Sentenza n. 1252/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di corpo della consegna per tre giorni e rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della consegna per tre giorni, irrogata il 10 novembre 2025, e il rigetto del ricorso gerarchico del 13 gennaio 2026. L’addebito era fondato sulla dichiarazione resa dal militare nel corso di un interrogatorio del 22 febbraio 2024, nella quale aveva ammesso di avere risposto «con gli stessi toni» agli epiteti rivolti dalla ex compagna. Il primo motivo denunciava, ai sensi degli artt. 1398 d.lgs. 66/2010 e 3 l. 241/1990, genericità e indeterminatezza della contestazione, difetto di motivazione e istruttoria e lesione del diritto di difesa: non sarebbero stati precisati gli epiteti e i toni utilizzati né adeguatamente considerate le giustificazioni. Il secondo motivo deduceva travisamento, manifesta illogicità e sproporzione della sanzione, in violazione dell’art. 1355 d.lgs. 66/2010: contestava la rilevanza di precedenti extralavorativi non individuati, l’uso delle dichiarazioni rese nell’ambito penale nell’esercizio del diritto di difesa e l’insufficienza del richiamo al limite massimo edittale per giustificare la misura concreta. Il terzo motivo censurava autonomamente il rigetto gerarchico per violazione del d.P.R. 1199/1971 e difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’autorità si fosse limitata a confermare l’atto senza riesaminare le doglianze. Il ricorrente sosteneva inoltre che l’archiviazione penale, disposta perché il fatto non sussiste, impedisse la valutazione disciplinare.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente specifica la contestazione, perché individuava il procedimento penale e il verbale dell’interrogatorio del 22 febbraio 2024, richiamava l’ammissione del militare e indicava i doveri ritenuti violati; il rinvio agli atti, conosciuti dal ricorrente, gli consentiva di comprendere l’addebito e difendersi. Ha escluso che l’Amministrazione dovesse confutare analiticamente ogni deduzione difensiva: la sanzione dava conto dell’esame delle giustificazioni e delle ragioni del loro mancato accoglimento. Non occorreva rinnovare integralmente l’istruttoria penale, poiché l’addebito disciplinare riguardava una condotta ammessa dal militare e autonomamente valutabile. L’archiviazione penale non precludeva tale valutazione né produceva gli effetti del giudicato penale di cui all’art. 653 c.p.p.; il presupposto disciplinare era la risposta ammessa dal militare, non la veridicità delle accuse della ex compagna. In relazione al secondo motivo, il TAR ha escluso travisamento e sproporzione: l’Amministrazione aveva valutato la condotta in rapporto allo status, al grado e all’anzianità di servizio, all’intenzionalità e ai precedenti formalmente comunicati (richiamo del 2023 e comunicazione esortativa del 2021). La consegna di tre giorni, rispetto al massimo di sette, era motivata e non manifestamente illogica o abnorme; i precedenti erano stati considerati ai fini della valutazione disciplinare, non nuovamente sanzionati. Il sindacato giudiziale non consentiva di sostituire una diversa valutazione della gravità a quella amministrativa in assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento. Ha infine respinto il terzo motivo: l’autorità gerarchica aveva acquisito gli atti, richiesto una relazione e risposto ai principali profili del ricorso, svolgendo un effettivo riesame. Ricorso respinto; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 713, comma 2, d.P.R. 90/2010
L’art. 713, comma 2, impone al militare di astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni ovvero ledere il prestigio dell’istituzione di appartenenza;
Il dovere di contegno del militare può rilevare anche per condotte tenute fuori servizio, se suscettibili di condizionare le funzioni o ledere il prestigio dell’istituzione.
art. 732 d.P.R. 90/2010
l’art. 732 prescrive, a sua volta, che il militare tenga in ogni circostanza una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate e impronti il proprio contegno al rispetto delle norme della civile convivenza, astenendosi dal pronunciare parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro.
Gli obblighi di condotta esemplare, rispetto della civile convivenza e tutela del decoro militare valgono in ogni circostanza, anche nella vita privata.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
L’art. 1370 del d.lgs. n. 66 del 2010 impone che le giustificazioni dell’interessato siano acquisite e vagliate, ma non richiede che l’Amministrazione proceda a una puntuale e analitica confutazione di ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che dal provvedimento siano percepibili le ragioni per le quali le argomentazioni dell’incolpato non siano state ritenute idonee a escludere la responsabilità disciplinare.
Le giustificazioni devono essere acquisite e valutate, ma la motivazione non deve replicare analiticamente a ogni argomento se rende comprensibili le ragioni del mancato accoglimento.
art. 653 c.p.p.
L’archiviazione del procedimento penale, infatti, non determina l’automatica irrilevanza disciplinare dei fatti emersi nel corso delle indagini, né produce gli effetti propri del giudicato penale previsti dall’art. 653 c.p.p.
L’archiviazione non produce gli effetti del giudicato penale e non impedisce all’amministrazione di valutare autonomamente, sul piano disciplinare, fatti emersi nelle indagini.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
l’art. 1355 del d.lgs. n. 66 del 2010 impone di tenere conto, nella determinazione della specie e della durata della sanzione, dei precedenti disciplinari, del grado, dell’età e dell’anzianità di servizio del militare, prevedendo altresì un maggiore rigore per le infrazioni intenzionali.
La specie e la durata della sanzione vanno determinate considerando i precedenti disciplinari, il grado, l’età e l’anzianità di servizio; per le infrazioni intenzionali è previsto maggiore rigore. I precedenti possono concorrere alla valutazione della gravità della nuova infrazione senza essere nuovamente sanzionati.
Massime di principio
- La contestazione disciplinare è sufficientemente specifica quando individua la condotta attraverso il richiamo agli atti e alle dichiarazioni che ne costituiscono il fondamento, purché il destinatario possa conoscere il fatto addebitato e predisporre le proprie difese; non è necessaria la riproduzione integrale di tutti gli atti né l’anticipata confutazione di ogni possibile difesa.
- L’amministrazione deve acquisire e valutare le giustificazioni dell’incolpato, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione, se dal provvedimento risultano comprensibili le ragioni per cui le difese non escludono la responsabilità disciplinare.
- L’archiviazione penale non determina di per sé l’irrilevanza disciplinare dei fatti emersi nelle indagini e non impedisce un autonomo apprezzamento della condotta alla luce dei doveri connessi allo status; la valutazione disciplinare non può tuttavia essere confusa con l’accertamento della responsabilità penale.
- I doveri di contegno propri dello status militare possono estendersi alla vita privata: l’assenza di un nesso diretto con il servizio non esclude la rilevanza disciplinare se la condotta è suscettibile di ledere il prestigio dell’istituzione o è incompatibile con i doveri di dignità e decoro.
- La qualificazione disciplinare della condotta e la scelta della sanzione sono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento; i precedenti disciplinari possono essere considerati per determinare la gravità della nuova infrazione senza integrare una nuova sanzione per fatti già valutati.
- Il rigetto del ricorso gerarchico non è una mera conferma quando l’autorità acquisisce gli atti, svolge ulteriori approfondimenti e prende posizione sulle principali doglianze, dando conto delle ragioni del riesame.
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