per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Napoli Nord, non opposto nei termini e munito di formula esecutiva, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 6.889,70, oltre interessi moratori e spese legali. Il decreto era stato notificato ai fini dell'esecuzione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Persistendo l'inadempimento comunale, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del titolo. Nel corso del giudizio, tuttavia, le parti hanno raggiunto un componimento bonario e l'Amministrazione ha integralmente pagato quanto dovuto, sicché la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto è stato munito del decreto di esecutorietà.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    È stato richiamato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale dell’importo dovuto in forza del titolo esecutivo, intervenuto nelle more del processo, soddisfa pienamente la pretesa sostanziale e determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la pretesa azionata con il ricorso per ottemperanza è stata integralmente soddisfatta durante il giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere invece di procedere all’esecuzione del titolo.
  • La regolazione delle spese può essere esclusa, disponendo la non ripetibilità delle spese di lite, qualora la particolarità della vicenda e le ragioni della decisione integrino giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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